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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione cartelle 2.0

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La legge di bilancio 2018 riapre le porte della rottamazione, la cosiddetta definizione agevolata, a tutti i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, erano rimasti fuori. Sono 3 le fattispecie di contribuenti che non hanno potuto beneficiare a pieno dell’istituto.

I primi sono quelli che avevano aderito, ma sono decaduti perchè non hanno versato le rate di luglio o di settembre 2017. Anche per coloro che non avevano aderito perché la loro precedente situazione rateale non era in regola al 31.12.16, si riaprono le porte della rottamazione. Infine possono aderire anche i contribuenti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17.

Analizziamo nel dettaglio questi 3 casi.

Soggetti che non hanno versato le rate di luglio o settembre

La prima riammissione, è concessa ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione, ma avevano saltato il pagamento di luglio o settembre. Ricordiamo che bastava saltare un pagamento per decadere dall’agevolazione. Tale fattispecie si estende ovviamente a coloro che hanno saltato o pagato tardivamente l’unica rata.

A tutti questi soggetti è consentita la riammissione al beneficio previo pagamento delle rate saltate entro il 30 novembre 2017.

Soggetti non in regola al 31.12.16

La seconda fattispecie riguardai soggetti che avevano un piano rateale in atto, ma che non hanno potuto aderire alla rottamazione in quanto non in regola con le rate da ottobre a dicembre.

Anche per costoro si riaprono le porte della rottamazione purchè:

  • Facciano domanda di ammissione entro il 31.12.17;
  • Versino entro il 31.05.18 le rate sopra citate in un’unica soluzione;
  • Versino in un massimo di 3 rate l’importo derivante dalla rottamazione (a settembre, ottobre e novembre 2018).

Se non si versano tempestivamente tali importi, si decade dalla definizione agevolata.

Per tali soggetti, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, dovrà calcolare:

  • Entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo alle vecchie rateazioni;
  • Entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la rottamazione.

Cartelle ricevute entro il 30.09.17

La terza e ultima fattispecie, riguardai soggetti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. La vecchia rottamazione, permetteva di aderire solo a coloro il cui carico era stato affidato tra il 01.01.2000 e il 31.12.16.

Tali soggetti rimanevano dunque esclusi, anche se il carico si riferiva a somme di competenza antecedente.

Con la rottamazione 2.0 anche costoro potranno aderire purché presentino l’istanza entro il 15 maggio 2018. L’agente della riscossione dovrà a sua volta comunicare:

  • I carichi affidati entro settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella al 31.12.16 entro il 31 maggio 2018;
  • Entro il 30 giugno l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Si ricorda che l’adesione sospende il pagamento del piano rateale in essere a quella data. Sospende inoltre le azioni esecutive contro il contribuente. Per rivedere quali carichi sono rottamabili e la disciplina generale della rottamazione dai un’occhiata agli articoli correlati:

Dott. Marco Palano 16/10/2017

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Rottamazione cartelle: secondo pagamento entro il 2 ottobre

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È in dirittura d’arrivo la scadenza della seconda rata per chi ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, agente della riscossione che ha sostituito Equitalia, ha chiarito con un comunicato stampa che la scadenza del 30 settembre è slittata al 2 ottobre, in quanto il 30 cade di sabato.

Per i contribuenti che hanno rottamato i propri carichi, rappresenta un termine importante considerando che il mancato pagamento di una sola rata, fa perdere tutti i benefici della rottamazione.

Ricordiamo gli elementi importanti da tenere in mente.

Termine

La scadenza, come sopra citato, è passata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017. La ragione sta nel fatto che il 30 settembre cade di sabato. In questi casi la legge consente di effettuare i pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo. Non bisogna preoccuparsi quindi, se il 30 settembre si realizza di non avere ancora adempiuto al pagamento.

Bollettini di pagamento

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti che hanno aderito, hanno ricevuto una comunicazione delle somme dovute. In questo documento, oltre ai calcoli che hanno generato la somma finale da pagare, sono allegati i bollettini di pagamento. Essi contengono:

  • L’importo;
  • Il numero della rata;
  • La scadenza di pagamento;
  • Il codice RAV

Ci sono dunque tutte le informazioni utili al contribuente per effettuare i pagamenti in tutta consapevolezza.

Modalità di pagamento

I soggetti interessati hanno la possibilità di pagare i bollettini in diversi modi:

  • Sportelli bancari: Presentando il bollettino e versando la somma in contanti, con addebito in banca o con carta di credito;
  • Internet banking: soluzione che consente un pagamento in piena autonomia sul sito internet della propria banca;
  • Domiciliazione bancaria: compilando l’apposito modulo inviato con la definizione agevolata. In questo modo ci sarà l’addebito diretto sul proprio conto corrente. Il modulo va presentato almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, quindi per questa rata, la scadenza di presentazione era il 12 settembre;
  • ATM;
  • Uffici postali;
  • Tabacchi convenzionati;
  • Sito Agenzia dell’entrate o App Equiclick;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti in contanti possono essere effettuati per importi inferiori ai 3.000 euro.

Cosa succede se non si paga

Saltando la seconda rata, così come un’altra qualsiasi rata, si decade dalla definizione agevolata. Questo comporta  l’impossibilità di tornare a un eventuale precedente piano di rateazione, nonché la ripresa delle misure esecutive in essere prima dell’adesione, come i pignoramenti.  Vengono inoltre inclusi nuovamente gli interessi di mora e le sanzioni e le somme versate vengono considerate acconti.

Dott. Marco Palano 15/09/2017

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