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Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Scade oggi il versamento del secondo acconto Ires

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Scade oggi (30 novembre) il termine per il versamento del secondo acconto Ires relativo al periodo d’imposta 2016. Ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 917/86, tutti i soggetti Ires sono infatti tenuti a versare entro il 30 novembre, il secondo acconto sulle tasse relative all’anno in corso, che saranno determinate con la dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno successivo.

Scadenze per il versamento degli acconti

L’articolo 73 del DPR n. 917/86,  indica 2 scadenze per il versamento delle rate da pagare a titolo d’acconto. La prima corrisponde al sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Solitamente questa data coincide con il 16 giugno a fronte di una chiusura effettuata il 31/12 dell’anno precedente. Nel caso in cui il bilancio dovesse essere approvato successivamente, il sesto mese si considera quello successivo alla data di approvazione. Il secondo acconto va invece versato il trentesimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data di approvazione. Ordinariamente si versa dunque il 30 novembre.

Modalità di calcolo degli acconti

Va però stabilita la modalità di calcolo degli acconti che non è univoca. Esistono infatti 2 metodi di calcolo, quello storico e quello previsionale.

Con il metodo storico, la rata si calcola basandosi sull’imposta a saldo relativa al periodo precedente. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro, si può pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se è superiore si versa invece in 2 rate. La prima entro il 16 giugno per un ammontare pari al 40%, la seconda entro il 30 novembre per il rimanente 60%.

Con il metodo previsionale, il soggetto Ires può pagare un acconto calcolato basandosi sull’imposta che si presume si dovrà versare nell’esercizio successivo.

In questo modo non si è legati all’andamento dell’impresa degli anni precedenti. In caso di flessione della produzione o delle entrate  la rata può essere calcolata, grazie a questo metodo, basandosi sulla previsione del nuovo reddito, permettendo di pagare una somma inferiore a quella che si avrebbe con il metodo storico.

Sanzioni in caso di mancato pagamento

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato si applica una sanzione del 30% dell’importo dovuto. Se il pagamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni l’aliquota è ridotta al 15%. Se infine è eseguito con ritardo inferiore a 15 giorni, la sanzione è pari all’1% per ogni giorno di ritardo. C’è però la possibilità di regolarizzare la propria situazione attraverso il ravvedimento operoso, mediante il quale il contribuente ha la possibilità di mettersi in regola prima di ricevere la contestazione o che sia iniziata l’ispezione da parte dell’amministrazione finanziaria. In questo caso le aliquote si riducono notevolmente.

Nello specifico si applica un’aliquota dello 0,1% giornaliera in caso di ravvedimento entro 15 giorni. Se è eseguito tra il quindicesimo e il trentesimo giorno la sanzione è pari all’1,5%. Tra il trentunesimo e il novantesimo giorno la sanzione è pari all’1,67% che diventa del 3,75% se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.

Dott. Marco Palano 30/11/2016

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