
Si avvicina, per i soggetti Ires, la scadenza del versamento del saldo dell’imposta sui redditi del 2017 e dell’acconto per il 2018.
Scadenza
I versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Nella maggior parte dei casi la chiusura del periodo d’imposta corrisponde al 31/12, quindi i versamenti vanno effettuati entro il 30 giugno. Per il 2018, il termine è allungato al 2 luglio visto che il 30 giugno cade di sabato.
Fino alla Legge di Bilancio 2016 invece, il pagamento era previsto per il 16 giugno, ma il Legislatore ha voluto concedere più tempo ai contribuenti viste le numerose scadenze di quel periodo (iva, ritenute, Imu e Tasi ecc.)
Pagamento entro 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%
È concessa inoltre la facoltà di aderire al versamento entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. La scadenza per tali soggetti corrisponderebbe al 1 agosto che, rappresentando l’inizio del periodo feriale, rimanderebbe ulteriormente la scadenza al 20 agosto.
Soggetti che approvano il Bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura
Le scadenze sopra citate, riguardano i soggetti che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Stessa regola vale anche se viene approvato in seconda convocazione oltre i 4 mesi. Diverse sono invece le regole per quei soggetti che approvano il Bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio in base a particolari disposizioni di legge.
In ogni caso l’assemblea per l’approvazione va convocata in prima convocazione entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura (29 giugno).
L’art. 2364 del codice civile prevede 2 ipotesi:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.
Come detto in precedenza, la scadenza del 29 giugno riguarda la prima convocazione dell’assemblea. Si deduce che quindi il bilancio può essere approvato anche successivamente in seconda convocazione qualora non fosse possibile farlo in prima.
Possibilità di rateizzare
È prevista dall’ordinamento la facoltà per i contribuenti di rateizzare il debito fino a un massimo di 6 rate.
In questo caso però non è concesso il pagamento tardivo con maggiorazione dello 0,4 %.
Le scadenze dei pagamenti cadono in questa fattispecie il:
- 02/07/2018;
- 16/07/2018
- 20/08/2018
- 17/09/2018
- 16/10/2018
- 16/11/2018
Secondo acconto Ires
Il secondo acconto per il 2018 va invece versato tassativamente entro il 30/11/2018 in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzare. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro, si può versare interamente nella scadenza del 30/11, lasciando da pagare al 30/06 solo il saldo per il 2017.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle imposte avviene tramite f24. Nel compilarlo bisogna indicare:
- Il codice tributo 2003;
- L’anno 2017
- La data 30/06/2018
Dott. Marco Palano 14/06/2018