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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Ulteriore differimento della riscossione delle cartelle di pagamento

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L’art. 99 del D:L: 104/2020, c.d. decreto agosto, ha differito ulteriormente il termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento o pignoramento di stipendi e pensioni.

Il precedente termine previsto era quello del 31 agosto con i pagamenti che sarebbero dovuti riprendere dal 15 settembre.

Nuove scadenze

Con il decreto Agosto la sospensione dei pagamenti è stata posticipata al 15 ottobre. Questo vuol dire che per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 non saranno applicate sanzioni o interessi.

Va da se che non sarà valida la regola di decadenza per cui saltando 5 rate anche non consecutive, si perde il beneficio della rateizzazione.

Modalità di versamento delle rate scadute

Il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Gli importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Decadenza

Ai sensi della suddetta modifica, il numero di rate da saltare ai fini della decadenza diventa 10 e non più 5. Se si dovesse verificare, il contribuente si ritroverebbe a pagare l’importo residuo in un’unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

Somme pignorate

Con il D.L. 104/2020 è intervenuta una modifica anche per quanto riguarda i pignoramenti. Le somme pignorate fino a tale data non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di disponibilità. Gli effetti durano, come per la sospensione del pagamento delle cartelle, fino al 15 ottobre 2020.

Notifica nuove cartelle

È sospeso anche l’invio di nuove cartelle di pagamento. Le notifiche ripartiranno dal 16 ottobre.

Sono inoltre sospesi gli invii di altri atti di riscossione, così come la possibilità per L’agenzia Delle Entrate di avviare azioni cautelari come fermi amministrativi e ipoteche.

Rottamazione Ter

Restano valide invece le precedenti disposizioni riguardanti la rottamazione ter.

In caso di tardivo o mancato pagamento delle rate del 2020, viene data la possibilità al contribuente di pagare l’ammontare scaduto o carente entro il 10 dicembre 2020. In questo caso non è previsto il “cuscinetto” di 5 giorni per effettuare il pagamento. Ne consegue che le somme versate oltre tale data, saranno considerati acconti sulle somme dovute.

Dott. Marco Palano 03/09/2020

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Definizione agevolata: rottamazione ter

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Domani 31 luglio, scade il pagamento relativo alla definizione agevolata, la c.d. rottamazione ter.

Soggetti interessati

Come molti sapranno, i termini per presentare la domanda di adesione erano stati allungati dal 30/04 al 31/07. Cos’ha comportato questo? Che il pagamento di domani scade solo ed esclusivamente per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile. Per tutti gli altri, la prima rata sarà il 30/11/2019 e dovranno presentare domanda di adesione entro il 31 luglio.

Cartelle coinvolte

I carichi coinvolti in questa terza edizione della rottamazione sono quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Sono esclusi dunque tutti i ruoli affidati all’Agenzia entrate-riscossione a partire dal 1 gennaio 2018.

Secondo il sottoscritto, questo sistema penalizza quei soggetti, i cui carichi sebben di competenza remota, sono stati affidati solo nel 2018 all’agente della riscossione. Un sistema più coerente, sarebbe quello di poter includere nella rottamazione ter tutti i carichi di competenza 1.01.00-31.12.17 a prescindere dalla data di affidamento all’agente della riscossione.

Termini di pagamento e numero rate

A differenza delle precedenti versioni, in cui le rate potevano essere scelte da un minimo di 1 a un massimo di 5, nella nuova definizione agevolata si può dilazionare il pagamento fino a 18 rate. Di queste 18, solo le prime 2 scadono nel 2019, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre, mentre tutte le altre sono spalmate nei successivi 4 anni per un totale di 4 rate annue, rispettivamente il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11.

La maggior parte del debito è diluito nelle prime 2, il cui ammontare di ciascuna sarà pari al 10% del totale delle somme dovute.

C’è un’eccezione al numero massimo di rate.

Potevano aderire alla rottamazione ter, anche i soggetti decaduti dalla rottamazione bis, purché in regola con le rate scadute al 7 dicembre 2018. Successivamente è stata estesa la possibilità anche ai soggetti non in regola al 7 dicembre, prevedendo per questi ultimi un massimo di 10 rate.

Stesso discorso per i soggetti che erano in regola con la rottamazione bis che, per effetto della rottamazione ter, sono stati inclusi automaticamente nella nuova definizione agevolata, con suddivisone del debito residuo in 10 rate.

Effetti dell’adesione

L’adesione produce l’effetto di interrompere le procedure esecutive iniziate nei confronti dei contribuenti e bloccherà anche l’inizio di nuove procedure esecutive o cautelari.

Per poter aderire però è necessario rinunciare ad eventuali liti pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono rottamare.

Mancato pagamento

Che succede se si salta il pagamento di una rata?

Rispetto alle precedenti versioni, l’agenzia delle entrate si è ammorbidita dal punto di vista del ritardo.

Sarà infatti possibile pagare, senza decadere, entro il 5° giorno successivo alla scadenza.

La prima rata che ha scadenza 31 luglio, può infatti essere pagata senza conseguenze entro il 5 agosto.

Superato quel limite, si decade ufficialmente dalla rottamazione e le somme residue dovranno essere pagate con la maggiorazione delle sanzioni e gli interessi precedentemente rimossi.

Modalità di pagametno

Ricordiamo velocemente le modalità di pagamento messe a disposizione dall’agenzia delle entrate.

