Tag

spesometro Archivi | Studio Palano · Dottori Commercialisti Roma

Consulenza Fiscale

Spesometro: 5 giorni per regolarizzare i file scartati

By | News

Il 6 aprile è scaduto il termine per la comunicazione dei dati delle fatture, il c.d. spesometro relativo al 2017. È possibile che alcuni file siano stati scartati dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate in quanto viziati da errori di forma come ad esempio:

  • Nome;
  • Dimensione del file;
  • Certificato di firma;
  • Coerenza e validità del contenuto.

Come correggere il file

Il file va corretto dai vizi segnalati e inviato nuovamente. Il nuovo invio sostituisce completamente il precedente. Non bisognerà dunque inviare semplicemente le correzioni segnalate nello scarto, ma tutto il file originario corretto.

Quanto tempo si ha per regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate concede  5 giorni per inviare nuovamente il file corretto dal momento di ricezione dello scarto.

C’è però la possibilità che un soggetto abbia ricevuto la notifica dello scarto oltre la scadenza del 6 aprile.

In questo caso, considerando che l’Agenzia dell’Entrate non specifica se si tratta di 5 giorni lavorativi o complessivi, per prudenza bisognerebbe inviare i file corretti non oltre mercoledì 11 aprile. Questo vale anche se la ricezione dello scarto è avvenuta in data odierna. Se non si regolarizza la posizione entro la scadenza dell’11 ci saranno i presupposti per applicare le sanzioni descritte nel seguente articolo ->

Spesometro: ravvedimento per comunicazione dati fatture del 2017

Dott. Marco Palano 10/04/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Spesometro: ravvedimento per comunicazione dati fatture del 2017

By | News

Il 6 aprile è scaduto il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, il c.d. Spesometro.

Come enunciato nell’art. 1-ter del DL 148/2017 era possibile entro la stessa data regolarizzare senza sanzioni anche la comunicazione relativa al primo semestre.

Sanzioni

Per tutte le comunicazioni effettuate a partire dal 7 aprile si applicano le sanzioni previste dal DLgs  471/97.

Nel dettaglio corrispondono a:

  • 1 euro per ogni fattura non dichiarata nella comunicazione fino a un massimo di 500 euro per trimestre, se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni (23 aprile perché il 21 cade di sabato);
  • 2 euro per fattura fino a un massimo di 1000 euro trimestrali se la comunicazione è effettuata oltre il 24.

Con il ravvedimento operoso è possibile un’ulteriore riduzione delle sanzioni, la cui entità dipende dalla data del perfezionamento, ovvero dal momento del pagamento della sanzione.

Facciamo un esempio numerico.

Se bisogna effettuare un invio correttivo di dati di 100 fatture, se si effettua la comunicazione:

  • Entro il 23 aprile, si avranno 100 euro di sanzione. Se si effettua il ravvedimento operoso entro il 5 luglio, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a 1/9 e dovrà quindi essere versato un importo di 11,12 euro.
  • Oltre il 23, si avranno 200 euro di sanzioni, ridotte a 22,24 se si effettua il ravvedimento entro il 5 luglio.

Questi numeri però si applicano solamente:

  • All’errata o omessa comunicazione del secondo semestre 2017;
  • All’errata comunicazione del 1 semestre effettuata entro il 6 aprile.

Per l’omessa comunicazione dei dati del primo semestre, resta salva la scadenza originaria del 16 ottobre 2017 per il calcolo di sanzioni e ravvedimento.

Dott. Marco Palano 09/04/2018

Consulenza Fiscale

Lo spesometro: tutto quello che c’è da sapere

By | News

Con l’avvicinarsi della scadenza del 6 aprile, ci è sembrato opportuno fornire dei cenni esplicativi sullo spesometro.

Cos’è lo spesometro?

È una comunicazione obbligatoria per i titolari di partita iva, imprese e lavoratori autonomi da fare all’Agenzia delle Entrate.

È stato introdotto nel 2010 con l’art. 21 del dl 78/2010, ma nel tempo ha subito diverse modifiche.

Inizialmente bisognava comunicare tutte le operazioni rilavanti ai fini IVA superiori alle suddette soglie:

  • 3.600 euro (lordo IVA), se documentate da scontrino / ricevuta fiscale;
  • 3.000 euro qualora soggette all’obbligo di fatturazione.

Con l’art. 2 comma 6 del Dl 16/2012 è stato esteso l’obbligo di comunicazione per tutte le operazioni soggette a fatturazione, mantenendo il limite dei 3.600 euro per le sole operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Il decreto 139 del 2016 ha infinte abolito il vecchio spesometro annuale e introdotto il nuovo spesometro semestrale che prevede l’obbligo di comunicazione delle sole fatture attive e passive. Per il 2018 è stato invece introdotto lo spesometro trimestrale, con possibilità di opzione semestrale.

Scadenze

Andiamo ora da analizzare le scadenze.

Per quanto riguarda il 2017, la comunicazione del 1 semestre andava fatta entro il 16.10, mentre quella del secondo semestre è in scadenza il prossimo 6 aprile.

Per il 2018, come detto in precedenza è possibile adempiere all’obbligazione con cadenza trimestrale o semestrale. Le prime scadenze trimestrali cadono il 31.05.18 e il 31.10 o solo 31.10 nel caso in cui opti per una comunicazione semestrale. La terza e la quarta scadenza sono invece il 30.11.18 e il 28.02.19 o solo 28.02 nel caso in cui si opti per la comunicazione semestrale.

