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Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno

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In un comunicato stampa di ieri venerdì 4 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per fruire del credito d’imposta per investimenti effettuati in alcune zone della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo.

Come indicato nell’art. 1, commi da 98 a 108 della legge di stabilità 2016, il credito è fruibile dai titolari di reddito d’impresa che, nelle zone sopra indicate, acquistano beni strumentali nuovi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

La richiesta per beneficiare del credito va fatta all’Agenzia dell’Entrate attraverso il software “Creditoinvestimentisud”. Dove lo si può trovare? È facilmente scaricabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it  dove è disponibile gratuitamente.

Come può essere utilizzato il bonus? Esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Con la risoluzione n. 51/E di ieri, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 108”.

Tale codice tributo si trova nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente dovrà invece procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice andrà nella colonna “importi a debito versati”.

Dott. Marco Palano 05/07/2016

Gestione Patrimonio Immobiliare - Credito - Assegnazione

Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci: calcolo dell’imposta sostitutiva e versamento

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Come stabilito dal comma 116 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, sulla differenza tra il valore normale dei beni oggetto di assegnazione o cessione e il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5 per le società non operative in almeno 2 periodi d’imposta su 3 precedenti a quello in cui è avvenuta l’assegnazione o cessione), che va a sostituire l’imposta sui redditi e l’IRAP. Per quanto riguarda i beni immobili, il valore normale può essere determinato, ai sensi del comma 117, applicando alle rendite risultanti in catasto, dei moltiplicatori calcolati con criteri e modalità previste dal 1 periodo del comma 4 dell’art 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In seguito a numerose modifiche ed aggiornamenti , si è arrivati alla lista dei coefficienti definitivi da applicare alle rendite in base alla tipologia del bene immobile che l’ha generata.

TIPOLOGIA                           COEFFICIENTE

Terreni                                      112,5

Categoria C/1 ed E                  42,84

Categoria A/10 e D                 63

Tutti gli altri fabbricati           126

Categoria B                              176,40

Fabbricati “Prima Casa”        115,5

In ogni caso il valore normale ai fini dell’assegnazione, non può essere inferiore a quello trovato con uno dei 2 criteri sopra citati.

Un’ altra questione da considerare è quella del costo fiscalmente riconosciuto, determinato sulla base dell’art. 110, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Nel caso in cui esso sia superiore al valore normale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero, ma ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la minusvalenza non è deducibile.

Quando va versata l’imposta sostitutiva? Le società che si avvalgono della disciplina sono tenute a versare il 60% entro il 30 novembre dell’anno corrente e il rimanente 40% entro il 16 giugno dell’anno successivo secondo i criteri del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L’operazione di assegnazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori corrispondenti ai beni assegnati, correlati di relativa imposta sostitutiva. Il mancato versamento parziale o totale dell’imposta non pregiudica dunque la validità dell’operazione, ma comporta l’iscrizione a ruolo delle somme non versate ai sensi degli art. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Il contribuente ha in questo caso la facoltà di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” (art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 1997.

Dott. Marco Palano 09/06/2016

Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

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Il comma 10 dell’art 1. Della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto modificazioni riguardanti la base imponibile per il calcolo di IMU e TASI la quale viene ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato da un soggetto ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), dai quali viene destinata ad abitazione principale.

Presupposto

Per usufruire del beneficio che decorre dal 1 gennaio 2016 è necessario che:

  • Il contratto sia registrato;
  • Il comodante non possieda altri immobili in Italia. Deve inoltre risiedere anagraficamente e avere la dimora nello stesso comune dove si trova l’immobile oggetto di comodato.

L’agevolazione si applica anche se il comodante possiede un altro immobile, purché situato nello stesso comune di quello concesso in comodato e costituisca abitazione principale. Inoltre nessuno dei due immobili può appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui il Comodante possiede tre abitazioni, per il calcolo delle imposte bisogna utilizzare la base imponibile ordinaria.

Dott. Marco Palano 06/06/2016

Patrimonio Immobiliare

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci

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Con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esposto chiarimenti in merito ai commi da 115 e 120 dell’art.1 della legge di stabilità 2016, che disciplinano, tra le varie cose, l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali o con una destinazione non strumentale.

L’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative o in perdita in almeno 2 periodi dei 3 precedenti) da parte della società che assegna o cede l’immobile ai soci, in sostituzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Possono usufruire del regime agevolato le società presenti nel territorio nazionale con la conformazione di:

  • SPA
  • SAA
  • SRL
  • SNC
  • SAS

Sono esclusi invece gli enti non commerciali e le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia.

I soci, come enunciato nel comma 115 dell’art.1, devono essere iscritti al libro soci al 30 settembre 2015 o entro un mese dall’entrata in vigore della legge. Un erede che subentra nella veste di socio in data successiva dopo aver accettato l’eredità, può comunque usufruire dell’agevolazione in quanto quella che si pone in essere non è una cessione volontaria.

