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Money - Riduzione aliquota IRES

Riduzione dell’aliquota IRES

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Il comma 61 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 77 del TUIR prevedendo una riduzione dell’aliquota IRES ordinaria dal 27,5% al 24% a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. È questo uno dei tanti chiarimenti comunicati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 18/05/2016.

In conseguenza di tale riduzione, è rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società in stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo sul  SEE ( Spazio economico europeo), la quale passa dall’1,375% all’1,20%.

Verranno inoltre rideterminate –con decreto del Ministro dell’economia- in maniera proporzionale, le percentuali riguardanti dividendi e plusvalenze partecipative ai sensi degli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR e dell’art. 4, comma 1, lettera q del D. lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Come disposto dal comma 64 della legge n. 208 del 2015, le rideterminazioni previste dagli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del TUIR non riguardano i soggetti elencati nell’art. 5 di quest’ultimo.

Soggetti esclusi

Non beneficiano della riduzione IRES la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari esposti nel D. lgs 27/01/1992, n. 87. Per tali soggetti infatti l’IRES subirà, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017, un’addizionale del 3,5%.

Dott. Marco Palano 19/05/2016

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