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Due Euro - interessi - regime forfettario

Il Nuovo Regime Forfettario

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Il  regime forfettario è stato introdotto con la Legge n. 190/2014 o Finanziaria 2015, per continuare a favorire l’apertura di nuove attività. Entrato in vigore a partire dal 01.01.15, ha abrogato tutti i regimi agevolati creati precedentemente. Tra questi vi erano il regime delle nuove iniziative produttive, quello dei “nuovi” e quello degli “ex” minimi.

Requisiti per l’adesione al regime forfettario

Non tutti possono accedere al regime. Analizzando i requisiti che un contribuente deve possedere per poter aderire, distinguiamo requisiti di carattere sia soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, il regime è fruibile da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso dei requisiti stabiliti e che non incorrono in cause di esclusione. Sono invece escluse le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art.5 del Tuir come ad esempio le associazioni professionali.

Analizziamo ora i requisiti oggettivi.

Dal punto di vista oggettivo, l’accesso al regime agevolato è subordinato al possesso di determinate caratteristiche. Più in particolare:

  • I ricavi o compensi non possono superare 25.000 o 50.000 euro a seconda dell’attività scolta;
  • Le spese per lavoro dipendente non possono superare i 5.000 euro lordi;
  • Il costo complessivo dei beni strumentali che si possiede non può superare i 20.000 euro. In questo caso va specificato che non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario è inferiore a 516,46 euro, beni immobili di proprietà acquisiti per l’esercizio dell’impresa e alcuni costi come quello sostenuto per l’avviamento.

Per coloro che hanno un’attività già avviata, questi parametri vanno calcolati basandosi sul precedente periodo d’imposta. In caso di nuova attività, vanno invece stimati.

Cause d’esclusione dal regime

Oltre al superamento dei parametri sopra elencati, ci sono altre specifiche cause di esclusione previste dall’ordinamento. Sono escluse dal regime:

  • Persone fisiche che già si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito.
  • Soggetti non residenti. Sono però ammessi i residenti in stati membri dell’Unione che hanno conseguito in Italia redditi per un ammontare pari ad almeno il 75% di quello prodotto.
  • Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati e terreni.
  • Srl in regime di trasparenza.

Queste cause di esclusione vanno verificate nel corso di svolgimento dell’attività dopo aver aderito al regime, non ex ante.

Infine sono esclusi soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Il limite non opera se il rapporto è cessato nel corso dell’esercizio precedente e non è stato percepito alcun reddito pensionistico, assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Semplificazioni contabili e fiscali

Chi adotta il regime forfettario può godere di notevoli vantaggi dal punto di vista contabile, fiscale e contributivo. Analizziamoli punto per punto.

Semplificazioni Iva

Le semplificazioni in termini di Iva per chi adotta il regime forfettario sono:

  • Divieto di rivalsa dell’Iva. Comporta che sulle fatture e i corrispettivi emessi non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa.
  • Divieto di detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
  • Esonero dalla registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto.
  • Esonero della registrazione dei corrispettivi.
  • Esonero dalla tenuta dei registri Iva.
  • Esonero dalla liquidazione e versamento dell’Iva.
  • Esonero dalla dichiarazione Iva.
  • Esonero dallo spesometro (per le operazioni rilevanti ai fini Iva).
  • Esonero dalla comunicazione delle operazioni effettuate con paesi black list.

Rimangono  obbligatorie quindi unicamente la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali e la certificazione dei corrispettivi.

Ci sono alcuni casi in cui anche chi aderisce al regime forfettario ha l’obbligo di assolvimento dell’IVA. In caso di:

  • Acquisti intracomunitari: entro i 10.000 euro saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; se invece si supera tale soglia il contribuente dovrà assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dell’operatore con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’Iva il 16 del mese successivo all’operazione.
  • Prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7 ter ricevute da soggetti esteri: in questo caso valgono gli stessi obblighi di cui sopra.
  • Applicazione del reverse charge.

Semplificazioni in tema di imposte dirette

Non essendo sostituti d’imposta, i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte. Sono tenuti invece ad indicare in dichiarazione i soggetti e i redditi percepiti per i quali non è stata operata la ritenuta nel momento del pagamento.

Oltre a non essere sostituti d’imposta, non sono soggetti a ritenuta sui ricavi percepiti. Il contribuente dovrà dunque indicare in fattura, che oltre a trattarsi di un’operazione esente ai fini Iva, si tratta ance di un’operazione non soggetta a ritenuta d’acconto.

Oltre a questi vantaggi, chi aderisce al regime forfettario è escluso dall’IRAP e dagli studi di settore.

Semplificazioni in tema di contributi previdenziali

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, la circolare n.22 del 2017 dell’INPS chiarisce come, anche per il 2017, resta salva la riduzione del 35% dei contributi dovuti dai soggetti che aderiscono al regime forfettario. Per beneficiare di tale deduzione è opportuno presentare una domanda al momento dell’iscrizione in caso di nuova attività. Se invece l’attività era stata aperta nel 2016, la domanda andava presentata entro il 28 febbraio.

Calcolo del reddito e relativa imposta

La novità più grande rispetto ai precedenti regimi agevolati sta nel calcolo dell’imposta sul reddito.

Nel precedente regime dei minimi, si pagava un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari al 5% dell’imponibile. L’imponibile si calcolava dividendo per 3 i ricavi conseguiti e sottraendo i contributi previdenziali versati.  Con il nuovo regime forfettario invece, l’imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti, il codice ATECO relativo all’attività svolta. Sul reddito così determinato, una volta stornati i contributi previdenziali versati, si applicherà un’imposta sostitutiva del 15%. Se si tratta invece di una nuova attività l’aliquota sarà ridotta al 5% per i primi 5 anni.

Di seguito la tabella per il calcolo della base imponibile.

Settore di Attività Valore Soglia Ricavi Coeff. di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande € 45.000,00 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio € 50.000,00 40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande € 40.000,00 40%
Commercio ambulante di altri prodotti € 30.000,00 54%
Costruzioni e attività immobiliari € 25.000,00 86%
Intermediari del commercio € 25.000,00 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione € 50.000,00 40%
Attività professionali € 30.000,00 78%
Altre attività economiche € 30.000,00 67%

 

Le spese sostenute nel periodo, a prescindere dall’inerenza non sono deducibili. Le uniche spese deducibili sono quelle previdenziali.

I ricavi che andranno considerati per il calcolo della base imponibile sono quelli per cui c’è già stata l’entrata di cassa. La competenza va quindi per cassa.

 

Come accedere al regime

Tutti coloro che vogliono accedere al regime forfettario, dovranno comunicarlo entro il trentesimo giorno dalla data di inizio attività. Come? Attraverso la compilazione del modello AA9/12. Il contribuente dovrà inserire nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B, il codice 2 relativo al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per i soggetti che già esercitano un’attività e che rispettano i vincoli imposti dalla legge, per poter accedere al regime, non sono tenuti a nessun adempimento.

Coloro che già svolgono un’attività e ritengono che sia conveniente non aderire al regime agevolato, non dovranno far altro che  emettere le fatture con Iva, fare la liquidazione periodica, e applicare le aliquote ordinarie in sede di liquidazione. Se evince come, in caso di attività già avviata, ad essere decisivo sarà il comportamento del contribuente.

Dott. Marco Palano 30/03/2017

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