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Proroga super ammortamento

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Come molti si ricorderanno, il super ammortamento è stato introdotto con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e consisteva nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Il discorso valeva solo per quei beni acquistati entro il 31.12.16.

La legge di bilancio 2017 ha però prorogato i termini al 31.12.17 (30.06.18 al sussistere di particolari condizioni).

Inoltre è prevista un’ulteriore maggiorazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”. Per questi beni è infatti previsto un iper ammortamento la cui maggiorazione non è del 40 ma del 150%.

Ci sono poi alcuni beni come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, elencati nell’allegato B alla legge di bilancio 2017, precedentemente esclusi dalla disciplina del super ammortamento, per i quali la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione.

L’agevolazione non si applica a tutti i beni.

Il comma 8 dell’art 1 della legge 232 del 2016, stabilisce infatti che: “Le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),” del TUIR, “effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Soggetti interessati

Possono usufruire del super ammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti residenti all’estero.

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, si ricorda che l’agevolazione è destinata a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in forma associata.

Non sono esclusi i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” e vale il principio di competenza per cassa. Non vale lo stesso discorso per chi aderisce al regime forfettario. Per questi soggetti infatti il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e i costi sostenuti non rilevano ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito.

Anche le imprese marittime sono escluse dall’agevolazione in quanto calcolano il reddito attraverso determinati parametri che deducono le spese in maniera forfettaria. C’è però un’eccezione. Se infatti l’impresa svolge attività diverse da quelle agevolate per cui il reddito si calcola con i normali parametri stabiliti dal TUIR, per i costi inerenti a quelle attività può beneficiare del super ammortamento.

Oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione riguarda investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Questo vuol dire che sono compresi sia beni acquisiti da terzi, in proprietà o in leasing, sia beni realizzati all’interno o mediante contratto di appalto, purché siano nuovi e quindi mai utilizzati precedentemente nel sistema produttivo.

Nel caso del contratto di leasing la maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento spetta solo all’utilizzatore.

Sono invece esclusi quei beni oggetto di locazione operativa o di noleggio. In questo caso, se si verificano i requisiti di materialità e strumentalità, a godere dell’agevolazione sarà il locatore.

Con riferimento ai requisiti di materialità e strumentalità, si traggono diverse conclusioni. La prima è che sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, salvo quelli citati nella Legge di Bilancio 2017 relativi all’”industria 4.0” per i quali è previsto l’iper ammortamento con costo maggiorato del 150%. La seconda è che i beni oggetto di super ammortamento devono essere strumentali e costituire dunque un elemento importante del sistema produttivo. Non si può dunque applicare il super ammortamento a dei beni utilizzati occasionalmente e che non rimangono a lungo nella vita dell’azienda.

Limiti temporali

La Legge di Bilancio 2017, limita la possibilità di utilizzare il super ammortamento a quei beni acquisiti entro il 31.12.17 (o 30.06.18 per determinati beni). Cosa succede a quei beni che entrano in possesso dell’imprenditore successivamente alla scadenza? Non potranno essere ammortizzati sfruttando l’agevolazione a meno che l’ordine non sia già stato accettato dal venditore e non siano stati versati degli acconti anteriormente alla scadenza. In questo caso anche se il bene entra in possesso dell’imprenditore in una data successiva, potrà essere applicata l’aliquota agevolata.

Per quanto riguarda i beni prodotti in economia, è necessario tener conto ai fini della competenza e quindi dell’applicazione del super ammortamento, che entro il 31.12.17 sia stato effettuata la progettazione dell’investimento, siano stati acquisiti i materiali e sia stata impiegata la mano d’opera diretta. Se i lavori finiscono in data successiva alla scadenza si può utilizzare l’aliquota agevolata relativamente ai costi sostenuti entro il 31.12.17.

Veicoli ed altri mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, la norma esclude tutti quei mezzi ad uso promiscuo. Potranno godere del beneficio fiscale solo i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti al trasporto pubblico. Per i mezzi di trasporto dati ai dipendenti utilizzati per la maggior parte del tempo ad uso promiscuo è prevista una deducibilità limitata al costo (70%).

Dott. Marco Palano 06/04/2017

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Maggiorazione ammortamento per beni materiali strumentali nuovi

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Il comma 91 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 introduce la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40%  del costo di acquisizione di un nuovo bene materiale strumentale. La maggiorazione vale solo ai fini della determinazione delle rate d’ammortamento. Il beneficio riguarda tutti i beni acquisiti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Questo vale sia per quelli ottenuti tramite contratti di leasing, appalto che per quelli realizzati in economia. Nel caso di contratto di leasing, il beneficio spetta solo all’utilizzatore. Se invece si tratta di locazione operativa o noleggio, potrà sfruttare la maggiorazione solo il locatore o il noleggiante.

Fondamentali sono poi il carattere della materialità e della strumentalità. Il primo esclude tutti i beni immateriali, quello della strumentalità è invece fondamentale in quanto il bene deve essere strumentale all’attività aziendale. Devono inoltre essere beni a uso durevole, sono dunque esclusi quelli destinati autonomamente alla vendita.

Soggetti interessati al beneficio

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza considerare il settore in cui operano, la natura giuridica e la dimensione. Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali e i soggetti che esercitano arti e professioni o attività d’impresa applicando il c.d. regime dei minimi. Devono essere invece esclusi dal beneficio le persone fisiche che applicano il regime forfettario e che applicano un coefficiente di redditività legato ai volumi dei ricavi per il calcolo del reddito. Per tali soggetti infatti i costi sostenuti sono irrilevanti ai fini del calcolo del reddito imponibile.

Dott. Marco Palano 26/05/2016

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