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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione cartelle 2.0

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La legge di bilancio 2018 riapre le porte della rottamazione, la cosiddetta definizione agevolata, a tutti i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, erano rimasti fuori. Sono 3 le fattispecie di contribuenti che non hanno potuto beneficiare a pieno dell’istituto.

I primi sono quelli che avevano aderito, ma sono decaduti perchè non hanno versato le rate di luglio o di settembre 2017. Anche per coloro che non avevano aderito perché la loro precedente situazione rateale non era in regola al 31.12.16, si riaprono le porte della rottamazione. Infine possono aderire anche i contribuenti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17.

Analizziamo nel dettaglio questi 3 casi.

Soggetti che non hanno versato le rate di luglio o settembre

La prima riammissione, è concessa ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione, ma avevano saltato il pagamento di luglio o settembre. Ricordiamo che bastava saltare un pagamento per decadere dall’agevolazione. Tale fattispecie si estende ovviamente a coloro che hanno saltato o pagato tardivamente l’unica rata.

A tutti questi soggetti è consentita la riammissione al beneficio previo pagamento delle rate saltate entro il 30 novembre 2017.

Soggetti non in regola al 31.12.16

La seconda fattispecie riguardai soggetti che avevano un piano rateale in atto, ma che non hanno potuto aderire alla rottamazione in quanto non in regola con le rate da ottobre a dicembre.

Anche per costoro si riaprono le porte della rottamazione purchè:

  • Facciano domanda di ammissione entro il 31.12.17;
  • Versino entro il 31.05.18 le rate sopra citate in un’unica soluzione;
  • Versino in un massimo di 3 rate l’importo derivante dalla rottamazione (a settembre, ottobre e novembre 2018).

Se non si versano tempestivamente tali importi, si decade dalla definizione agevolata.

Per tali soggetti, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, dovrà calcolare:

  • Entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo alle vecchie rateazioni;
  • Entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la rottamazione.

Cartelle ricevute entro il 30.09.17

La terza e ultima fattispecie, riguardai soggetti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. La vecchia rottamazione, permetteva di aderire solo a coloro il cui carico era stato affidato tra il 01.01.2000 e il 31.12.16.

Tali soggetti rimanevano dunque esclusi, anche se il carico si riferiva a somme di competenza antecedente.

Con la rottamazione 2.0 anche costoro potranno aderire purché presentino l’istanza entro il 15 maggio 2018. L’agente della riscossione dovrà a sua volta comunicare:

  • I carichi affidati entro settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella al 31.12.16 entro il 31 maggio 2018;
  • Entro il 30 giugno l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Si ricorda che l’adesione sospende il pagamento del piano rateale in essere a quella data. Sospende inoltre le azioni esecutive contro il contribuente. Per rivedere quali carichi sono rottamabili e la disciplina generale della rottamazione dai un’occhiata agli articoli correlati:

Dott. Marco Palano 16/10/2017

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Rottamazione cartelle: secondo pagamento entro il 2 ottobre

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È in dirittura d’arrivo la scadenza della seconda rata per chi ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, agente della riscossione che ha sostituito Equitalia, ha chiarito con un comunicato stampa che la scadenza del 30 settembre è slittata al 2 ottobre, in quanto il 30 cade di sabato.

Per i contribuenti che hanno rottamato i propri carichi, rappresenta un termine importante considerando che il mancato pagamento di una sola rata, fa perdere tutti i benefici della rottamazione.

Ricordiamo gli elementi importanti da tenere in mente.

Termine

La scadenza, come sopra citato, è passata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017. La ragione sta nel fatto che il 30 settembre cade di sabato. In questi casi la legge consente di effettuare i pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo. Non bisogna preoccuparsi quindi, se il 30 settembre si realizza di non avere ancora adempiuto al pagamento.

Bollettini di pagamento

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti che hanno aderito, hanno ricevuto una comunicazione delle somme dovute. In questo documento, oltre ai calcoli che hanno generato la somma finale da pagare, sono allegati i bollettini di pagamento. Essi contengono:

  • L’importo;
  • Il numero della rata;
  • La scadenza di pagamento;
  • Il codice RAV

Ci sono dunque tutte le informazioni utili al contribuente per effettuare i pagamenti in tutta consapevolezza.

