
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella disciplina del contratto d’opera trattato nell’art. 2222 del Codice Civile. Ai sensi di tale articolo si ha contratto d’opera “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Prevede dunque lo svolgimento di un’attività autonomamente esercitata senza vincoli di subordinazione o coordinamento.
Per trattarsi di lavoro autonomo occasionale inoltre, l’attività deve essere esercitata:
- In modo saltuario e sporadico (non deve esserci abitualità e continuità);
- Senza una vera e propria organizzazione;
- Senza professionalità.
Il vantaggio più grande per i soggetti che svolgono attività di questo tipo è sicuramente l’esonero dall’apertura della partita Iva. Questo lo rende uno degli strumenti più appetibili per i contribuenti che vogliono affiancare al proprio lavoro abituale, un’attività saltuaria che non prevede troppi adempimenti fiscali e previdenziali.
Ambito di applicazione
Per rientrare nelle prestazioni occasionali, un’attività di lavoro autonomo deve rispettare determinati limiti quantitativi.
Superati questi limiti, la prestazione perderà il requisito dell’occasionalità e rientrerà nelle fattispecie di lavoro autonomo abituale o di lavoro dipendente se c’è l’elemento della coordinazione.
La normativa non fornisce dei precisi limiti quantitativi che definiscano una prestazione come occasionale.
Con l’art. 52 del D.Lgs. 15 n. 81/2015 sono infatti state abrogate le collaborazioni occasionali. Esse consistevano in rapporti di lavoro che non dovevano superare i 30 giorni l’anno e i 5.000 € lordi di corrispettivo per committente.
È chiaro che non è essenziale solo la componente economica. Se ad esempio un soggetto svolge una prestazione il cui corrispettivo sono 200 euro al mese per 3 giorni di lavoro al mese, anche se l’impegno non è quotidiano, la regolarità e stabilità della prestazione fa venire meno il requisito dell’occasionalità.
Al contrario se si fatturano ad esempio 8.000 € per un’unica prestazione nei confronti di un unico committente, la prestazione è da considerarsi occasionale.
Non è vera la convinzione che superati i 5000 € di ricavi la prestazione non si considera più occasionale.
Se sussiste il carattere dell’occasionalità, il superamento di tale limite non comporterà l’apertura della partita Iva. Il contribuente dovrà però iscriversi alla gestione separata dell’Inps, andando a pagare il 33,23% sulla frazione di ricavi che eccede i 5000 euro.
Adempimenti contabili e fiscali
Come dovrà comportarsi un lavoratore autonomo occasionale al momento dell’incasso del corrispettivo?
La normativa prevede l’obbligo di emissione di una ricevuta alla data dell’incasso. Se l’importo supera i 77,47 euro si deve applicare una marca da bollo da 2 euro. Non avendo una posizione iva attiva, nella ricevuta non dovrà essere addebitata l’Iva. Va addebitata invece una ritenuta d’acconto del 20% che in sede di dichiarazione sarà scomputata dall’IRPEF. Se il committente non è un sostituto d’imposta quest’onere viene meno. In sintesi, la ricevuta deve contenere:
- Generalità del committente;
- Propri dati personali;
- Data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
- Corrispettivo lordo;
- Ritenuta d’acconto del 20% calcolata sul compenso lordo;
- Importo netto che verrà corrisposto.
Ex. Sostituto d’imposta Ex. No sostituto d’imposta
Compenso lordo 100 Compenso lordo 100
Ritenuta d’acconto -20 Marca da bollo 2
Marca da bollo 2 Netto a pagare 102
Netto a pagare 82
Come si può notare dagli esempi, la marca da bollo resta a carico del committente a prescindere dalla qualifica o meno di sostituto d’imposta. Nel caso si superino i 5000 euro lordi inoltre, alla ritenuta di acconto va aggiunta la ritenuta Inps.
Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi, i redditi derivanti da queste attività vanno inseriti, al netto delle spese strettamente inerenti, nel quadro D del modello 730 o in quello RL del modello Redditi persone fisiche. Va indicata inoltre l’eventuale ritenuta d’acconto subita.
Esonero della dichiarazione
I contribuenti che conseguono nell’arco dell’anno redditi inferiori ai 4.800 € lordi annui sono esonerati dalla dichiarazione. Il problema è che se sono state operate delle ritenute d’acconto, queste somme possono essere recuperate solo attraverso la dichiarazione. In questi casi è quindi opportuno presentare ugualmente la dichiarazione.
Dott. Marco Palano 26/01/2018