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Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Definizione agevolata: rottamazione ter

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Domani 31 luglio, scade il pagamento relativo alla definizione agevolata, la c.d. rottamazione ter.

Soggetti interessati

Come molti sapranno, i termini per presentare la domanda di adesione erano stati allungati dal 30/04 al 31/07. Cos’ha comportato questo? Che il pagamento di domani scade solo ed esclusivamente per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile. Per tutti gli altri, la prima rata sarà il 30/11/2019 e dovranno presentare domanda di adesione entro il 31 luglio.

Cartelle coinvolte

I carichi coinvolti in questa terza edizione della rottamazione sono quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Sono esclusi dunque tutti i ruoli affidati all’Agenzia entrate-riscossione a partire dal 1 gennaio 2018.

Secondo il sottoscritto, questo sistema penalizza quei soggetti, i cui carichi sebben di competenza remota, sono stati affidati solo nel 2018 all’agente della riscossione. Un sistema più coerente, sarebbe quello di poter includere nella rottamazione ter tutti i carichi di competenza 1.01.00-31.12.17 a prescindere dalla data di affidamento all’agente della riscossione.

Termini di pagamento e numero rate

A differenza delle precedenti versioni, in cui le rate potevano essere scelte da un minimo di 1 a un massimo di 5, nella nuova definizione agevolata si può dilazionare il pagamento fino a 18 rate. Di queste 18, solo le prime 2 scadono nel 2019, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre, mentre tutte le altre sono spalmate nei successivi 4 anni per un totale di 4 rate annue, rispettivamente il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11.

La maggior parte del debito è diluito nelle prime 2, il cui ammontare di ciascuna sarà pari al 10% del totale delle somme dovute.

C’è un’eccezione al numero massimo di rate.

Potevano aderire alla rottamazione ter, anche i soggetti decaduti dalla rottamazione bis, purché in regola con le rate scadute al 7 dicembre 2018. Successivamente è stata estesa la possibilità anche ai soggetti non in regola al 7 dicembre, prevedendo per questi ultimi un massimo di 10 rate.

Stesso discorso per i soggetti che erano in regola con la rottamazione bis che, per effetto della rottamazione ter, sono stati inclusi automaticamente nella nuova definizione agevolata, con suddivisone del debito residuo in 10 rate.

Effetti dell’adesione

L’adesione produce l’effetto di interrompere le procedure esecutive iniziate nei confronti dei contribuenti e bloccherà anche l’inizio di nuove procedure esecutive o cautelari.

Per poter aderire però è necessario rinunciare ad eventuali liti pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono rottamare.

Mancato pagamento

Che succede se si salta il pagamento di una rata?

Rispetto alle precedenti versioni, l’agenzia delle entrate si è ammorbidita dal punto di vista del ritardo.

Sarà infatti possibile pagare, senza decadere, entro il 5° giorno successivo alla scadenza.

La prima rata che ha scadenza 31 luglio, può infatti essere pagata senza conseguenze entro il 5 agosto.

Superato quel limite, si decade ufficialmente dalla rottamazione e le somme residue dovranno essere pagate con la maggiorazione delle sanzioni e gli interessi precedentemente rimossi.

Modalità di pagametno

Ricordiamo velocemente le modalità di pagamento messe a disposizione dall’agenzia delle entrate.

Il rav relativo alla scadenza si può pagare infatti:

  • collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Servizi”;
  • tramite l’App Equiclick;
  • agli uffici postali e in banca;
  • tramite l’home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
  • presso i punti Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli dell’agenzia entrate-riscossione di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Trova sportello”.

Come aderire (per i soggetti che intendono aderire sfruttando la riapertura dei termini)

L’adesione può essere fatta autonomamente con il canale telematico dell’agenzia entrate-riscossione, utilizzando le proprie credenziali INPS, Entratel, SPID o carta nazionale dei servizi.

In alternativa si può aderire presentando domanda allo sportello o rivolgendosi al proprio consulente di fiducia.

