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Incentivi alle assunzioni: cosa cambia nel 2018

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Diverse le conferme e le novità fornite dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di assunzioni.

Quella dell’occupazione è infatti uno dei temi più caldi e che più necessita di attenzione da parte della politica nel nostro paese. Tanti sono gli incentivi introdotti negli ultimi anni. La ratio è di favorire le assunzioni a tempo indeterminato e non da parte di imprese e professionisti. Tra questi, la maggior parte riguardano i giovani e soprattutto il sud d’Italia, dove l’occupazione stenta a riprendere quota.

Con questi interventi il Legislatore punta a ridurre al minimo le tempistiche tra la fine del percorso formativo e l’introduzione nel mondo del lavoro da parte dei giovani.

Vediamo quali sono gli incentivi, confermati o introdotti dalla Legge di Bilancio 2018.

Novità della Legge di Bilancio 2018

Con la Legge di Bilancio è stato introdotta, in relazione al nuovo sgravio triennale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, un’ipotesi di decadenza che si verifica qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi nei primi 6 mesi.

Per tutto il 2018 saranno considerati “giovani” ai fini degli sgravi alle assunzioni, i soggetti che hanno meno di 35 anni d’età. A partire dal 2019 la soglia si abbasserà a 30 anni. Inoltre, quando era stato introdotto lo sgravi,o il beneficio era fruibile solo in caso di nuove assunzioni. Questo voleva dire tagliare fuori quei lavoratori che erano stati assunti da un’altra azienda la quale aveva beneficiato dello sgravio, anche se per una durata inferiore a 3 anni.

Con la riforma invece, i lavoratori conservano il beneficio e lo portano con se, pronto per essere sfruttato da un’altra azienda nel caso in cui il rapporto di lavoro con la prima non dovesse andare per il meglio. Una riforma non da poco che amplia notevolmente la platea di soggetti appetibili per le imprese che, con il beneficio, riducono il costo del lavoro e sono incentivate ad assumere un soggetto a tempo indeterminato. Con l’interruzione del rapporto di lavoro da cui è nato il beneficio, i tempi si interrompono e il beneficio può essere ripreso con la nuova assunzione fino alla fine della durata triennale prevista.

Soggetti che beneficiano dello sgravio totale

Il 100% della decontribuzione vale solamente per 2 tipi di lavoratori. I primi sono i lavoratori del mezzogiorno. I secondi sono quelli che vengono assunti entro 6 mesi dalla fine del percorso scolastico, se hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro o abbiano sottoscritto contratti di apprendistato.

Per tutti gli altri soggetti lo sgravio è concesso nella misura del 50%. Il restante 50% degli oneri contributivi resta dunque a carico del datore di lavoro. Stessa misura del 50% è concessa per le assunzioni di lavoratori ammessi a fruire dell’assegno di ricollocazione. In questo caso è stato fissato un tetto massimo di 4.030 € annui per diciotto mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato o per dodici mesi se l’assunzione è a termine.

Conferme del 2017

Restano valide le disposizioni previste per l’assunzione di donne, ultracinquantenni, percettori di NASpl e lavoratori in CIGS.

Dott. Marco Palano 12/02/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Legge di Bilancio 2018: Blocco delle compensazioni in F24

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Con l’introduzione del comma 49-ter nell’art. 37 del DL 223/2006 è stata data la facoltà all’Agenzia delle Entrate, di sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 per verificare l’effettiva compensabilità di un determinato credito.
Il fine è quello di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Fino ad ora era stato limitato con il controllo di tutte le compensazioni di crediti iva per importi superiori a 5.000€. Ricordiamo che per poter porre in essere tali operazioni è necessario il visto di conformità da parte del professionista. Con la Legge di Bilancio 2018 è stato ampliato il raggio dei controlli.

La novità normativa

A partire dal 1 marzo 2018 ogni f24 che presenterà delle compensazioni (a prescindere dall’ammontare) sarà bloccato per 30 giorni, tempo concesso all’Amministrazione Finanziaria per verificare la sussistenza dei requisiti di compensabilità. Trascorsi i 30 giorni ci saranno due possibili situazioni:
• La compensazione non presenta irregolarità;
• Dal controllo emerge una compensazione indebita.
Nella seconda ipotesi la delega sarà annullata e i pagamenti e le compensazioni si considereranno non eseguiti.
Con questo sistema l’Amministrazione Finanziaria si tutela dal rischio di una compensazione irregolare che porterebbe a dover intraprendere un’azione di recupero nel momento in cui dovesse essere scoperta.

