
Sono passati quasi 5 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e, sebbene ancora in molti sembrano resistere al cambiamento, la stragrande maggioranza dei contribuenti ha ormai assorbito il nuovo adempimento.
È anche vero che per venir incontro ai contribuenti, il legislatore ha previsto per questi primi mesi di non erogare sanzioni nel caso in cui la fattura non dovesse essere emessa nelle tempistiche previste dalla legge.
Vediamo in modo molto semplice com’era la normativa di riferimento prima della riforma della fatturazione elettronica, cosa è previsto in questa situazione di passaggio e come sarà a partire dal 1 luglio 2019.
Prima della fatturazione elettronica
La norma generale, così come stabilito dal DPR 633 del 1972, prevedeva che la fattura dovesse essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, così come fissato nell’art. 6.
Questo voleva dire che doveva essere emessa al momento della spedizione o consegna dei beni, nel caso in cui si trattava di una cessione di beni, oppure al momento del pagamento nel caso di prestazioni di servizi.
Se un professionista riceveva un pagamento il 24/03, la fattura non doveva essere emessa oltre quella data, che rappresentava il termine ultimo di emissione.
Come sono cambiate le cose con la fatturazione elettronica
Con la fatturazione elettronica questo sistema è stato stravolto. La data che ha assunto rilevanza ai fini della verifica della regolarità di emissione è quella di invio al sistema di interscambio.
Ricordiamo nuovamente che il sistema d’interscambio è un portale dell’agenzia delle entrate che funge da tramite tra chi emette e chi riceve una fattura elettronica.
Quest’ultimo, in un arco temporale che va dalle 2-3 ore ai 4-5 giorni dall’invio, può validare o scartare un file ricevuto.
Una volta approvata dallo SDI si può considerare ufficialmente emessa.
In caso di scarto invece il contribuente deve mandare nuovamente lo stesso file, depurato dell’errore segnalato dallo SDI.
Ma tornando alla tempistica di emissione, cosa ha previsto il legislatore?
Sembra evidente come rispetto al passato, ci siano dei limiti tecnici che impediscono l’emissione con le stesse tempistiche precedenti.
Per sopperire a questo fatto è stato previsto con il Decreto Legge n. 119 Collegato alla Finanziaria 2019 di poter emettere la fattura entro 10 giorni dall’operazione.
Grazie a questo scarto temporale il contribuente avrà la possibilità di emetterla regolarmente senza dover modificare troppo la routine del proprio lavoro.
L’unica cosa che bisognerà tenere in considerazione è l’obbligo di annotazione della data dell’operazione.
Se ad esempio un professionista riceve un pagamento il 28 settembre, può emettere e trasmettere allo SDI la fattura entro l’8 ottobre, purché sia indicato nella descrizione che il pagamento è avvenuto il 28 settembre.
Stessa cosa se un fornitore di un ristorante consegna un bene il 28 settembre.
Potrà emettere la fattura entro l’8 ottobre indicando però la data di spedizione e il n. di documento di trasporto, che resta tuttora obbligatorio.
Cosa è stato previsto per i primi 6 mesi?
Il legislatore, come detto in precedenza, per venire incontro ai contribuenti in questa prima fase, ha previsto dei margini più larghi.
La fattura può infatti essere emessa e inviata allo SDI senza sanzioni entro il termine della liquidazione iva del periodo.
Facciamo ancora un esempio per chiarire meglio.
Se un professionista che liquida trimestralmente l’IVA ha ricevuto un pagamento il 5 gennaio, ha tempo fino al 16 maggio, data della liquidazione dell’IVA del primo trimestre per emettere e inviare regolarmente la fattura, senza ricevere sanzioni. Entro la liquidazione del periodo successivo le sanzioni sono invece ridotte al 20%.
Se invece liquida l’IVA mensilmente, per un pagamento ricevuto il 5 aprile, può emettere la fattura senza sanzioni entro il 16 maggio.
Cosa accade all’IVA in questa situazione?
Vediamo entrambi i punti di vista, quello del venditore/prestatore e quello dell’acquirente.
Torniamo all’esempio fatto in precedenza del professionista che emette e invia l’8 ottobre una fattura relativa a un pagamento ricevuto il 28 settembre.
Quando dovrà versare l’IVA? Il 16 ottobre o il 16 novembre?
La risposta giusta è la prima. Anche se la fattura viene inviata allo SDI l’8 ottobre, la competenza resta quella di settembre e quindi la relativa IVA va versata il 16 ottobre.
Stesso discorso vale ovviamente per l’acquirente, che potrà portarsi l’IVA in detrazione a settembre, mese in cui è avvenuto il pagamento.
Dott. Marco Palano 14/05/2019