Dott. Marco Palano 30/07/2019

 

Obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti: si va verso il rinvio

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In arrivo la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti. La legge di Bilancio 2018 aveva previsto l’entrata in vigore per il 1° luglio 2018.  Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Tria, è invece a lavoro per inserire nel decreto Dignità, atteso in settimana al Consiglio dei Ministri, il rinvio al 1° gennaio 2019.

Il primo gennaio sembra infatti una data più ragionevole per rendere obbligatoria una cosa per cui il paese si è dimostrato non ancora pronto. Ne è la prova schiacciante lo sciopero dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, previsto per ieri sera e annullato in seguito alla promessa di un rinvio dell’onere da parte del Ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Perché la fatturazione elettronica deve essere un’opportunità per il paese e uno strumento di crescita e non un elemento destabilizzante.

In attesa della proroga

SI rimane dunque in attesa della proroga per capire anche in che modo avverrà. Ancora non è chiaro infatti se ci sarà una proroga totale al 1 gennaio 2019 o se si procederà su binari paralleli. Nel primo caso la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutto l’universo delle partite iva sarà appunto il 1° gennaio. Nel secondo, a partire dal 1 luglio 2018 potrà essere prevista sia la fattura elettronica, sia la classica scheda carburante, che sarà abolita definitivamente il 1 gennaio.

Dott. Marco Palano 26/06/2018

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione bis: ultimi giorni per aderire

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Scade il 15 maggio il termine per aderire alla rottamazione bis, le seconda possibilità che il legislatore ha concesso ai contribuenti gravati da ruoli per risparmiare sanzioni e interessi sulle proprie cartelle.

A poco più di una settimana dalla scadenza, ricapitoliamo brevemente i punti salienti.

Oggetto della rottamazione bis

L’agevolazione comprende tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Tra questi erano stati inclusi anche i carichi per i quali era stata presentata una richiesta di adesione alla definizione agevolata nella sua prima versione, per i quali però non è stato effettuato il pagamento di luglio e di settembre. Tali soggetti dovevano pagare le rate scadute entro il 7 dicembre 2017.

Coloro che invece erano stati esclusi dalla prima rottamazione perché hanno mancato il pagamento delle rate successive potevano rientrare pagando le rate scadute entro il 31 marzo 2018 o entro il 31 luglio aggiungendo però gli interessi di mora.

Come aderire

L’adesione va fatta tramite la presentazione del modello DA-2000/17 presente sul sito dell’agenzia delle entrate. Nel suddetto modello occorre indicare le generalità, le cartelle che si intende rottamare, o eventuali singoli carichi all’interno delle stesse, la sottoscrizione dell’intestatario e la data, nonché la delega qualora il modello sia presentato da un soggetto incaricato.

Dove presentarlo?

Può essere trasmesso per mezzo pec, o direttamente a uno degli sportelli presenti sul territorio. È inoltre possibile la compilazione direttamente sul sito dell’agenzia delle Entrate riscossione

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione ovvero ratealmente con un massimo di 5 rate.

Nel caso si scelga la prima opzione, bisognerà effettuarlo entro il 31 luglio.

Se sci sceglie il pagamento in più rate le scadenze sono le seguenti:

  • Luglio 2018;
  • Settembre 2018;
  • Ottobre 2018;
  • Novembre 2018;
  • Febbraio 2019

Vantaggi della rottamazione

Il vantaggio della rottamazione consiste in un risparmio di risorse economiche. Aderendo alla definizione agevolata infatti, le cartelle saranno pagate decurtate di sanzioni e interessi di mora consentendo risparmi fino al 30% del valore della cartella. Un’eccezione è fatta dalle multe stradali. Per le cartelle riguardanti contravvenzioni per violazioni del codice della strada non è previsto lo sgravio delle sanzioni, considerando che il corpo della cartella stessa è una sanzione.

Come verificare se si hanno cartelle rottamabili

Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le proprie credenziali è possibile vedere se si hanno carichi pendenti. Tra questi è possibile vedere quali possono essere compresi nella rottamazione bis e a quanto ammonta il risparmio effettivo.