L’agevolazione è applicabile anche nei casi in cui:

  • le azioni o le quote di un socio siano assegnate a società fiduciarie, purché l’iscrizione della società fiduciaria nel libro soci sia precedente al 30/09 e sia possibile provare che il rapporto tra i 2 soggetti sia sorto anteriormente a quella data;
  • sia stato costituito un diritto di usufrutto sulla partecipazione. In questo caso la qualità di socio è in capo al soggetto titolare della nuda proprietà;
  • la società in questione non è costretta alla tenuta di un libro soci. Va in questo caso provata l’identità dei soci attraverso dei titoli aventi data certa.

Ci sono poi due casi particolari di assegnazione: quando avvengono una fusione o una scissione.  In queste situazioni infatti, sia la società incorporante della fusione, sia quelle beneficiarie della scissione possono procedere all’assegnazione agevolata ai soci delle società incorporate, fuse o scisse purché questi risultino iscritti  nel rispettivo libro soci con data anteriore al 30/09 e i beni in questione non siano strumentali per destinazione.

Anche quando una società si trova in stato di liquidazione e non viene esercitata nessuna attività d’impresa, gli immobili possono rientrare nella disciplina in quanto si favorisce la fuoriuscita di beni non direttamente utilizzati per l’attività.

È possibile inoltre attribuire beni rientranti nell’agevolazione solo ad alcuni soci, escludendone altri.

Ma quali sono precisamente i beni rientranti e quelli esclusi dall’agevolazione?

Possono usufruire dell’agevolazione solo i beni immobili diversi da quelli elencati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R., ovvero quelli diversi da quelli utilizzati unicamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Tali beni sono quelli direttamente utilizzati per produrre il reddito aziendale, non potendo invece produrre un reddito in maniera autonoma.

Sono dunque assegnabili e possono usufruire dell’agevolazione quei beni non strumentali per destinazione come quelli strumentali per natura, concessi in locazione, che non sono utilizzati direttamente dall’impresa, quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa e quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni dell’art. 90 del T.U.I.R.

Sono esclusi quei beni che pur essendo qualificabili come strumentali per natura, sono utilizzati unicamente per l’esercizio d’impresa da parte del titolare del possesso.

Sono invece compresi nell’agevolazione quei beni che, pur contribuendo alla formazione del reddito d’impresa, sono in grado di produrre un reddito in forma autonoma come ad esempio attraverso la locazione a terzi. Tale locazione deve però garantire solamente un canone d’affitto al soggetto locatario. Se invece insieme alla locazione sono previste altre attività e servizi complementari, tale immobile deve rientrare nella categoria di beni utilizzati direttamente per l’esercizio d’impresa e pertanto non può usufruire dell’agevolazione.

Dott. Marco Palano 06/06/2016

 

Servizi di Consulenza contabile e Amministrativa - rateazione - fondimpresa

Decadenza e riammissione alla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle Entrate in seguito ad accertamenti

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Con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla riammissione al pagamento rateale di somme dovute in seguito ad un accertamento, per quei soggetti decaduti da tale istituto nei tre anni antecedenti il 15 ottobre 2015.

L’art 1, comma 134, della legge di stabilità 2016 prevede che “Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n.218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.

La norma riguarda quei soggetti che hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, hanno optato per il pagamento rateale e sono decaduti dal piano per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza per il pagamento della rata successiva.

Per poter beneficiare della riammissione è necessario che le somme dovute non siano antecedenti al 15 ottobre 2012 e che si tratti di imposte dirette ( IRPEF, IRES, IRAP e addizionali), lasciando fuori dal beneficio imposte come l’IVA.

La riammissione avviene mediante pagamento della prima rata scaduta, ovvero quella rata il cui mancato pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva, ha comportato la decadenza dal beneficio del pagamento rateale.  Il tutto ovviamente entro il 31 maggio 2016 sopra citato.

Nei 10 giorni successivi al pagamento, il contribuente è tenuto all’invio della quietanza di pagamento all’Ufficio competente tramite consegna diretta o per mezzo PEC. Il mancato invio non ha conseguenze in termini di validità del procedimento, ma è fondamentale per consentire all’Ufficio di individuarlo e attivare la procedura per la sospensione dei carichi iscritti eventualmente a ruolo e per il ricalcolo delle rate del piano di ammortamento da inviare al contribuente in tempo utile per il pagamento della rata successiva.

Il deposito della quietanza di pagamento sospende dunque le eventuali azioni esecutive nei confronti del contribuente e le sanzioni aggiuntive che vengono sospese in caso di riammissione in quanto esso  annulla gli effetti della decadenza che quindi è come se non si fosse mai verificata (resta invece non sospesa la parte di sanzione relativa all’IVA).

In seguito al deposito della quietanza, è preclusa inoltre all’Ufficio, la possibilità di intraprendere nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente a meno che la riammissione non viene richiesta in seguito a una segnalazione ai sensi dell’art 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, in questo caso l’Agente proseguirà nella riscossione delle somme.

Il mancato pagamento di due rate del nuovo piano, anche se non consecutive, comporta il decadimento definitivo dal regime di pagamento rateale e la ripresa della riscossione coattiva.

Dott. Marco Palano 26/04/2016

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