
L’articolo 1, comma 984 della legge di stabilità 2016 riconosce per tutto il 2016 agli studenti dei conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e coerenti con il corso svolto. Come si manifesta tale contributo? Mediante uno sconto (fino a un massimo di 1000 euro) del rivenditore, il quale potrà recuperare tali somme mediante un credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Per quanto riguarda le modalità attuative, si rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato l’8 marzo 2016 e specifica che la procedura sarà resa disponibile dal 28 aprile. Nel provvedimento sono elencate le istituzioni musicali e i relativi corsi coerenti con tali istituzioni, nonché l’ambito oggettivo, soggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento e quelle con cui il rivenditore usufruirà del credito d’imposta.
Soggetti interessati
I soggetti che possono usufruire di tale beneficio sono gli studenti iscritti ai corsi di strumento secondo il vecchio ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento sia nell’anno accademico 2015-2016 che 2016-2017 e che risultano inoltre in regola con il pagamento delle tasse.
Come detto in precedenza, lo strumento deve essere coerente con il corso secondo una lista redatta nell’allegato n. 2 del provvedimento, ma rientrano nel beneficio anche gli strumenti affini.
Considerando che lo stanziamento statale è di 15.000.000 di euro, saranno accolte le richieste in ordine cronologico fino ad esaurimento del fondo. Ogni studente potrà usufruire del contributo una sola volta fino ad un massimo di 1000 euro. Prima che la vendita si sia conclusa, il rivenditore deve comunicare tramite sistema telematico:
- il proprio codice fiscale;
- quello dello studente;
- il nome dell’Istituto
- lo strumento in questione con relativo prezzo comprensivo di IVA.
In base alla capienza dello stanziamento, il sistema rilascerà una ricevuta di fruibilità o meno del credito. Sarà verificata anche l’unicità della richiesta da parte dello studente in questione e la correttezza dei dati.
Il rivenditore potrà usufruire del credito d’imposta a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla vendita. Dovrà presentare telematicamente il modello F24 e applicare la compensazione. Con la risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016 è stato istituito il codice tributo “6865” proprio per la fruizione del credito d’ imposta.
In caso di annullamento della vendita
Se in seguito al rilascio della ricevuta, la vendita dovesse invece essere annullata, il rivenditore dovrà presentare con le stesse modalità una comunicazione di annullamento della vendita così da permettere allo studente di usufruire del contributo statale. Se il venditore ha già usufruito del credito d’imposta, dovrà riversarlo attraverso il medesimo codice tributo nel successivo F24.
Dott. Marco Palano 28/04/2016