Dott. Marco Palano 07/05/2018

Consulenza Fiscale

Spesometro: 5 giorni per regolarizzare i file scartati

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Il 6 aprile è scaduto il termine per la comunicazione dei dati delle fatture, il c.d. spesometro relativo al 2017. È possibile che alcuni file siano stati scartati dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate in quanto viziati da errori di forma come ad esempio:

  • Nome;
  • Dimensione del file;
  • Certificato di firma;
  • Coerenza e validità del contenuto.

Come correggere il file

Il file va corretto dai vizi segnalati e inviato nuovamente. Il nuovo invio sostituisce completamente il precedente. Non bisognerà dunque inviare semplicemente le correzioni segnalate nello scarto, ma tutto il file originario corretto.

Quanto tempo si ha per regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate concede  5 giorni per inviare nuovamente il file corretto dal momento di ricezione dello scarto.

C’è però la possibilità che un soggetto abbia ricevuto la notifica dello scarto oltre la scadenza del 6 aprile.

In questo caso, considerando che l’Agenzia dell’Entrate non specifica se si tratta di 5 giorni lavorativi o complessivi, per prudenza bisognerebbe inviare i file corretti non oltre mercoledì 11 aprile. Questo vale anche se la ricezione dello scarto è avvenuta in data odierna. Se non si regolarizza la posizione entro la scadenza dell’11 ci saranno i presupposti per applicare le sanzioni descritte nel seguente articolo ->

Spesometro: ravvedimento per comunicazione dati fatture del 2017

Dott. Marco Palano 10/04/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Spesometro: ravvedimento per comunicazione dati fatture del 2017

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Il 6 aprile è scaduto il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, il c.d. Spesometro.

Come enunciato nell’art. 1-ter del DL 148/2017 era possibile entro la stessa data regolarizzare senza sanzioni anche la comunicazione relativa al primo semestre.

Sanzioni

Per tutte le comunicazioni effettuate a partire dal 7 aprile si applicano le sanzioni previste dal DLgs  471/97.

Nel dettaglio corrispondono a:

  • 1 euro per ogni fattura non dichiarata nella comunicazione fino a un massimo di 500 euro per trimestre, se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni (23 aprile perché il 21 cade di sabato);
  • 2 euro per fattura fino a un massimo di 1000 euro trimestrali se la comunicazione è effettuata oltre il 24.

Con il ravvedimento operoso è possibile un’ulteriore riduzione delle sanzioni, la cui entità dipende dalla data del perfezionamento, ovvero dal momento del pagamento della sanzione.

Facciamo un esempio numerico.

Se bisogna effettuare un invio correttivo di dati di 100 fatture, se si effettua la comunicazione:

  • Entro il 23 aprile, si avranno 100 euro di sanzione. Se si effettua il ravvedimento operoso entro il 5 luglio, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a 1/9 e dovrà quindi essere versato un importo di 11,12 euro.
  • Oltre il 23, si avranno 200 euro di sanzioni, ridotte a 22,24 se si effettua il ravvedimento entro il 5 luglio.

Questi numeri però si applicano solamente:

  • All’errata o omessa comunicazione del secondo semestre 2017;
  • All’errata comunicazione del 1 semestre effettuata entro il 6 aprile.

Per l’omessa comunicazione dei dati del primo semestre, resta salva la scadenza originaria del 16 ottobre 2017 per il calcolo di sanzioni e ravvedimento.

Dott. Marco Palano 09/04/2018

tirocinio

Spese universitarie private detraibili

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E’ stato fissato il limite di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi (730 o Redditi PF 2018) per le spese universitarie sostenute presso istituti privati nel 2017.

Tale quota è aggiornata annualmente con Decreto del MIUR, pubblicato quest’anno sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2018.

