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Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Somme dovute in seguito alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative

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Con l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha voluto introdurre incentivi fiscali collegati a investimenti in start up innovative. Nel concreto consistono in una riduzione delle imposte sui redditi ottenuta mediante detrazioni e deduzioni.

Le disposizioni attuative di tale decreto sono contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2016. Nell’art. 6 sono disciplinate le cause di decadenza dall’agevolazione e le modalità di restituzione degli importi fruiti.

A tale scopo sono stati istituiti i codici tributo “2016” e “2017” per permettere il versamento delle somme dovute mediante modello F24.

Il primo è chiamato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start-up innovative”, il secondo invece “Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative”.

Nella compilazione dell’F24, i codici sopra citati si trovano nella sezione “Erario” e gli importi vanno indicati nella sezione “importi a debito versati” indicando come anno di riferimento, quello in cui si è manifestata la decadenza dai benefici.

Dott. Marco Palano 30/05/2016

Start up

Incentivi 2016 per le start up innovative

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Novità

Con il DM del 25 febbraio 2016 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2016, vengono aggiornate e disciplinate le modalità con cui vengono attuati gli incentivi fiscali derivanti da investimenti in start up innovative, relativi al periodo d’imposta 2016. È stata dunque sostituita la precedente disciplina trattata nel DM del 30 gennaio 2014.

Nel concreto, viene esteso il beneficio fiscale derivante da tali investimenti fino a tutto il 2016. Il tetto massimo degli investimenti che rientrano nel beneficio fiscale sale a 15.000.000 di euro. Nella precedente norma erano invece 2,5 milioni massimi.

Rimane invariata invece:

  • La possibilità per le persone fisiche di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito di una somma pari al 19% degli investimenti effettuati fino a un massimo di 500.000 euro (25% in caso si tratti di start up che operano in ambito sociale o energetico);
  • La possibilità per i soggetti IRES di ottenere una deduzione del 20% (27% sempre nel caso in cui l’ambito operativo è quello sociale o energetico) delle somme investite con un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni

Per godere di tali agevolazioni, gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 3 anni. Non determina invece decadenza dal regime di agevolazione, la perdita dei requisiti enunciati nell’art. 25, comma 2 del DL n. 179/2012 come il superamento dei 5 anni trascorsi dalla costituzione della start up o il superamento dei 5.000.000 di euro del valore della produzione annua.

Dott. Marco Palano 13/04/2016

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