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Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci: calcolo dell’imposta sostitutiva e versamento

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Come stabilito dal comma 116 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, sulla differenza tra il valore normale dei beni oggetto di assegnazione o cessione e il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5 per le società non operative in almeno 2 periodi d’imposta su 3 precedenti a quello in cui è avvenuta l’assegnazione o cessione), che va a sostituire l’imposta sui redditi e l’IRAP. Per quanto riguarda i beni immobili, il valore normale può essere determinato, ai sensi del comma 117, applicando alle rendite risultanti in catasto, dei moltiplicatori calcolati con criteri e modalità previste dal 1 periodo del comma 4 dell’art 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In seguito a numerose modifiche ed aggiornamenti , si è arrivati alla lista dei coefficienti definitivi da applicare alle rendite in base alla tipologia del bene immobile che l’ha generata.

TIPOLOGIA                           COEFFICIENTE

Terreni                                      112,5

Categoria C/1 ed E                  42,84

Categoria A/10 e D                 63

Tutti gli altri fabbricati           126

Categoria B                              176,40

Fabbricati “Prima Casa”        115,5

In ogni caso il valore normale ai fini dell’assegnazione, non può essere inferiore a quello trovato con uno dei 2 criteri sopra citati.

Un’ altra questione da considerare è quella del costo fiscalmente riconosciuto, determinato sulla base dell’art. 110, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Nel caso in cui esso sia superiore al valore normale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero, ma ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la minusvalenza non è deducibile.

Quando va versata l’imposta sostitutiva? Le società che si avvalgono della disciplina sono tenute a versare il 60% entro il 30 novembre dell’anno corrente e il rimanente 40% entro il 16 giugno dell’anno successivo secondo i criteri del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L’operazione di assegnazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori corrispondenti ai beni assegnati, correlati di relativa imposta sostitutiva. Il mancato versamento parziale o totale dell’imposta non pregiudica dunque la validità dell’operazione, ma comporta l’iscrizione a ruolo delle somme non versate ai sensi degli art. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Il contribuente ha in questo caso la facoltà di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” (art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 1997.

Dott. Marco Palano 09/06/2016

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