Modalità di pagamento

I soggetti interessati hanno la possibilità di pagare i bollettini in diversi modi:

  • Sportelli bancari: Presentando il bollettino e versando la somma in contanti, con addebito in banca o con carta di credito;
  • Internet banking: soluzione che consente un pagamento in piena autonomia sul sito internet della propria banca;
  • Domiciliazione bancaria: compilando l’apposito modulo inviato con la definizione agevolata. In questo modo ci sarà l’addebito diretto sul proprio conto corrente. Il modulo va presentato almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, quindi per questa rata, la scadenza di presentazione era il 12 settembre;
  • ATM;
  • Uffici postali;
  • Tabacchi convenzionati;
  • Sito Agenzia dell’entrate o App Equiclick;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti in contanti possono essere effettuati per importi inferiori ai 3.000 euro.

Cosa succede se non si paga

Saltando la seconda rata, così come un’altra qualsiasi rata, si decade dalla definizione agevolata. Questo comporta  l’impossibilità di tornare a un eventuale precedente piano di rateazione, nonché la ripresa delle misure esecutive in essere prima dell’adesione, come i pignoramenti.  Vengono inoltre inclusi nuovamente gli interessi di mora e le sanzioni e le somme versate vengono considerate acconti.

Dott. Marco Palano 15/09/2017

ContiTu

ContiTu: il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate-riscossione

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ContiTu è un nuovo servizio messo a disposizione dei contribuenti a partire da lunedì 10 luglio da parte dell’Agenzia delle Entrate-riscossione. L’Agenzia delle Entrate-riscossione è il nuovo ente che ha preso il posto di Equitalia Spa dopo la sua cancellazione.

In cosa consiste e da chi può essere utilizzato ContiTu?

ContiTu è un servizio che consente ai contribuenti di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Ricordiamo che quest’ultimo, è un documento che Equitalia ha inviato a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata entro il termine del 21 aprile 2017, per comunicare le somme da pagare e allegare i Rav relativi a ogni scadenza. Già da questa introduzione, si deduce una cosa importante. Ovvero che ContiTu è un servizio utilizzabile esclusivamente da coloro la cui richiesta di adesione alla definizione agevolata è stata approvata.

Perché dovrebbe essere utilizzata la piattaforma?

C’è un grande vantaggio pratico nell’utilizzo di ContiTu.  Sta nel fatto che se un contribuente si rende conto il 31 luglio (scadenza della prima rata dei piani di rottamazione) di non essere in grado di pagare la prima o tutte le rate, può rimuovere dal piano uno o più carichi, arrivando così a una cifra adeguata alla riscontrata disponibilità economica. ContiTu ti consente quindi di richiedere e stampare solo i bollettini Rav che si desidera pagare.

Dove si può utilizzare il servizio?

Bisogna accedere nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate che potete trovare la seguente link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/richiestaPiano.jsp

Una volta compilati i campi obbligatori:

  1. codice fiscale
  2. e-mail
  3. numero e data della comunicazione

si può procedere alla richiesta che verrà convalidata attraverso un link che l’Agenzia delle Entrate-riscossione invierà tramite e-mail.

Dott. Marco Palano 17/07/2017

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Definizione agevolata: manca 1 giorno per la comunicazione da parte di Equitalia

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Da domani, giovedi 15/06/17, parte la seconda fase della Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle.

Ricordiamo brevemente che entro il 21 aprile i contribuenti hanno avuto la possibilità di aderire alla definizione agevolata, tramite la quale i carichi affidati ad Equitalia Spa tra il 2000 e il 2016 potevano essere rottamati con conseguente risparmio degli interessi di mora e delle maggiorazioni. Il tutto attraverso il pagamento di un massimo di 5 rate da pagare secondo scadenze prestabilite entro il 2018.

Domani sarà un giorno decisivo in quanto scadono i termini per Equitalia per informare i contribuenti che hanno aderito. La comunicazione riguarderà sia i nuovi importi da corrispondere all’organo riscossore sia le scadenze.

 Se non ricevo la comunicazione?

A distanza di un giorno sono ancora molti i contribuenti che non hanno ricevuto la comunicazione, visto il gran numero di adesioni. Non c’è da preoccuparsi. Equitalia infatti si riserva il diritto di effettuare le comunicazioni entro il 10 luglio vista l’impossibilità di adempiere entro la scadenza di domani.

Quando bisogna pagare?

La prima rata scade il 31 luglio e rappresenta la scadenza più importante e decisiva. Se il contribuente non paga, decade dalla definizione agevolata e torna al vecchio piano di rateazione (se era in essere).

Se invece viene pagata la prima rata, l’adesione è definitiva e l’eventuale mancato pagamento di una rata successiva, comporta il decadimento dall’agevolazione. In questa seconda ipotesi vi è anche l’impossibilità di tornare a un vecchio piano di rateazione. Ecco perché non bisogna sottovalutare le scadenze dei pagamenti.

