Con l’avvicinarsi della scadenza del 6 aprile, ci è sembrato opportuno fornire dei cenni esplicativi sullo spesometro.
Cos’è lo spesometro?
È una comunicazione obbligatoria per i titolari di partita iva, imprese e lavoratori autonomi da fare all’Agenzia delle Entrate.
È stato introdotto nel 2010 con l’art. 21 del dl 78/2010, ma nel tempo ha subito diverse modifiche.
Inizialmente bisognava comunicare tutte le operazioni rilavanti ai fini IVA superiori alle suddette soglie:
- 3.600 euro (lordo IVA), se documentate da scontrino / ricevuta fiscale;
- 3.000 euro qualora soggette all’obbligo di fatturazione.
Con l’art. 2 comma 6 del Dl 16/2012 è stato esteso l’obbligo di comunicazione per tutte le operazioni soggette a fatturazione, mantenendo il limite dei 3.600 euro per le sole operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
Il decreto 139 del 2016 ha infinte abolito il vecchio spesometro annuale e introdotto il nuovo spesometro semestrale che prevede l’obbligo di comunicazione delle sole fatture attive e passive. Per il 2018 è stato invece introdotto lo spesometro trimestrale, con possibilità di opzione semestrale.
Scadenze
Andiamo ora da analizzare le scadenze.
Per quanto riguarda il 2017, la comunicazione del 1 semestre andava fatta entro il 16.10, mentre quella del secondo semestre è in scadenza il prossimo 6 aprile.
Per il 2018, come detto in precedenza è possibile adempiere all’obbligazione con cadenza trimestrale o semestrale. Le prime scadenze trimestrali cadono il 31.05.18 e il 31.10 o solo 31.10 nel caso in cui opti per una comunicazione semestrale. La terza e la quarta scadenza sono invece il 30.11.18 e il 28.02.19 o solo 28.02 nel caso in cui si opti per la comunicazione semestrale.
Soggetti esonerati
Non tutti i titolari di partita iva sono soggetti all’obbligo dello spesometro.
Sono infatti esonerati:
- Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
- Coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
- I contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
- I contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- Le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome per le quali tali informazioni sono automaticamente acquisite dall’Agenzia tramite il Sistema di Interscambio Sdl.
Dati da comunicare
La comunicazione deve contenere diversi elementi:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Per quanto concerne i dati identificativi, è sufficiente indicare la partita iva o il codice fiscale, evitando così di dover inserire nome, cognome o denominazione e sede.
I dati da comunicare sono quelli riguardanti:
- Fatture emesse;
- Fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA, comprese quelle ricevute dai contribuenti minimi/forfetari;
- Note di variazione
Non rientrano più nei dati da comunicare le ricevute o le operazioni giustificate da scontrino o altri documenti come la scheda carburante.
A seguito delle semplificazioni attuate dal D.l. 148/2017, per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare, anziché i dati di ogni singola fattura, i dati relativi al documento riepilogativo, comunicando:
- Partita Iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture di acquisto;
- Partita Iva dell’acquirente/committente per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- La data e il numero del documento riepilogativo;
- L’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Modalità di invio e sanzioni
L’invio dei file può essere fatto tramite la piattaforma “fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo è necessario accedere tramite le credenziali Entratel o Fisconline.
In caso di mancato invio entro la scadenza prevista, la sanzione ammonta a 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 1000 euro per trimestre. Se la comunicazione avviene entro 15 giorni, la sanzione ammonta a 1 euro a fattura fino a un massimo di 500 per trimestre. È prevista la possibilità di fare un ravvedimento operoso che prevede la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda di quando si provvede al versamento. La riduzione si applica sulla cifra di 1 euro a fattura se il pagamento avviene entro 15 giorni, altrimenti sulla cifra di 2 euro a fattura.
È stato però previsto che, in caso di errata trasmissione dello spesometro del primo semestre del 2017, non ci saranno sanzioni se i dati vengono corretti entro l’invio del secondo semestre previsto per il 06.04.18.
Dott. Marco Palano 15/03/2018