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Cinquecento euro - blocco dei pagamenti

Credito d’imposta per investimenti in R&S: come si calcola il beneficio per il 2017

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La disciplina del credito d’imposta per investimenti in R&S è stata rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017.

Le novità si applicano a partire dal 1 gennaio 2017 e andranno quindi ad influire sul Bilancio dello stesso anno. Analizziamo in questo articolo le principali novità, i soggetti interessati, quelli esclusi, le attività che rientrano nell’agevolazione e le modalità di calcolo.

Novità

Le novità della Legge di Bilancio 2017 riguardano:

  • L’aumento al 50% dell’aliquota di agevolazione, su tutte le spese ammissibili;
  • L’incremento da 5 a 20 milioni di euro per l’importo massimo annuale beneficiabile da ciascun soggetto;
  • L’estensione dei possibili beneficiari tra i quali sono inclusi anche soggetti residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di soggetti esteri;
  • L’ammissibilità di tutte le spese sostenute per personale impiegato in R&S, a prescindere dalla mansione specifica e dal titolo di studio.

Il beneficio sarà fruibile fino al periodo d’imposta al 31.12.2020. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, fino alla chiusura dell’esercizio 2020-2021.

Soggetti inclusi

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico di appartenenza o regime contabile adottato.

Quindi sono incluse anche:

  • Enti non commerciali;
  • Imprese agricole;
  • Reti d’imprese;
  • Consorzi;
  • Imprese di nuova costituzione.

Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali senza ipotesi di continuazione dell’attività

Attività agevolabili

Le attività agevolabili sono elencate nell’art.2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2016.

Tra queste non ci sono solo ed esclusivamente spese sostenute direttamente in ambito tecnologico, ma anche spese indirette sostenute per l’acquisizione di conoscenze. Elencandole brevemente sono:

  • Lavori sperimentali o teorici svolti, la cui finalità è l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • Ricerche pianificate mirate ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti, nonché per migliorare i piani di sviluppo.
  • Quelle sostenute per la produzione e il collaudo di prodotti.

Sono ammesse all’agevolazione dunque attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di produzione e collaudo.

Calcolo del beneficio

Abbiamo parlato di quali spese rientrano nel beneficio e chi può usufruirne. A quanto ammonta però in termini economici? Come influenza il bilancio d’esercizio? Si calcola su tutta la spesa sostenuta? Per spiegarlo meglio facciamo un esempio numerico.

Innanzitutto occorre premettere che il beneficio si calcola sulla spesa incrementale in R&S rispetto ai 3 esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Sull’incremento andrà applicato il 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2017 ottenendo così il credito d’imposta utilizzabile.

Ex. Investimenti agevolabili realizzati nel 2017     100.000 €

Media dei 3 esercizi 2012-2014                             50.000 €

Incremento                                                                50.000 €

Credito d’imposta utilizzabile (50.000*50%)    25.000 €

I 25.000 € così ottenuti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018 direttamente in F24 mediante il codice tributo 6857.

Certificazione

Per poter beneficare del credito R&S è necessario che le spese sostenute siano certificate da un revisore o una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

L’obbligo sussiste anche per i le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti o sprovviste di collegio sindacale.

Le spese sostenute per la certificazione delle spese agevolabili, rientrano nell’ambito del credito d’imposta e sono ammissibili al 100% fino a un massimo di 5.000 €.

La certificazione va predisposta e allegata al Bilancio e non è dovuta per quelle imprese che hanno un bilancio certificato, per le quali sussiste a prescindere l’obbligo di produrre una documentazione idonea ad attestare la spettanza del credito d’imposta.

Dott. Marco Palano 27/03/2018

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Industria 4.0: Agevolazioni disponibili fino al 31.12

By | News

C’ è tempo fino al 31.12.17 per sfruttare le agevolazioni del Piano Industria 4.0.

Per l’accesso al super ammortamento è necessario che entro quella data sia stato effettuato l’investimento.