Soggetti a rischio

Sembra evidente che, visto l’alto numero di compensazioni che avvengono tutti i giorni, difficilmente saranno tutti sottoposti al controllo. Priorità verrà quindi data ai soggetti più rischiosi. Il rischio sarà più alto per soggetti recidivi, o per soggetti che hanno compensato crediti:
• Per pagare debiti iscritti a ruolo;
• Riferiti a periodi d’imposta remoti;
• Di cui non avevano la titolarità.

Le sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, la riforma è sicuramente favorevole ai contribuenti.
Come chiarito ieri a Telefisco 2018, un contribuente che vede annullarsi la delega, sarà considerato in mora per il mancato pagamento del tributo. La differenza con la precedente disciplina è notevole.

Prima delle riforma

Prima della riforma si sarebbe parlato di compensazione indebita. La conseguente sanzione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 DLgs. 471/97, era pari:
• Al 30% del debito indebitamente compensato in caso di credito non spettante;
• 100 o 200% in caso di credito inesistente.

Dopo la riforma

Con la novità della Legge di Bilancio invece, le sanzioni saranno legate unicamente al mancato versamento del tributo. Non si potrà parlare di compensazione indebita se la delega viene annullata in seguito al riscontro dell’irregolarità. Le sanzioni saranno in questo caso, ai sensi del 1 comma dell’art. 13 sopra citato, pari al:
• 15%, ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni;
• 15% dal quindicesimo al novantesimo giorno;
• 30% oltre il novantesimo giorno di ritardo.

Dott. Marco Palano 02/02/2018

Tax planning - principi contabili internazionali IAS/IFRS

Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2019

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La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. A partire dal 1 gennaio 2019,  l’adempimento riguarderà tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva. Questo include sia le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso soggetti passivi (B2B), sia verso consumatori finali (B2C).

Destinatario

A seconda del soggetto a cui viene emessa, varia la modalità di trasmissione. Se il destinatario è un altro soggetto passivo, si dovrà utilizzare il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato “FatturaPA”, già in uso per le fatture verso la Pubblica Amministrazione. Se invece il destinatario è un consumatore finale la fattura non dovrà neanche essere trasmessa, bensì messa a disposizione sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore

L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per tutti i soggetti passivi Iva a partire dal 1 gennaio 2019. C’è un’eccezione costituita dalle operazioni di cessione di carburanti e idrocarburi. Per tali operazioni l’obbligo sorge a partire dal 1 luglio 2018.

Casi di Esonero

Sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le operazioni:

  • Effettuate o ricevute da soggetti non residenti in Italia;
  • Effettuate da soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o che si avvalgono del regime forfettario;
  • Per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione ordinaria come le cessioni certificate dal corrispettivo.

Differenze con la precedente normativa

Prima della Legge di Bilancio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica sorgeva esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della PA. Dal 1 gennaio 2019 sarà invece obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Una seconda differenza riguarda le prestazioni o cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali. Prima delle legge di bilancio 2018 non era prevista la possibilità di fatturazione elettronica mentre la novità estende l’obbligo anche per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti.

Una terza differenza riguarda l’esonero che prima riguardava tutte le operazioni tranne quelle effettuate verso la PA, ora riguarda solamente i soggetti non residenti, i soggetti che hanno aderito al regime agevolato dei minimi o forfettario e le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ordinaria.

Dott. Marco Palano 31/01/2018

Patrimonio Immobiliare

La cedolare secca dopo la Legge di Bilancio 2018

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La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca sugli affitti tra privati a tutto il 2018 e il 2019.

Rivediamo in quest’articolo in cosa consiste.

Cos’é la cedolare secca

È un regime opzionale che permette di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi, un’imposta sostitutiva del 21%. Tale imposta va a sostituire:

  • Addizionali regionali e comunali IRPEF;
  • Imposta di registro;
  • Imposta di bollo.

Al reddito assoggettato a cedolare secca, non si possono applicare deduzioni e detrazioni in quanto è escluso dal reddito complessivo. Deve essere compreso nel reddito solo ai fini del riconoscimento di deduzioni o detrazioni o benefici collegati al possesso di requisiti reddituali. Un esempio è il caso della determinazione dell’Isee o del reddito per essere considerato a carico. Il reddito in questione è dunque escluso dal reddito complessivo solo ai fini del calcolo dell’imposta da pagare.

Soggetti interessati

Possono usufruire del regime agevolato i privati titolari di reddito da locazione immobiliare che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il d.l. 47/2014 ha esteso la possibilità di usufruire della cedolare secca anche per contratti di locazione di unità abitative:

  • Stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro;
  • Sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione.