Il rav relativo alla scadenza si può pagare infatti:

  • collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Servizi”;
  • tramite l’App Equiclick;
  • agli uffici postali e in banca;
  • tramite l’home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
  • presso i punti Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli dell’agenzia entrate-riscossione di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Trova sportello”.

Come aderire (per i soggetti che intendono aderire sfruttando la riapertura dei termini)

L’adesione può essere fatta autonomamente con il canale telematico dell’agenzia entrate-riscossione, utilizzando le proprie credenziali INPS, Entratel, SPID o carta nazionale dei servizi.

In alternativa si può aderire presentando domanda allo sportello o rivolgendosi al proprio consulente di fiducia.

Dott. Marco Palano 30/07/2019

 

Rottamazione ter

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Il 30 aprile 2019 scade la possibilità di presentare la domanda di adesione alla rottamazione ter, la terza tranche di definizione agevolata prevista dopo la prima introdotta alla fine del 2016.

Questo tipo di istituto consente di estinguere debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 pagando solamente il debito originario al netto di sanzioni e interessi.

Nel caso delle sanzioni per violazione del codice della strada, vengono cancellate solamente gli interessi e le maggiorazioni, restando invece integra la sanzione orginaria dovuta.

Cosa si paga? Oltre al tributo, il contribuente sarà tenuto a pagare l’aggio, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica. A questi si aggiunge il tasso d’interesse per pagamento dilazionato, cosa che non c’è in caso di pagamento in un’unica rata.

Numero di rate

Il numero di rate è una delle decisioni fondamentali da prendere quando si aderisce alla rottamazione perchè, per importi consistenti, inciderà sul valore dei singoli pagamenti dovuti.

Ma in quante rate si può pagare?

Nella prima rottamazione si potevano pagare da 1 a 5 rate, scadenti in parte nell’anno della richiesta e in parte nell’anno successivo.

Con la rottamazione ter il legislatore ha voluto spalmare su più anni i pagamenti dovuti dai contribuenti in modo da venir incontro a quei soggetti che trovandosi in difficoltà economica più o meno conclamata, potevano aver difficoltà a pagare tutte le rate entro 1 anno e mezzo dalla domanda.

Le rate previste per quest’ultima ondata di definizione agevolata sono fino a un massimo di 18 così distribuite:

-2 rate pari al 10% dell’importo totale nel 2019 e più precisamente il 31 luglio e il 30 novembre.

-4 rate annuali fino al 2023 con scadenza 28/02, 31/05, 31/08, 30/11

Pagamenti in ritardo

Un altro cambiamento rispetto alle precedenti versioni introdotto dalla rottamazione ter è la tolleranza sui ritardi di pagamento.

Prima per decadere dalla rottamazione con conseguente re iscrizione degli importi a ruolo, avveniva anche in caso di ritardo di 1 giorno.

Ora al contribuente è data la possibilità di pagare con un ritardo di 5 giorni prima di perdere i benefici della rottamazione.

Non tutti i carichi sono però rottamabili.

Carichi rottamabili e non

Non sono rottamabili:

  • Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si può invece richiedere la definizione agevolata per:

  • Debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;
  • Debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
  • Debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Anche qui si nota subito una differenza con le precedenti versioni. Con la rottamazione bis infatti non si potevano includere carichi precedentemente finiti nella prima rottamazione in seguito al mancato pagamento di una rata e conseguente decadimento. Questi ultimi addirittura ci finiscono dentro automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna domanda.

L’unico requisito perché questo si verifichi, è una situazione di pagamento regolare al 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Prospetto informativo.

L’agenzia delle entrate-riscossione ha introdotto un prospetto informativo scaricabile dalla propria area riservata con cui è possibile conoscere in anticipo rispetto alla ricezione della comunicazione delle somme dovute, quali carichi possono essere inclusi e quali no e per quali importi. In questo modo si può decidere anche in base alle proprie disponibilità economiche quali cartelle e quali singoli carichi includere nella richiesta di definizione agevolata.

L’area riservata si trova sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/EstrattoConto/ dove bisogna entrare con le proprie credenziali Spid, Inps o Fisconline e andare nella sezione “definizione agevolata” posta sulla sinistra, all’interno della quale si può accedere al prospetto informativo.

Presentazione della domanda

Termini

La scadenza per presentare la domanda è il 30 aprile 2019. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate-riscossione è tenuta a inviare al contribuente la comunicazione delle somme dovute, un documento che certifica l’accoglimento dell’istanza e tutte le date in cui bisogna effettuare i versamenti.

Modalità

La richiesta può essere fatta attraverso 3 diversi canali:

  • Online in modalità “Fai da te”;
  • Attraverso lo sportello;
  • Attraverso la casella pec competenze in base al territorio, sia autonomamente che tramite un intermediario.

Conseguenze

La presentazione della domanda comporta numerosi vantaggi per il contribuente.

Oltre a versare una somma inferiore per via della decurtazione di sanzioni e interessi di mora, vengono interrotte tutte le procedure esecutive iniziate e non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

Inoltre con la presentazione si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi e si sospendono le rateizzazioni avviate precedentemente su carichi rientrati nella definizione agevolata.

Una cosa importante da considerare è che, un debito inserito in definizione agevolata, non potrà essere soggetto a una nuova rateizzazione in futuro.

Dott. Marco Palano 08/04/2019

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