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Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati forniti chiarimenti circa il versamento tardivo delle imposte sui redditi.

I titolari di reddito d’impresa dovevano versare entro il 20 luglio il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2016 e l’acconto per il 2017. Coloro che non l’hanno fatto e vogliono procedere con il versamento tardivo, possono farlo entro il 21 agosto (perché il 20 è domenica) pagando lo 0,4% di maggiorazione. Superato tale termine si potranno versare le imposte dovute solo tramite ravvedimento operoso.

Cosa succede in caso di ravvedimento operoso

Se non si procede al versamento entro il 21 agosto, l’unica alternativa per il contribuente è quella del ravvedimento operoso. Vediamo a quanto potrà ammontare in questo caso la sanzione in base ai giorni di ritardo:

  • Sarà pari allo 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni;
  • Dal quindicesimo giorno in poi, sarà pari all’1,5%;
  • Dal trentunesimo al novantesimo si avrà una sanzione dell’1,67%;
  • Dal novantunesimo giorno al termine della presentazione della dichiarazione invece 3,75%;
  • Se si fa il ravvedimento entro il termine della dichiarazione successiva si avrà il 4,29% di sanzione;
  • infine la maggiorazione diventa 5% in caso presentazione oltre il termine della dichiarazione successiva.

Dott. Marco Palano 26/07/2017

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