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codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Spesometro: ravvedimento per comunicazione dati fatture del 2017

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Il 6 aprile è scaduto il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, il c.d. Spesometro.

Come enunciato nell’art. 1-ter del DL 148/2017 era possibile entro la stessa data regolarizzare senza sanzioni anche la comunicazione relativa al primo semestre.

Sanzioni

Per tutte le comunicazioni effettuate a partire dal 7 aprile si applicano le sanzioni previste dal DLgs  471/97.

Nel dettaglio corrispondono a:

  • 1 euro per ogni fattura non dichiarata nella comunicazione fino a un massimo di 500 euro per trimestre, se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni (23 aprile perché il 21 cade di sabato);
  • 2 euro per fattura fino a un massimo di 1000 euro trimestrali se la comunicazione è effettuata oltre il 24.

Con il ravvedimento operoso è possibile un’ulteriore riduzione delle sanzioni, la cui entità dipende dalla data del perfezionamento, ovvero dal momento del pagamento della sanzione.

Facciamo un esempio numerico.

Se bisogna effettuare un invio correttivo di dati di 100 fatture, se si effettua la comunicazione:

  • Entro il 23 aprile, si avranno 100 euro di sanzione. Se si effettua il ravvedimento operoso entro il 5 luglio, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a 1/9 e dovrà quindi essere versato un importo di 11,12 euro.
  • Oltre il 23, si avranno 200 euro di sanzioni, ridotte a 22,24 se si effettua il ravvedimento entro il 5 luglio.

Questi numeri però si applicano solamente:

  • All’errata o omessa comunicazione del secondo semestre 2017;
  • All’errata comunicazione del 1 semestre effettuata entro il 6 aprile.

Per l’omessa comunicazione dei dati del primo semestre, resta salva la scadenza originaria del 16 ottobre 2017 per il calcolo di sanzioni e ravvedimento.

Dott. Marco Palano 09/04/2018

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Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati forniti chiarimenti circa il versamento tardivo delle imposte sui redditi.

I titolari di reddito d’impresa dovevano versare entro il 20 luglio il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2016 e l’acconto per il 2017. Coloro che non l’hanno fatto e vogliono procedere con il versamento tardivo, possono farlo entro il 21 agosto (perché il 20 è domenica) pagando lo 0,4% di maggiorazione. Superato tale termine si potranno versare le imposte dovute solo tramite ravvedimento operoso.

Cosa succede in caso di ravvedimento operoso

Se non si procede al versamento entro il 21 agosto, l’unica alternativa per il contribuente è quella del ravvedimento operoso. Vediamo a quanto potrà ammontare in questo caso la sanzione in base ai giorni di ritardo:

  • Sarà pari allo 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni;
  • Dal quindicesimo giorno in poi, sarà pari all’1,5%;
  • Dal trentunesimo al novantesimo si avrà una sanzione dell’1,67%;
  • Dal novantunesimo giorno al termine della presentazione della dichiarazione invece 3,75%;
  • Se si fa il ravvedimento entro il termine della dichiarazione successiva si avrà il 4,29% di sanzione;
  • infine la maggiorazione diventa 5% in caso presentazione oltre il termine della dichiarazione successiva.

Dott. Marco Palano 26/07/2017

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Più dialogo e meno controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

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In arrivo 156.000 lettere

Sono in arrivo circa 156.000 lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono destinate ai contribuenti che ancora non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015. Lo scopo è quello di permettere al contribuente di regolare autonomamente la propria posizione riguardo al pagamento delle imposte. In questo modo si accorciano i tempi e  si riducono i costi di controllo.

Presentando il modello UNICO persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, si potrà inoltre beneficiare di sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso.

A chi sono destinate le lettere?

Le lettere sono destinate a tutti quei soggetti che pur avendo percepito redditi nell’anno in questione, siano essi da lavoro dipendente o da pensione, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e il relativo conguaglio delle imposte. Se riceve la lettera, il contribuente può verificare se deve presentare il Modello Unico persone fisiche o meno. In caso affermativo, facendolo entro il 29 dicembre tramite ravvedimento operoso, può beneficiare di una significativa riduzione delle imposte.

Grazie a questi avvisi da parte delle Entrate, i contribuenti possono evitare controlli futuri e aggiustare la propria posizione in tempi rapidi e in piena autonomia.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile vedere il comunicato stampa e il fac-simile delle lettere in questione.

Dott. Marco Palano 26/10/2016

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