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Una vera e propria “tegola” iva sulle scuole guida

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Con la sentenza C-449/17 del 14 marzo 2019, la Corte di Giustizia UE ha interpretato la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in tema di esenzione Iva.

La normativa

In Italia questo aspetto è regolamentato dall’articolo 10, comma 1, numero 20, D.P.R. 633/1972, secondo cui sono esenti “Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Con la risoluzione 134/E/2005 l’Agenzia delle entrate includeva nell’ambito di esenzione, gli insegnamenti delle scuole guida in quanto le prestazioni didattiche avevano finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico.

L’interpretazione dei giudici dell’Unione

La corte di giustizia ha invece stabilito con la sentenza sopra citata, che la “nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Secondo la loro interpretazione, l’insegnamento ai fini dell’ottenimento della patente, non costituisce di per se trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo. Di conseguenza le scuole guida non possono beneficiare della deroga alla disposizione generale secondo cui l’iva si applica su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

L’adeguamento dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate, con la risoluzione 79/E/2019 si è adeguata alla sentenza europea prevedendo dunque l’assoggettabilità ad iva delle attività aventi ad oggetto i corsi di preparazione all’esame di guida, sia teorici che pratici.

La retroattività della disposizione

L’adeguamento non riguarda solo l’anno in corso, ma tutti gli anni accertabili ai fini Iva.

In base a ciò, le scuole guida dovrebbero versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto delle operazioni oggetto del cambiamento avvenute dal 2014 ad oggi.

Cosa comporta questo? Oltre al versamento del tributo, le scuole guida dovranno trasmettere le dichiarazioni iva integrative dal 2014 ad oggi, senza l’applicazione di sanzioni.

Un duro colpo per la categoria

Se le cose non dovessero cambiare, i soggetti coinvolti dovrebbero versare migliaia di euro all’erario, cifre che non riuscirebbero mai a recuperare dai propri vecchi clienti con i quali avevano già pattuito un prezzo.

A mio giudizio si tratta di una decisione inconcepibile che porterebbe alla chiusura di centinaia, se non migliaia di attività in tutta Italia.

Tra gli aggravi che questa disposizione comporterebbe, non c’è infatti solamente il versamento dell’iva sulle operazioni effettuate, ma ce ne sono altri. Bisogna infatti mettere su un meccanismo di:

  • note di variazione in aumento;
  • dichiarazioni integrative di ogni anno;
  • ricalcolo della detraibilità derivante dal meccanismo del pro-rata.

Sono tutte attività che ovviamente comportano un costo per la prestazione del professionista che se ne dovrà occupare.

Una vera e propria “tegola” sulla categoria che si è già mossa per contrastare la disposizione, almeno per quanto riguarda il pregresso.

In media una scuola guida dovrebbe versare all’erario circa 100.000 €. Non serve un esperto del settore per capire che più della metà dovrebbero dichiarare fallimento, a prescindere dalla modalità di versamento e da un eventuale pagamento a rate.

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore.

Dott. Marco palano 11/09/2019

Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

Acconto Imu e Tasi in scadenza il 18 giugno

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Manca meno di una settimana alla scadenza del pagamento del primo acconto di Imu e Tasi prevista per il 18 giugno. Approfittiamo per ricordare chi sono i soggetti tenuti al pagamento, il calcolo delle somme dovute e le modalità di pagamento.

Chi deve pagare

Sono tenuti al pagamento i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili ad esclusione della prima casa. Quest’ultima infatti non rileva sia ai fini Imu che ai fini Tasi, con esclusione di quelle rientranti nelle categorie A1, A/8 e A/9. Anche gli affittuari sono tenuti al pagamento delle imposte, se non utilizzano l’immobile come prima casa.

Calcolo

La base per il calcolo resta invariata: il punto di partenza è la rendita catastale rivalutata del 5%, a cui si applica il coefficiente in base alla tipologia dell’immobile. In questo modo si ottiene l’imponibile su cui si applica aliquota fissata dal rispettivo comune di appartenenza.

Mentre l’Imu è sempre a carico del proprietario, la Tasi è anche a carico dell’inquilino con una proporzione che va dal 10 al 30%.

Modalità di pagamento

I contribuenti possono scegliere di pagare il primo acconto entro il 18 giugno o l0’intero importo in un’unica soluzione sempre con la stessa scadenza.

A differenza della dichiarazione dei redditi, non esiste una precompilata per quanto riguarda Imu e tasi quindi il contribuente dovrà provvedere al calcolo autonomamente o servendosi di un professionista.

Il pagamento può essere eseguito mediante bollettino postale o F24.

Riduzioni di pagamento

La Legge di Bilancio 2016 ha concesso uno sconto del 50% sulle imposte riguardanti immobili dati in comodato gratuito a genitori o figli. Per ottenere tale sconto è necessaria la presenza di un contratto registrato e il proprietario deve essere residente nello stesso comune del possesso e avere massimo un altro immobile in Italia. È previsto uno sconto anche per chi affitta, con canone concordato, l’immobile a soggetti che lo utilizzano come prima casa. La riduzione in questo caso è del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi.