Il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha stabilito gli importi per il 2017. Nel farlo li ha suddivisi per area disciplinare e sede territoriale. L’area disciplinare riguarda la distinzione tra campo medico, sanitario, scientifico-tecnologico e umanistico-sociale.

La distinzione territoriale si sostanzia invece nelle regioni di nord, centro e sud/isole

Importi massimi detraibili

Analizziamo più nel dettaglio la distinzione dei tetti massimi di detraibilità nella seguente tabella.

 

Area disciplinare corsi istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

 

Come possiamo notare, le soglie sono decrescenti da nord a sud per via della maggiore onerosità degli istituti privati nelle aree centro/settentrionali.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’area disciplinare di appartenenza, l’allegato 1 dello stesso Decreto MIUR 28 dicembre 2017, riporta le classi di laurea afferenti alle rispettive aree disciplinari nonché l’elenco delle zone geografiche di appartenenza delle rispettive regioni.

Inoltre, sempre con lo stesso decreto, sono stabiliti gli importi massimi detraibili per le spese sostenute in corsi di dottorato, specializzazione o master universitari di primo o secondo livello. Come possiamo notare dalla tabella seguente, i valori coincidono con i limiti dell’area medica.

 

Spesa massima detraibile NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corsi di Dottorato, di Specializzazione e Master Universitari di primo e di secondo livello € 3.700 € 2.900 € 1.800

 

Ricordiamo inoltre che a tali importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio.

Dott. Marco Palano 20/03/2018

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Tassa annuale vidimazione libri sociali

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Il 16 marzo, scade la tassa annuale vidimazione libri sociali delle società di capitali.

In generale, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali sostituisce la tassa di concessione governativa che altrimenti andrebbe pagata per ogni singola operazione di numerazione o bollatura dei libri.

A quanto ammonta?

L’importo da versare varia in base all’ammontare di capitale sociale dell’anno precedente. Per calcolare quella per il 2018 ad esempio, bisognerà guardare al capitale sociale al 31.12.17. Le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2018 non influiranno infatti sulla tassa del 2018, ma solo su quella del 2019.

In particolare se il capitale sociale è minore di 516.456,90 €, la tassa ammonterà a 309,87 €. Se invece supera tale soglia, l’importo della tassa si innalza a 516,46 €.

Si ricorda che tale somma è deducibile ai fini IRES e IRAP

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento della tassa tutte le società di capitali.

Tra queste sono incluse anche quelle:

  • In liquidazione ordinaria;
  • Sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato in 2 modi distinti a seconda che si tratti del primo anno di attività o successivi.

Nel caso in cui l’attività sia iniziata nel 2018, il pagamento si effettua mediante bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Va fatto prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.

Nel caso si tratti invece di attività successiva alla prima, si effettua tramite F24 con il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito.

Dott. Marco Palano 08/03/2018

Fatturazione elettronica

Invio delle Certificazioni Uniche entro il 7 marzo

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Scade il 7 marzo l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate Le Certificazioni Uniche 2018, relative al 2017. L’onere spetta a intermediari e sostituti d’imposta e riguarderà solo i dati necessari per la compilazione delle precompilate, disponibili dal 16 aprile.

Per quanto riguarda le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la precompilata, la scadenza coincide con quella per la trasmissione dei 770/2018 (31 ottobre).

Certificazioni in scadenza il 7 marzo

Le certificazioni da inviare entro il 7 marzo, sono ad esempio quelle che riguardano:

  • Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno, come i diritti d’autore;
  • Utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • Compensi da attività sportive dilettantistiche;
  • Rapporti di collaborazione di carattere amministrativo o gestionale resi nei confronti di società sportive dilettantistiche;
  • Corrispettivi erogati per le locazioni brevi, che ricordiamo sono contratti di affitto di immobili ad uso abitativo di durata inferiore a 30 giorni stipulati dal 1 giugno 2017.

Certificazioni in scadenza il 31 ottobre

L’invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della compilazione della precompilata scade invece il 31 ottobre, come previsto per 2015, 2016 e 2017.