È possibile inoltre applicare la cedolare secca anche sui contratti di locazione breve. Si intendono a locazione breve, contratti con durata inferiore a 30 giorni per i quali non c’è obbligo di registrazione.

Per quanto riguarda il tipo di immobili, si può usufruire dell’imposta sostitutiva solo se la locazione riguarda immobili di categoria catastale da A/1 ad A/11 con l’esclusione della categoria A/10 (uffici o studi privati).

Soggetti esclusi

Non possono invece usufruire dell’agevolazione:

  • Società di persone, incluse società semplici;
  • Società di capitali;
  • Enti commerciali;
  • Enti non commerciali.

Le aliquote e la base imponibile

Ci sono 2 possibili aliquote applicabili:

  1. 21% nel caso di contratto libero;
  2. 10% nel caso di contratto concordato valida fino al 31.12.19

La base imponibile è invece data dal maggiore tra il valore totale dei canoni di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%.

Pagamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta deve avvenire nei termini previsti per l’Irpef.

Sono previsti un acconto del 95% suddiviso in 2 rate e un saldo del 5%.

Gli acconti si versano rispettivamente entro il 30 giugno (per il 40%) ed entro il 30 novembre (per il 60%).

Il saldo va invece versato il 30 giugno dell’anno successivo o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (come per l’Irpef).

Dott. Marco Palano 19/01/2018

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Legge di Bilancio 2018: la web tax

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La web tax è una delle tasse che più ha fatto discutere negli ultimi anni. Si tratta di un’imposta sui servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Introdotta definitivamente nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2018, andrà a colpire, a partire dal 1 gennaio 2019, tutti i soggetti che effettuano online più di 3000 transazioni B2B l’anno. Inizialmente era stata istituita con un’aliquota del 6%. Poi è stato deciso di ridurla al 3% sulle transazioni effettuate online al netto dell’iva.

Soggetti colpiti

I soggetti interessati sono tutti coloro che effettuano più di 3000 transazioni l’anno grazie alla rete. Con questo si includono sia le imprese residenti, che quelle non residenti con una stabile organizzazione.

Il limite decisamente basso è volto proteggere le piccole imprese e renderle più competitive sia sul mercato interno che su quello internazionale. Il problema è che 3000 transazioni l’anno sono un numero esiguo per chi opera nel web. Questo vuol dire che la maggior parte delle imprese italiane saranno colpite e svantaggiate rispetto ai concorrenti stranieri i. Questi ultimi infatti, con questa tassa, assolverebbero tutti gli obblighi impositivi in Italia. Le imprese residenti invece dovranno comunque pagare anche l’IRES e L’IRAP vedendo ridurre sempre di più il proprio margine di profitto. La conseguenza sarà una necessità di vendere a prezzi più alti rispetto ai competitors.

Sono invece esclusi dalla manovra:

  1. I soggetti che hanno aderito al regime forfettario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
  2. Coloro che hanno aderito al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27 del D.l. 98/2011);
  3. Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Decorrenza

L’entrata in vigore è stabilita per il 1 gennaio 2019 ed entro il 30 aprile 2018, il MEF dovrà emanare un decreto con cui stabilisce quali sono le prestazioni di servizi che saranno colpite dall’imposizione. L’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni successivi, dovrà indicare le modalità di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della web tax ed infine sarà sempre un provvedimento delle Entrate a stabilire quali saranno gli adempimenti dichiarativi e le modalità di pagamento dell’imposta. Pagamento che con tutta probabilità sarà effettuato mediante ritenuta alla fonte da parte dell’acquirente, da versare il 16 del mese successivo all’operazione.

Ambito Europeo

In ambito comunitario, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per delineare una normativa comune.

Dott. Marco Palano 15/01/2018

Legge di Bilancio 2018: abrogata la scheda carburante

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La scheda carburante introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977, sarà abrogata a partire dal 1 luglio 2018. Sono due i principali risvolti di questa disposizione della Legge di Bilancio 2018. Il primo riguarda l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, che andrà a sostituire la scheda carburante. Il secondo riguarda invece la detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo, che potranno essere effettuati unicamente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

La ragione della riforma

Il motivo alla base dell’abrogazione della scheda carburante sta nel contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale. Da tempo infatti l’Agenzia delle Entrate aveva posto attenzione alle frodi iva legate alla vendita di idrocarburi e carburanti. Questo perché, nella maggior parte dei casi, la compilazione del documento in questione, era caratterizzata da timbrature compulsive da parte dei contribuenti, permesse da gestori di impianti compiacenti.

