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Redditi 2016: dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio

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Il ravvedimento operoso della dichiarazione omessa, deve avvenire entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della  stessa.

Una dichiarazione va presentata entro il termine di deposito di quella dell’anno successivo. Considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno 2016 è slittata dal 30 settembre al 31 ottobre 2017, il ravvedimento operoso può essere fatto entro il 29 gennaio 2018.

Sanzioni

Sotto l’aspetto delle sanzioni, l’art. 1 del DLgs. 471/97 stabilisce che se la dichiarazione viene presentata entro il termine per stabilito per quella dell’anno successivo, la sanzione dal 120% al 240% delle imposte è dimezzata, se non ci sono stati nel frattempo controlli fiscali.

La circolare 42 del 2016 inoltre equipara la dichiarazione tardiva a quella omessa dalla quale non emergano imposte dovute.

Questo vuol dire che la riduzione a 1/10 della sanzione da ravvedimento si applica su 250 euro. Presentando il ravvedimento operoso entro il 29 gennaio la sanzione sarà quindi di 25 euro.

Imposte dovute

Oltre alle sanzioni, il contribuente moroso dovrà ovviamente versare le imposte che risultano dovute dalla suddetta dichiarazione. Congiuntamente, dovrà provvedere agli eventuali versamenti scaduti della prima e seconda rata di acconto per le imposte dell’anno in corso. Su tali importi andranno anche versate le sanzioni del 30% o del 15% ridotte a 1/8 o 1/9 a seconda dei casi.

Interessi legali

Oltre alle sanzioni bisognerà pagare anche gli interessi legali passati dallo 0,1% allo 0,3% con il DM 13 dicembre 2017.

Il contribuente potrebbe decidere di presentare la dichiarazione pagando i 25 euro entro il 29 gennaio e ravvedere i tardivi versamenti in un secondo momento. A quel punto le sanzioni del 30% da tardivo versamento sarebbero ridotte da 1/8 a 1/5 a seconda di quando avviene.

Se non viene presentato il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate irroga le sanzioni e recupera l’imposta pur rimanendo valida la dichiarazione.

Dott. Marco palano 16/01/2018

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Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati forniti chiarimenti circa il versamento tardivo delle imposte sui redditi.

I titolari di reddito d’impresa dovevano versare entro il 20 luglio il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2016 e l’acconto per il 2017. Coloro che non l’hanno fatto e vogliono procedere con il versamento tardivo, possono farlo entro il 21 agosto (perché il 20 è domenica) pagando lo 0,4% di maggiorazione. Superato tale termine si potranno versare le imposte dovute solo tramite ravvedimento operoso.

Cosa succede in caso di ravvedimento operoso

Se non si procede al versamento entro il 21 agosto, l’unica alternativa per il contribuente è quella del ravvedimento operoso. Vediamo a quanto potrà ammontare in questo caso la sanzione in base ai giorni di ritardo:

  • Sarà pari allo 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni;
  • Dal quindicesimo giorno in poi, sarà pari all’1,5%;
  • Dal trentunesimo al novantesimo si avrà una sanzione dell’1,67%;
  • Dal novantunesimo giorno al termine della presentazione della dichiarazione invece 3,75%;
  • Se si fa il ravvedimento entro il termine della dichiarazione successiva si avrà il 4,29% di sanzione;
  • infine la maggiorazione diventa 5% in caso presentazione oltre il termine della dichiarazione successiva.

Dott. Marco Palano 26/07/2017

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