Soggetti esonerati

Non tutti i titolari di partita iva sono soggetti all’obbligo dello spesometro.

Sono infatti esonerati:

  • Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • Coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • I contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • I contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • Le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome per le quali tali informazioni sono automaticamente acquisite dall’Agenzia tramite il Sistema di Interscambio Sdl.

Dati da comunicare

La comunicazione deve contenere diversi elementi:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Per quanto concerne i dati identificativi, è sufficiente indicare la partita iva o il codice fiscale, evitando così di dover inserire nome, cognome o denominazione e sede.

I dati da comunicare sono quelli riguardanti:

  • Fatture emesse;
  • Fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA, comprese quelle ricevute dai contribuenti minimi/forfetari;
  • Note di variazione

Non rientrano più nei dati da comunicare le ricevute o le operazioni giustificate da scontrino o altri documenti come la scheda carburante.

A seguito delle semplificazioni attuate dal D.l. 148/2017, per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare, anziché i dati di ogni singola fattura, i dati relativi al documento riepilogativo, comunicando:

  • Partita Iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture di acquisto;
  • Partita Iva dell’acquirente/committente per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • La data e il numero del documento riepilogativo;
  • L’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Modalità di invio e sanzioni

L’invio dei file può essere fatto tramite la piattaforma “fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo è necessario accedere tramite le credenziali Entratel o Fisconline.

In  caso di mancato invio entro la scadenza prevista, la sanzione ammonta a 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 1000 euro per trimestre. Se la comunicazione avviene entro 15 giorni, la sanzione ammonta a 1 euro a fattura fino a un massimo di 500 per trimestre. È prevista la possibilità di fare un ravvedimento operoso che prevede la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda di quando si provvede al versamento. La riduzione si applica sulla cifra di 1 euro a fattura se il pagamento avviene entro 15 giorni, altrimenti sulla cifra di 2 euro a fattura.

È stato però  previsto che, in caso di errata trasmissione dello spesometro del primo semestre del 2017, non ci saranno sanzioni se i dati vengono corretti entro l’invio del secondo semestre previsto per il 06.04.18.

Dott. Marco Palano 15/03/2018

spesometro

Spesometro: ufficiale proroga al 5 ottobre

By | News

È ufficiale la proroga dello spesometro al 5 ottobre 2017. A formalizzarla è stata l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa di ieri 25/09.

Cos’è lo spesometro

Ricordiamo innanzitutto cos’è lo spesometro. È una comunicazione semestrale (trimestrale dal 2018) con cui titolari di partita iva, imprese e lavoratori autonomi devono dichiarare con un modello, tutte le operazioni rilevanti ai fini iva e tutte le spese per cui non c’era l’obbligo di fatturazione superiori a 3600 euro. Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, andranno comunicati inoltre tutti i versamenti iva effettuati per quel trimestre.

Proroga

Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la ripresa del servizio web “fatture e corrispettivi”, sospeso dalla serata del 22 settembre. A partire da oggi, 26/09 sarà nuovamente disponibile. La ragione dell’interruzione del sevizio sta negli interventi correttivi effettuati da Sogei. Le funzionalità non saranno però tutte accessibili. La società che si occupa del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, sta effettuando ulteriori interventi. In particolare non saranno immediatamente disponibili:

  • La modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web;
  • La visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali Iva e quelle relative ai corrispettivi;
  • La precompilazione dei dati all’interno delle funzionalità di generazione dati fattura.

L’Agenzia ricorda, che tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso softwer gestionali sono sempre stati attivi.

Considerando tutti i disagi sopra elencati, è in corso un provvedimento del direttore dell’Agenzia con cui saranno ritenute tempestive, tutte le comunicazioni effettuate entro il 5 ottobre 2017.

In caso l’Agenzia riscontri obbiettive difficoltà per i contribuenti, si valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni. Per ottenere questo beneficio, si devono riscontrare meri errori materiali. L’adempimento inoltre, deve essere effettuato entro 15 giorni dall’originaria scadenza del 28 settembre.

La protesta dei commercialisti

Non è mancata nei giorni scorsi, la protesta dei commercialisti. Questi ultimi chiedevano una proroga quantomeno al 15 ottobre, giudicando di estrema gravità la situazione che si è venuta a creare.  Lo si legge in una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. E’ stato richiesto di considerare questo primo invio come un invio sperimentale con conseguente possibilità di modificare eventuali errori anche dopo la scadenza. Se così non fosse, non risponderanno di eventuali sanzioni irrogate ai propri clienti in conseguenza di un servizio che allo stato attuale dei fatti, si è dimostrato inadeguato.

Dott. Marco Palano 26/09/2017

Spesometro. Consulenza tasse

Spesometro, validi fino al 20 aprile 2016 gli invii dei dati relativi al 2015

By | News

Con un comunicato stampa di venerdì  8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il 20 aprile 2016 di dati e documenti relativi a operazioni rilevanti ai fini iva del 2015 da parte degli operatori economici che effettuano mensilmente la liquidazione dell’iva (spesometro).

In questo modo si va incontro alla difficoltà tecniche dei soggetti interessati che avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di invio entro l’11 aprile, in vista del fatto che la scadenza originaria del 10 aprile cadeva di domenica.

Con questa soluzione, i termini coincidono ora con le scadenze degli altri operatori, previste per il 20 aprile dal provvedimento del 2 agosto 2013.

Dott. Marco Palano 09/04/2016

X
X