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Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

Acconto Imu e Tasi in scadenza il 18 giugno

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Manca meno di una settimana alla scadenza del pagamento del primo acconto di Imu e Tasi prevista per il 18 giugno. Approfittiamo per ricordare chi sono i soggetti tenuti al pagamento, il calcolo delle somme dovute e le modalità di pagamento.

Chi deve pagare

Sono tenuti al pagamento i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili ad esclusione della prima casa. Quest’ultima infatti non rileva sia ai fini Imu che ai fini Tasi, con esclusione di quelle rientranti nelle categorie A1, A/8 e A/9. Anche gli affittuari sono tenuti al pagamento delle imposte, se non utilizzano l’immobile come prima casa.

Calcolo

La base per il calcolo resta invariata: il punto di partenza è la rendita catastale rivalutata del 5%, a cui si applica il coefficiente in base alla tipologia dell’immobile. In questo modo si ottiene l’imponibile su cui si applica aliquota fissata dal rispettivo comune di appartenenza.

Mentre l’Imu è sempre a carico del proprietario, la Tasi è anche a carico dell’inquilino con una proporzione che va dal 10 al 30%.

Modalità di pagamento

I contribuenti possono scegliere di pagare il primo acconto entro il 18 giugno o l0’intero importo in un’unica soluzione sempre con la stessa scadenza.

A differenza della dichiarazione dei redditi, non esiste una precompilata per quanto riguarda Imu e tasi quindi il contribuente dovrà provvedere al calcolo autonomamente o servendosi di un professionista.

Il pagamento può essere eseguito mediante bollettino postale o F24.

Riduzioni di pagamento

La Legge di Bilancio 2016 ha concesso uno sconto del 50% sulle imposte riguardanti immobili dati in comodato gratuito a genitori o figli. Per ottenere tale sconto è necessaria la presenza di un contratto registrato e il proprietario deve essere residente nello stesso comune del possesso e avere massimo un altro immobile in Italia. È previsto uno sconto anche per chi affitta, con canone concordato, l’immobile a soggetti che lo utilizzano come prima casa. La riduzione in questo caso è del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi.

Dott. Marco Palano 12/06/2018

Gestione Patrimonio Immobiliare - Credito - Assegnazione

Agevolazione prima casa, come evitare la decadenza in caso di alienazione

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Con la Risoluzione n. 13/E del 26.01.17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito fatti importanti emersi con le ultime pronunce della Corte di Cassazione in tema di agevolazione prima casa.

Partiamo da quello che già si sapeva per certo.

Come stabilito dal Testo unico dell’imposta di registro, se un contribuente trasferisce un immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa entro 5 anni dall’acquisto, decade dal regime agevolato a meno che non ne acquista un altro da destinare ad abitazione principale entro 1 anno dall’alienazione del primo. La categoria catastale deve essere diversa da A1, A8 e A9.

La decadenza dal beneficio è evitata anche in caso di acquisto di un terreno sul quale costruire l’abitazione. Il tutto deve comunque avvenire entro un anno dalla cessione del primo immobile.

Il chiarimento dell’Agenzia

Dov’è il chiarimento fornito dalla risoluzione alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità? Il contribuente non decade dal regime agevolato neanche se alla data della cessione risulta già proprietario del terreno.  La componente fondamentale è dunque la destinazione di un immobile ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione del primo. Questo vale sia per un immobile acquisito da terzi, sia per un immobile costruito in proprio, a prescindere dalla data di acquisto del terreno.

Dott. Marco Palano 31/01/17

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