Per usufruire dell’iperammortamento (250%), sono necessarie anche l’interconnessione e l’integrazione del bene con il sistema impresa. Il 31 dicembre rappresenta una scadenza importante anche per il credito d’imposta R&S, usufruibile in compensazione a partire dal 16 gennaio 2018 per tutti gli investimenti effettuati entro il 31.12.17.

Per utilizzare l’iperammortamento le imprese devono dunque interconnettere e integrare i beni nella catena di fornitura. Se il bene è semplicemente consegnato possono comunque beneficiare del superammortamento (al 140%). Anche se il bene non è stato consegnato, se è stato pagato un acconto del 20% o sono stati pagati il 20% dei canoni di leasing, completando l’investimento entro settembre 2018 si può comunque godere dell’ammortamento maggiorato. L’unica differenza è che in quest’ultimo caso, il costo non avrebbe effetti sul bilancio 2017.

La legge di Bilancio 2018, potrebbe prorogare tutte queste scadenze di 12 mesi. La proroga riguarderebbe sia il super e l’iperammortamento, sia l’agevolazione per investimenti in R&S, che quest’anno ha dato un contributo del 50% su qualsiasi spesa ammissibile, compresi i costi del personale impegnato nelle ricerche.

Interconnessione del bene

L’interconnessione del bene è l’elemento determinante per godere del beneficio dell’iperammortamento. Ricordiamo che quest’ultimo consiste in una maggiorazione del costo del bene, ai soli fini dell’ammortamento, del 150%.

Si distinguono dunque 3 momenti temporali:

  • Quello dell’investimento;
  • Quello della consegna;
  • Quello dell’interconnessione.

Per poter applicare l’iperammortamento, è necessario che questi 3 momenti si verifichino entro il 31.12.17. Se manca l’interconnessione, si potrà beneficiare solo del superammortamento. Resta salva in questo caso la possibilità di applicare l’iperammortamento, nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione. La maggiorazione sarà calcolata  sulla quota residua in seguito all’applicazione del super ammortamento.

L’interconnessione è un fattore che necessita di un parere tecnico per essere verificata. Per quanto riguarda i beni superiori a 500.000 euro il parere tecnico è obbligatorio, sotto è semplicemente consigliato, ma comunque ritenuto necessario.

Elementi per determinare la data dell’investimento.

Anche se può sembrare scontato, il momento in cui prende valenza un investimento è soggetto a diverse variabili a seconda del verificarsi di possibili scenari.

  • Acquisto in modalità diretta: vale la data di consegna o spedizione, o il passaggio di proprietà in caso il momento della consegna è successivo al pagamento.
  • Locazione finanziaria: rileva il momento in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario. Se c’è una clausola di prova, vale il momento in cui il locatario ha dato un parere positivo dopo la prova.
  • Appalto: i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione o in caso si tratti di avanzamento di lavori, la data in cui la porzione risulta verificata.

Credito d’imposta R&S

È un’agevolazione che consente un contributo del 50% sulle spese effettuate entro il 31.12 giudicate ammissibili. Comprende sia i costi del personale interno, sia quelli sostenuti per consulenze esterne, sia quelli sostenuti per i macchinari.

È un credito utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 16 gennaio 2018 tramite F24.  È stato appositamente istituito il codice tributo “6857” “credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo”.

In sede di compilazione va indicato il credito residuo per il periodo d’imposta successivo. Questo vale solo nel caso in cui non si utilizzi del 2018 tutto il credito derivante dagli investimenti precedenti.

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono sostenuti gli investimenti va inoltre indicato nel quadro RU l’ammontare delle spese sostenute. Se non è utilizzato tutto nell’anno, va inoltre indicato nei quadri Ru delle dichiarazioni degli esercizi successivi fino a quella relativa all’ultimo esercizio di utilizzo del credito.

Dott. Marco Palano 25/09/2017

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