La fattura elettronica

La fattura elettronica va a sostituire la scheda carburante, la quale era assimilata in tutto e per tutto a una fattura visto che consentiva sia la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi, sia la detraibilità ai fini iva. La fattura elettronica era già stata introdotta dall’art. 1, comma 3-bis, D.P.R. n. 444/1997 come mezzo alternativo alla scheda carburante, per quei soggetti che effettuavano pagamenti con mezzi tracciabili. Dal 1 luglio 2018 si avrà invece un’abolizione totale della scheda carburante, prevedendo la fattura elettronica come unico mezzo valido ai fini della detrazione dell’iva e deduzione del costo.

Mezzi di pagamento tracciabili

Come anticipato precedentemente, per poter detrarre l’iva e dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi sarà obbligatorio, sempre a partire dal primo luglio 2018, effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili. Tra questi sono comprese:

  1. Carte di credito;
  2. Carte di debito;
  3. Carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605

Aboliti dunque i pagamenti per carburanti e idrocarburi effettuati in contanti. Queste operazioni non potranno infatti concorrere alla formazione del risultato d’esercizio.

Cosa succede ai possessori di distributori di carburante?

Considerando che la riforma in questione va a ledere gli interessi dei proprietari degli impianti, i quali dovranno pagare sempre più commissioni legate all’aumento dei pagamenti tramite carte o bancomat, è stato introdotto un credito d’imposta.

Tale credito d’imposta sarà pari al 50% del totale delle commissioni addebitate sulle transazioni che hanno ad oggetto il pagamento con mezzi tracciabili. Come sarà usufruibile? Esclusivamente tramite compensazione orizzontale in f24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato.

Dott. Marco Palano   10/01/2018

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione cartelle 2.0

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La legge di bilancio 2018 riapre le porte della rottamazione, la cosiddetta definizione agevolata, a tutti i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, erano rimasti fuori. Sono 3 le fattispecie di contribuenti che non hanno potuto beneficiare a pieno dell’istituto.

I primi sono quelli che avevano aderito, ma sono decaduti perchè non hanno versato le rate di luglio o di settembre 2017. Anche per coloro che non avevano aderito perché la loro precedente situazione rateale non era in regola al 31.12.16, si riaprono le porte della rottamazione. Infine possono aderire anche i contribuenti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17.

Analizziamo nel dettaglio questi 3 casi.

Soggetti che non hanno versato le rate di luglio o settembre

La prima riammissione, è concessa ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione, ma avevano saltato il pagamento di luglio o settembre. Ricordiamo che bastava saltare un pagamento per decadere dall’agevolazione. Tale fattispecie si estende ovviamente a coloro che hanno saltato o pagato tardivamente l’unica rata.

A tutti questi soggetti è consentita la riammissione al beneficio previo pagamento delle rate saltate entro il 30 novembre 2017.

Soggetti non in regola al 31.12.16

La seconda fattispecie riguardai soggetti che avevano un piano rateale in atto, ma che non hanno potuto aderire alla rottamazione in quanto non in regola con le rate da ottobre a dicembre.

Anche per costoro si riaprono le porte della rottamazione purchè:

  • Facciano domanda di ammissione entro il 31.12.17;
  • Versino entro il 31.05.18 le rate sopra citate in un’unica soluzione;
  • Versino in un massimo di 3 rate l’importo derivante dalla rottamazione (a settembre, ottobre e novembre 2018).

Se non si versano tempestivamente tali importi, si decade dalla definizione agevolata.

Per tali soggetti, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, dovrà calcolare:

  • Entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo alle vecchie rateazioni;
  • Entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la rottamazione.

Cartelle ricevute entro il 30.09.17

La terza e ultima fattispecie, riguardai soggetti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. La vecchia rottamazione, permetteva di aderire solo a coloro il cui carico era stato affidato tra il 01.01.2000 e il 31.12.16.

Tali soggetti rimanevano dunque esclusi, anche se il carico si riferiva a somme di competenza antecedente.

Con la rottamazione 2.0 anche costoro potranno aderire purché presentino l’istanza entro il 15 maggio 2018. L’agente della riscossione dovrà a sua volta comunicare:

  • I carichi affidati entro settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella al 31.12.16 entro il 31 maggio 2018;
  • Entro il 30 giugno l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Si ricorda che l’adesione sospende il pagamento del piano rateale in essere a quella data. Sospende inoltre le azioni esecutive contro il contribuente. Per rivedere quali carichi sono rottamabili e la disciplina generale della rottamazione dai un’occhiata agli articoli correlati:

Dott. Marco Palano 16/10/2017

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