Quali redditi riguardano? Un esempio sono:

  • Redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni. Tra questi sono compresi anche quelli relativi ai regimi minimi e forfettari;
  • Le provvigioni e i redditi esenti;
  • I corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.

Come va fatto l’invio

La compilazione e l’invio vanno fatti tramite il Modello Ordinario di Certificazione Unica.

Esso è composto:

  • Dal frontespizio;
  • Dal quadro CT riguardante la sede telematica per la ricezione dei modelli;
  • Dalla sezione contenente dati relativi al sostituto d’imposta;
  • Dalla parte relativa alla certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • Dalla parte relativa alla certificazione dei redditi da lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Le locazioni brevi

Parlando della nuova fattispecie delle locazioni brevi, i dati riferiti a contratti del medesimo immobile fatti dal medesimo locatore, possono essere comunicati in forma aggregata indicando il numero di contratti.

La regola da rispettare è seguire sempre lo stesso criterio. Quindi per ogni unità immobiliare, l’esposizione dei dati deve essere effettuata o in forma aggregata o in forma analitica.

Dott. Marco Palano 02/03/2018

Studio Palano Consulenza

Il lavoro autonomo occasionale

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Il lavoro autonomo occasionale rientra nella disciplina del contratto d’opera trattato nell’art. 2222 del Codice Civile. Ai sensi di tale articolo si ha contratto d’opera “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Prevede dunque lo svolgimento di un’attività autonomamente esercitata senza vincoli di subordinazione o coordinamento.

Per trattarsi di lavoro autonomo occasionale inoltre, l’attività deve essere esercitata:

  • In modo saltuario e sporadico (non deve esserci abitualità e continuità);
  • Senza una vera e propria organizzazione;
  • Senza professionalità.

Il vantaggio più grande per i soggetti che svolgono attività di questo tipo è sicuramente l’esonero dall’apertura della partita Iva. Questo lo rende uno degli strumenti più appetibili per i contribuenti che vogliono affiancare al proprio lavoro abituale, un’attività saltuaria che non prevede troppi adempimenti fiscali e previdenziali.

Ambito di applicazione

Per rientrare nelle prestazioni occasionali, un’attività di lavoro autonomo deve rispettare determinati limiti quantitativi.

Superati questi limiti, la prestazione perderà il requisito dell’occasionalità e rientrerà nelle fattispecie di lavoro autonomo abituale o di lavoro dipendente se c’è l’elemento della coordinazione.

La normativa non fornisce dei precisi limiti quantitativi che definiscano una prestazione come occasionale.

Con l’art. 52 del D.Lgs. 15 n. 81/2015 sono infatti state abrogate le collaborazioni occasionali. Esse consistevano in rapporti di lavoro che non dovevano superare i 30 giorni l’anno e i 5.000 € lordi di corrispettivo per committente.

È chiaro che non è essenziale solo la componente economica. Se ad esempio un soggetto svolge una prestazione il cui corrispettivo sono 200 euro al mese per 3 giorni di lavoro al mese, anche se l’impegno non è quotidiano, la regolarità e stabilità della prestazione fa venire meno il requisito dell’occasionalità.

Al contrario se si fatturano ad esempio 8.000 € per un’unica prestazione nei confronti di un unico committente, la prestazione è da considerarsi occasionale.

Non è vera la convinzione che superati i 5000 € di ricavi la prestazione non si considera più occasionale.

Se sussiste il carattere dell’occasionalità, il superamento di tale limite non comporterà l’apertura della partita Iva. Il contribuente dovrà però iscriversi alla gestione separata dell’Inps, andando a pagare il 33,23% sulla frazione di ricavi che eccede i 5000 euro.

Adempimenti contabili e fiscali

Come dovrà comportarsi un lavoratore autonomo occasionale al momento dell’incasso del corrispettivo?