Dott. Marco Palano 14/06/2017

Servizi di Consulenza contabile e Amministrativa - rateazione - fondimpresa

Rottamazione dei ruoli: ultimo giorno per aderire

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Scade oggi, 21.04.17, il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione. Si possono rottamare i ruoli affidati a Equitalia tra il 01.01.2000 e il 31.12.2016. La proroga approvata dal Consiglio dei Ministri aveva allungato i tempi dal 31 marzo al 21 aprile per la consegna del modulo DA1, e dal 31 maggio al 15 giugno per le risposte da parte di Equitalia contenenti i relativi calcoli e scadenze di pagamento della rate scelte dal contribuente.

Possibile proroga

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec) ha chiesto un’ulteriore proroga vista la scarsa organizzazione della struttura messa su per consentire la rottamazione. L’inadeguatezza ha comportato inizialmente un sovraccarico dei sistemi informatici e successivamente degli uffici, visto il grandissimo numero di richieste che sono pervenute all’organo riscossore. Un’ulteriore proroga non sembra però arrivare, mancano quindi poche ore per poter aderire alla rottamazione.

Conseguenze della rottamazione

Cosa comporterebbe? I vantaggi sono notevoli in termini di risparmio per il contribuente. Si abbatterebbero infatti le sanzioni e gli interessi di mora, risparmiando dal 15 al 30% circa. Non aderendo entro oggi, il contribuente con carichi pendenti sarebbe costretto a pagare l’intero importo comprensivo di sanzioni, maggiorazioni e interessi di mora. Questo comporterebbe un esborso di gran lunga superiore nel lungo periodo. Mentre con la rottamazione si può estinguere il debito in massimo 5 rate pagando il 70% nel 2017 e il 30% nel 2018, senza rottamazione il contribuente può pagare tranquillamente in 72 rate comportando un minore esborso di liquidità nel primo periodo, ma molto maggiore nel complesso se si considerano anche gli interessi di dilazionato pagamento che nel caso della rottamazione varrebbero solo per 1 anno e 2 mesi circa visto che l’ultima rata scade a settembre 2018.

Rottamare o non rottamare?

In conclusione per scegliere se aderire o meno alla definizione agevolata bisogna considerare la propria capacità di produrre liquidità nel breve periodo. Se si è in grado di far fronte alle scadenze ravvicinate che comporta la rottamazione, allora conviene aderire per risparmiare le sanzioni e gli interessi di mora. Se però non si è in grado di generare liquidità nel breve periodo, aderire non sarebbe conveniente perché si rischia solamente di non essere in grado di far fronte a un pagamento, che comporterebbe la decadenza sia dalla rottamazione, che da qualunque piano di rateizzazione fatto precedentemente.

Se si ha una cartella e non si sa cosa fare

Se hai una cartella o un avviso di addebito e hai bisogno di un consiglio su cosa fare o di qualcuno che presenti per te il modulo DA1, potete chiamarci al numero indicato nei contatti, restano poche ore per farlo. Inoltre una volta che si ha presentato il modulo, si ha comunque tempo fino al 31 luglio per fare marcia indietro. In quel caso basta solo evitare di pagare la prima rata.

Dott. Marco Palano 21/04/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Ultimi giorni p­­­er la definizione agevolata

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Riprendiamo a pochi giorni dalla scadenza del termine di adesione, il tema della definizione agevolata o “rottamazione”.

È stata introdotta con l’art. 6 del D.L. 22.10.16 n.193 convertito con la legge 01.12.16 n. 225 entrata in vigore dal 03.12.16. Lo scopo è stato quello di permettere una sanatoria dei carichi affidati alla riscossione caratterizzata da un abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Oggetto della definizione agevolata

I carichi oggetto di rottamazione sono:

  • cartelle di pagamento;
  • Accertamenti esecutivi, inerenti a imposte sui redditi, Iva e Irap;
  • Avvisi di addebito, atti di accertamento per riscuotere i tributi inps;
  • Ingiunzione fiscale degli enti locali, modalità alternativa al ruolo di cui beneficiano i comuni per la riscossione dei tributi.

Requisiti di ammissione alla definizione agevolata

Per essere ammesso alla definizione agevolata, un carico deve essere stato affidato all’agente riscossore tra il 2000 e il 2016. Con questo non si intendono i carichi notificati entro quella data, ma semplicemente quelli affidati a Equitalia. Non rileva quindi la data di notifica, ma quella della consegna  anche senza formazione di ruoli. Entro il 28/02/17, l’agente ha informato tramite posta ordinaria tutti i contribuenti per i quali sono stati affidati carchi seppur non ancora notificati.