Dott. Marco Palano 12/06/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Legge di Bilancio 2018: Blocco delle compensazioni in F24

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Con l’introduzione del comma 49-ter nell’art. 37 del DL 223/2006 è stata data la facoltà all’Agenzia delle Entrate, di sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 per verificare l’effettiva compensabilità di un determinato credito.
Il fine è quello di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Fino ad ora era stato limitato con il controllo di tutte le compensazioni di crediti iva per importi superiori a 5.000€. Ricordiamo che per poter porre in essere tali operazioni è necessario il visto di conformità da parte del professionista. Con la Legge di Bilancio 2018 è stato ampliato il raggio dei controlli.

La novità normativa

A partire dal 1 marzo 2018 ogni f24 che presenterà delle compensazioni (a prescindere dall’ammontare) sarà bloccato per 30 giorni, tempo concesso all’Amministrazione Finanziaria per verificare la sussistenza dei requisiti di compensabilità. Trascorsi i 30 giorni ci saranno due possibili situazioni:
• La compensazione non presenta irregolarità;
• Dal controllo emerge una compensazione indebita.
Nella seconda ipotesi la delega sarà annullata e i pagamenti e le compensazioni si considereranno non eseguiti.
Con questo sistema l’Amministrazione Finanziaria si tutela dal rischio di una compensazione irregolare che porterebbe a dover intraprendere un’azione di recupero nel momento in cui dovesse essere scoperta.

Soggetti a rischio

Sembra evidente che, visto l’alto numero di compensazioni che avvengono tutti i giorni, difficilmente saranno tutti sottoposti al controllo. Priorità verrà quindi data ai soggetti più rischiosi. Il rischio sarà più alto per soggetti recidivi, o per soggetti che hanno compensato crediti:
• Per pagare debiti iscritti a ruolo;
• Riferiti a periodi d’imposta remoti;
• Di cui non avevano la titolarità.

Le sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, la riforma è sicuramente favorevole ai contribuenti.
Come chiarito ieri a Telefisco 2018, un contribuente che vede annullarsi la delega, sarà considerato in mora per il mancato pagamento del tributo. La differenza con la precedente disciplina è notevole.

Prima delle riforma

Prima della riforma si sarebbe parlato di compensazione indebita. La conseguente sanzione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 DLgs. 471/97, era pari:
• Al 30% del debito indebitamente compensato in caso di credito non spettante;
• 100 o 200% in caso di credito inesistente.

Dopo la riforma

Con la novità della Legge di Bilancio invece, le sanzioni saranno legate unicamente al mancato versamento del tributo. Non si potrà parlare di compensazione indebita se la delega viene annullata in seguito al riscontro dell’irregolarità. Le sanzioni saranno in questo caso, ai sensi del 1 comma dell’art. 13 sopra citato, pari al:
• 15%, ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni;
• 15% dal quindicesimo al novantesimo giorno;
• 30% oltre il novantesimo giorno di ritardo.

Dott. Marco Palano 02/02/2018

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Rottamazione cartelle: secondo pagamento entro il 2 ottobre

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È in dirittura d’arrivo la scadenza della seconda rata per chi ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, agente della riscossione che ha sostituito Equitalia, ha chiarito con un comunicato stampa che la scadenza del 30 settembre è slittata al 2 ottobre, in quanto il 30 cade di sabato.

Per i contribuenti che hanno rottamato i propri carichi, rappresenta un termine importante considerando che il mancato pagamento di una sola rata, fa perdere tutti i benefici della rottamazione.

Ricordiamo gli elementi importanti da tenere in mente.

Termine

La scadenza, come sopra citato, è passata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017. La ragione sta nel fatto che il 30 settembre cade di sabato. In questi casi la legge consente di effettuare i pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo. Non bisogna preoccuparsi quindi, se il 30 settembre si realizza di non avere ancora adempiuto al pagamento.

Bollettini di pagamento

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti che hanno aderito, hanno ricevuto una comunicazione delle somme dovute. In questo documento, oltre ai calcoli che hanno generato la somma finale da pagare, sono allegati i bollettini di pagamento. Essi contengono:

  • L’importo;
  • Il numero della rata;
  • La scadenza di pagamento;
  • Il codice RAV

Ci sono dunque tutte le informazioni utili al contribuente per effettuare i pagamenti in tutta consapevolezza.

Modalità di pagamento

I soggetti interessati hanno la possibilità di pagare i bollettini in diversi modi:

  • Sportelli bancari: Presentando il bollettino e versando la somma in contanti, con addebito in banca o con carta di credito;
  • Internet banking: soluzione che consente un pagamento in piena autonomia sul sito internet della propria banca;
  • Domiciliazione bancaria: compilando l’apposito modulo inviato con la definizione agevolata. In questo modo ci sarà l’addebito diretto sul proprio conto corrente. Il modulo va presentato almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, quindi per questa rata, la scadenza di presentazione era il 12 settembre;
  • ATM;
  • Uffici postali;
  • Tabacchi convenzionati;
  • Sito Agenzia dell’entrate o App Equiclick;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti in contanti possono essere effettuati per importi inferiori ai 3.000 euro.

Cosa succede se non si paga

Saltando la seconda rata, così come un’altra qualsiasi rata, si decade dalla definizione agevolata. Questo comporta  l’impossibilità di tornare a un eventuale precedente piano di rateazione, nonché la ripresa delle misure esecutive in essere prima dell’adesione, come i pignoramenti.  Vengono inoltre inclusi nuovamente gli interessi di mora e le sanzioni e le somme versate vengono considerate acconti.

Dott. Marco Palano 15/09/2017

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