
Il 15/04/16 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, il regolamento per svolgere il tirocinio professionale propedeutico allo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, mediante corsi di formazione. Rappresenta un’alternativa alla classica pratica svolta presso un professionista.
Il punto 4 dell’articolo 1 chiarisce che il tirocinio mediante corso di profitto professionale:
- non può essere svolto in concomitanza con il periodo di studi universitari;
- non può comunque avere durata superiore al semestre.
Questo vuol dire che, nel caso di tirocinio propedeutico all’esame da “esperto contabile”, il soggetto in questione deve aver conseguito la laurea triennale. Per quanto riguarda il tirocinio propedeutico all’esame da “dottore commercialista”, è invece necessario che il candidato abbia conseguito la laurea magistrale.
Cosa deve fare il tirocinante che opta per questa scelta
I tirocinanti che intendono avvalersi di questa alternativa, devono darne tempestiva comunicazione all’ordine presso cui sono iscritti e al dominus. Quest’ultimo deve acconsentire alla partecipazione al corso da parte del tirocinante.
Ai fini della validità del corso, il tirocinante non può superare il 10% delle assenze su un totale di almeno 350 ore. Dovrà inoltre sostenere una verifica intermedia e una finale (sia scritta che orale) con una commissione nominata dall’ordine di riferimento.
Non è consentito invece lo svolgimento dei corsi in modalità e-learning. Il tirocinante è dunque vincolato alla presenza in aula ai fini della validità del semestre.
Dott. Marco Palano 21/04/2016