L’adesione può essere anche parziale e riguardare solo alcuni ruoli, nonché singoli carichi all’interno di un ruolo.

Carichi rottamabili e non

Sono rottamabili:

  • Imposte e tributi di ogni genere;
  • IVA;
  • Contributi INPS e INAIL;
  • Contributi a enti come casse professionali;
  • Entrate pubbliche;
  • Tributi ed entrate locali.

Non sono invece rottamabili:

  • Recuperi di aiuti di stato;
  • Risorse tradizionali dell’UE;
  • IVA all’importazione;
  • Dazi doganali;
  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • Multe e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, va specificato che bisogna versare l’intera sanzione, l’aggio alla riscossione le spese di notifica. Quello che si risparmia sono le maggiorazioni e gli interessi di mora. Anche il bollo auto è rottamabile.

Possono beneficiare della definizione agevolata anche quei soggetti che hanno dilazioni in corso con Equitalia che sono in regola con i pagamenti dal 01.10 al 31.12.16. Le rate dal 01.01.17 in poi sono sospese fino al pagamento della prima o unica rata da definizione agevolata.

Effetti della definizione agevolata

Una volta che aderisce alla definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare ai contenziosi in corso relativi al carico per cui sta aderendo alla rottamazione. Se poi questa non si perfeziona, il contenzioso può essere ripreso, altrimenti no.

Gli effetti principali di cui beneficia il contribuente sono invece:

  • Il blocco delle attività di riscossione (blocco delle misure cautelari come fermi e ipoteche, blocco delle azioni esecutive di recupero già avviate e sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi definibili);
  • Stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.

Procedura e tempistiche per aderire alla definizione agevolata

Come detto in precedenza, Equitalia il 28.02.17 ha avvisato i contribuenti, per mezzo di posta ordinaria, circa i carichi affidati entro il 2016 per i quali non è stata ancora prodotta una cartella. Il termine di adesione coincide invece con il 31 di questo mese. Entro quella data chi vorrà aderire alla definizione agevolata deve presentare la domanda con le modalità messe a disposizione dall’agente riscossore. Equitalia deve rispondere entro il 31/05, data in cui comunicherà l’importo delle rate da versare.

La domanda va presentata compilando il modello DA1 scaricabile sul sito di Equitalia. Vanno indicati:

  • Dati anagrafici;
  • Luogo di domiciliazione o PEC;
  • Dettaglio delle cartelle o dei singoli carichi;
  • Modalità di versamento e numero di rate;
  • L’impegno alla rinuncia ai contenziosi riguardanti i carichi che si vuole rottamare.

Una volta compilata la domanda si può presentare presso gli sportelli Equitalia o via PEC, personalmente o tramite un delegato. Per quanto riguarda le domande già presentate, esse possono essere solamente integrate entro il 31.03, ma non modificate. Entro il 31.05.17 Equitalia può accettare l’istanza o opporsi in caso la domanda riguarda carichi non definibili o è stata completata in modo errato.

Il versamento

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale fino a un massimo di 5 rate. L’importante è che il 70% del debito venga estinto nel 2017 e il rimanente 30% nel 2018. In base al numero di rate scelto varieranno percentuali di versamento come esposto nella seguente tabella.

Numero Rate Scadenza % Rate 2017 Scadenza % Rate 2018 Totale Codice
Luglio Settembre Novembre Tot 2017 Aprile Settembre Tot 2018
2 Rate 70% 70% 30% 30% 100% 2A
70% 70% 30% 30% 100% 2B
3Rate 70% 70% 15% 15% 30% 100% 3A
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3B
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3C
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3D
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3E
4 Rate 35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4A
35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4B
24% 23% 23% 70% 30% 30% 30% 100% 4C
24% 23% 23% 70% 30% 100% 4D
5 Rate 24% 23% 23% 70% 15% 15% 30% 100%

La convenienza ad avere un numero ridotto di rate sta nel risparmiare gli interessi di dilazione di pagamento pari al 4,5% che scattano in seguito al pagamento della prima rata del 31.07.17.

Decadimento dalla definizione agevolata

In caso di mancato versamento anche di una singola rata, si decade dalla definizione agevolata. In questo caso, se si era in regola con il precedente piano rateale si definisce un uovo piano e le somme versate in fase di definizione agevolata vengono considerati acconti. Se non si era in regola con il precedente piano rateale non si può accedere a uno nuovo.

Resta salva la possibilità per il contribuente di non aderire alla definizione agevolata anche dopo aver ricevuto approvazione da Equitalia. Fino al momento del pagamento della prima rata resta infatti libero di tirarsi indietro e tornare al precedente piano di rateazione.

Dott. Marco Palano 09/03/2017

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