La normativa prevede l’obbligo di emissione di una ricevuta alla data dell’incasso. Se l’importo supera i 77,47 euro si deve applicare una marca da bollo da 2 euro. Non avendo una posizione iva attiva, nella ricevuta non dovrà essere addebitata l’Iva. Va addebitata invece una ritenuta d’acconto del 20% che in sede di dichiarazione sarà scomputata dall’IRPEF. Se il committente non è un sostituto d’imposta quest’onere viene meno. In sintesi, la ricevuta deve contenere:

  • Generalità del committente;
  • Propri dati personali;
  • Data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • Corrispettivo lordo;
  • Ritenuta d’acconto del 20% calcolata sul compenso lordo;
  • Importo netto che verrà corrisposto.

Ex. Sostituto d’imposta                                                    Ex. No sostituto d’imposta

Compenso lordo        100                                                  Compenso lordo      100

Ritenuta d’acconto   -20                                                   Marca da bollo             2

Marca da bollo            2                                                   Netto a pagare         102

Netto a pagare         82

Come si può notare dagli esempi, la marca da bollo resta a carico del committente a prescindere dalla qualifica o meno di sostituto d’imposta. Nel caso si superino i 5000 euro lordi inoltre, alla ritenuta di acconto va aggiunta la ritenuta Inps.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi, i redditi derivanti da queste attività vanno inseriti, al netto delle spese strettamente inerenti, nel quadro D del modello 730 o in quello RL del modello Redditi persone fisiche. Va indicata inoltre l’eventuale ritenuta d’acconto subita.

Esonero della dichiarazione

I contribuenti che conseguono nell’arco dell’anno redditi inferiori ai 4.800 € lordi annui sono esonerati dalla dichiarazione. Il problema è che se sono state operate delle ritenute d’acconto, queste somme possono essere recuperate solo attraverso la dichiarazione. In questi casi è quindi opportuno presentare ugualmente la dichiarazione.

Dott. Marco Palano 26/01/2018

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

I nuovi limiti di detrazione dell’Iva

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Il DL 50/2017 ha modificato radicalmente i termini entro i quali può essere effettuata la detrazione dell’Iva.

La precedente normativa dettata dal DPR 633/1972 consentiva la detrazione entro il temine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno successivo. Per le fatture datate 2013 ad esempio, la detrazione era possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2014 (febbraio 2015). Tali termini sono stati ridotti a partire dal 2018. Per le fatture datate 2017 infatti la detrazione sarà possibile unicamente entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva del 2017.

Una discriminante essenziale, chiarita nella circolare 1/2018 dell’Agenzia dell’entrate, è la data di ricevimento della fattura.

Analizziamo le varie ipotesi

In caso di fatture ricevute nel 2017, relative a operazioni del medesimo anno, l’imposta si può detrarre:

  • In caso di registrazione entro il 31.12.17, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
  • In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.18, con la dichiarazione relativa al 2017 presentata entro il 30.04.18. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2017 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.

In caso di fatture ricevute nel 2018 relative a operazioni effettuate nel 2017, l’imposta può essere detratta:

  • In caso di registrazione entro il 31.12.18, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
  • In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.19, con la dichiarazione relativa al 2018 presentata entro il 30.04.19. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2018 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.

Iva per cassa

Per i soggetti che hanno adottato il regime dell’Iva per cassa, i termini sono un leggermente più favorevoli. Per tali soggetti infatti, le discriminanti per l’esigibilità dell’Iva sono il pagamento del corrispettivo e l’effettivo possesso della fattura. Questo vuol dire che l’Iva su una fattura ricevuta a dicembre 2017, ma pagata a maggio 2018, può tranquillamente essere detratta con la liquidazione del 16.06.18.

Dichiarazione integrativa a favore

La normativa fornisce però un salvagente ai contribuenti che non hanno rispettato i limiti temporali sopra descritti. Questo salvagente consiste nella dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la quale può essere presentata per correggere omissioni o errori che hanno comportato l’indicazione di un maggior debito d’imposta, un maggiore imponibile o una minore eccedenza detraibile.

Dott. Marco Palano 23/01/2018

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