Riprendiamo un argomento che abbiamo già trattato in precedenza e che rappresenta uno dei temi più caldi degli ultimi tempi: quello della rottamazione delle cartelle Equitalia, nota come definizione agevolata.
In questo articolo riesamineremo i punti salienti.
Cos’è la definizione agevolata
La definizione agevolata è un istituto che consente ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, di pagare le somme dovute al netto di sanzioni e interessi di mora. Chi ha un debito pendente dovrà quindi pagare solo il debito originario maggiorato dell’aggio e degli interessi sul pagamento dilazionato. Gli interessi di mora e le sanzioni vengono dunque eliminate se si opta per la rottamazione.
Scadenze da ricordare
- 07/11/16: data dalla quale si può richiedere la rottamazione.
- 28/02/17: termine entro cui Equitalia deve comunicare ai contribuenti i carichi affidati per i quali non è ancora stata emessa la cartella.
- 31/03/17: ultimo termine per la presentazione della domanda mediante modello DA1.
- 31/05/17: data entro cui Equitalia comunica ai contribuenti che hanno presentato la domanda a quanto ammonta complessivamente il debito, gli importi delle rate e le scadenze
Presentazione della domanda
I contribuenti che intendono sfruttare il regime devono presentare la domanda entro i termini indicati sopra presentando il modello DA1. Le modalità sono 2. La prima prevede la presentazione del modello allo sportello più vicino. La seconda prevede invece l’invio all’indirizzo PEC Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.
Le rate
Quando si compila la domanda, bisogna scegliere il numero di rate in cui si intende pagare. Il debito si può estinguere in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate. La scelta è molto importante. In primo luogo perché non è modificabile, in secondo luogo perché con un pagamento unico non si subiscono gli interessi per la dilazione di pagamento che scattano invece dalla seconda rata in poi e sono pari al 4,5% annuo.
In caso si sceglie di pagare in 5 rate, bisogna estinguere il 70% del debito in 3 rate nel 2017, rispettivamente di ammontare pari al 24% a luglio 2017 e al 23% a settembre e novembre. Il restante 30% va invece saldato nel 2018 per un ammontare pari al 15% ad aprile e il 15% a settembre.
Se si opta per un numero diverso di rate, una tabella a pagina 3 del modello DA1 indica le scadenze e le rispettive percentuali.
Se si manca un pagamento
La disciplina intorno alla scadenza dei pagamenti è molto rigida. Basta infatti non pagare una rata per decadere dal regime agevolato. Se si pagano ad esempio 2 rate e non si paga in tempo la terza, viene ripristinata la modalità di pagamento iniziale e gli importi versati diventano acconti.
Oggetto della definizione agevolata
Sono tutti i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2016. Sono quindi incluse:
- Le cartelle di pagamento;
- Carichi derivanti da accertamento esecutivo (IRAP, IVA, imposta sui redditi);
- Avvisi di accertamento (per contributi INPS);
- Ingiunzione fiscale degli enti locali. Costituisce un’alternativa al ruolo e l’ente locale deve emanare un provvedimento di adesione entro il 1/02/2017.
Sono rottamabili:
- Imposte e tributi di ogni genere;
- IVA;
- Contributi INPS, Inail;
- Contributi a enti come le casse locali;
- Entrate pubbliche in generale;
- Tributi e enti locali.
Le multe stradali
Un discorso a parte lo meritano le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada. In questo caso si può facilmente evincere che la sanzione non può essere abbattuta perché verrebbe meno la sanzione stessa quindi costituisce un’eccezione.
Per quanto riguarda le multe bisogna infatti pagare:
- La sanzione;
- L’aggio alla riscossione;
- Le spese di notifica/esecuzione.
Non bisogna invece versare le maggiorazioni e gli interessi di mora.
Effetti dell’adesione
Una volta stabilite le scadenze e gli importi delle rate, ci sono 2 effetti principali. Innanzitutto c’ è un blocco delle azioni esecutive (come fermi e ipoteche o anche quelle di recupero già avviate) e delle misure cautelari. In secondo luogo c’è uno stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Altri aspetti da ricordare
Sono ammessi alla definizione agevolata anche:
- I debitori sottoposti a procedure concorsuali;
- I debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia e che hanno pagato parzialmente il debito in modo regolare;
- I debitori che hanno contenziosi in corso purché decidano di rinunciare al contenzioso stesso;
- I debitori che hanno rate scadute nel precedente accordo rateale, ma che non sono decaduti dalla dilazione. In questo caso devono però saldare le rate relative a ottobre, novembre e dicembre 2016
Gli importi già pagati prima di aderire alla definizione agevolata sono ormai persi. I contribuenti non possono recuperare le somme già versate a titolo di interessi di mora e sanzioni.
Ultimo aspetto importante da ricordare è che la rottamazione si può fare anche su singoli carichi invece che su tutta la cartella. In tal caso bisogna indicarli nella seconda pagina del modello DA1.
Vantaggi della rottamazione
Il regime della definizione agevolata non è conveniente per tutti. Ci potrebbe essere ad esempio chi preferisce pagare in 60 o 72 rate nonostante gli interessi di mora e le sanzioni. La scelta dipende dalla liquidità che si ha a disposizione nel breve termine. Se non si hanno disponibilità liquide immediate, può essere impossibile far fronte alle 5 rate della rottamazione, visti i tempi molto più stretti previsti per i pagamenti. In questo caso può risultare conveniente mantenere il regime di pagamento rateale in 60 o 72 rate nelle quali sono però inclusi interessi di mora e sanzioni.
Abbiamo la possibilità di calcolare per i nostri clienti l’effettivo vantaggio derivante dall’adesione alla definizione agevolata, permettendogli di prendere la decisione più conveniente in maniera informata e consapevole.
Dott. Marco Palano 15/12/2016