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Iva sui biglietti omaggio

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Si deve pagare l’Iva sui biglietti omaggio?

Con la risoluzione n.16 di ieri 15/02/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa un problema che riguarda gli eventi dove il prezzo dei biglietti è volatile per tutta la durata della vendita. Riguarda cioè quegli eventi dove il prezzo dei biglietti si modifica in base alla richiesta o all’avvicinarsi dell’evento in questione attraverso degli algoritmi e parametri prestabiliti.

La risoluzione chiarisce in particolare circa l’assoggettabilità Iva dei biglietti omaggio per la quota che eccede il 5%.

Il limite del 5%

Entro la soglia del 5% della capienza del locale, i tagliandi distribuiti a titolo gratuito non sono assoggettati ad Iva. Questo vale sia che si tratti di un evento sportivo che di uno spettacolo teatrale. Superato tale limite, l’operazione diventa invece rilevante ai fini Iva, per evitare un eccessivo abuso di questo strumento.

Quando il prezzo di vendita dei biglietti resta costante per tutta la sua durata, grandi problemi non si creano.

Cosa succede però quando si supera il 5% di omaggi e i prezzi dei biglietti sono variabili?

Quale prezzo bisogna prendere a riferimento per capire a quanto ammonta l’imposta da versare?

Il chiarimento dell’Agenzia

Due possibili alternative sono quelle di prendere come riferimento il primo prezzo a cui sono stati messi in vendita oppure il prezzo più alto.

L’Agenzia ha chiarito nella risoluzione di ieri che a prevalere è la seconda ipotesi.

Facciamo un esempio.

Prezzo di partenza 100 + Iva (122)

Prezzo massimo pagato nell’arco del periodo di vendita 200 + Iva (244)

Biglietti dati a titolo gratuito 5.200

Posti disponibili 100.000

Il 5% dei posti disponibili corrisponde a 5.000 quindi l’Iva andrà versata solo sui 200 biglietti eccedenti.

Seguendo la risposta dell’Agenzia delle Entrate bisogna prendere come riferimento il prezzo più alto pagato. In questo esempio ammonta a 200 + Iva quindi andranno versati 8.800 € di Iva (44 x 200).

Dott. Marco Palano 16/02/2018

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I nuovi limiti di detrazione dell’Iva

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Il DL 50/2017 ha modificato radicalmente i termini entro i quali può essere effettuata la detrazione dell’Iva.

La precedente normativa dettata dal DPR 633/1972 consentiva la detrazione entro il temine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno successivo. Per le fatture datate 2013 ad esempio, la detrazione era possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2014 (febbraio 2015). Tali termini sono stati ridotti a partire dal 2018. Per le fatture datate 2017 infatti la detrazione sarà possibile unicamente entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva del 2017.

Una discriminante essenziale, chiarita nella circolare 1/2018 dell’Agenzia dell’entrate, è la data di ricevimento della fattura.

Analizziamo le varie ipotesi

In caso di fatture ricevute nel 2017, relative a operazioni del medesimo anno, l’imposta si può detrarre:

  • In caso di registrazione entro il 31.12.17, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
  • In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.18, con la dichiarazione relativa al 2017 presentata entro il 30.04.18. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2017 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.

In caso di fatture ricevute nel 2018 relative a operazioni effettuate nel 2017, l’imposta può essere detratta:

  • In caso di registrazione entro il 31.12.18, con le ordinarie liquidazioni periodiche;
  • In caso di registrazione tra il 01.01 e il 30.04.19, con la dichiarazione relativa al 2018 presentata entro il 30.04.19. In questo caso, la fattura andrà registrata in una sezione speciale del registro iva relativa alle fatture ricevute nel 2018 e la relativa imposta, concorrerà a formare il saldo Iva della dichiarazione presentata in quella data.

Iva per cassa

Per i soggetti che hanno adottato il regime dell’Iva per cassa, i termini sono un leggermente più favorevoli. Per tali soggetti infatti, le discriminanti per l’esigibilità dell’Iva sono il pagamento del corrispettivo e l’effettivo possesso della fattura. Questo vuol dire che l’Iva su una fattura ricevuta a dicembre 2017, ma pagata a maggio 2018, può tranquillamente essere detratta con la liquidazione del 16.06.18.

Dichiarazione integrativa a favore

La normativa fornisce però un salvagente ai contribuenti che non hanno rispettato i limiti temporali sopra descritti. Questo salvagente consiste nella dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la quale può essere presentata per correggere omissioni o errori che hanno comportato l’indicazione di un maggior debito d’imposta, un maggiore imponibile o una minore eccedenza detraibile.

Dott. Marco Palano 23/01/2018

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Confermata la detraibilità IVA del 40% per le auto

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Il consiglio dell’Unione Europea, con la Decisione di Esecuzione n. 1982 dell’8 novembre 2016, ha modificato la decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’art. 26, paragrafo 1, lettera a) e all’art. 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La decisione 2007/441/CE è stata modificata successivamente dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio e dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE , che ha prorogato la data di scadenza di tali misure al 31 dicembre 2016.

Cosa riguarda la decisione?

La decisione riguarda la possibilità per l’Italia di limitare la detraibilità dell’IVA legata a veicoli a motore in misura pari al 40% fino al 2019. Questo perché taluni veicoli non sempre sono utilizzati unicamente per fini commerciali, ma anche privati. In questi casi sarebbe troppo complicato e oneroso per il soggetto passivo dimostrare in che percentuale è stato utilizzato un veicolo per uno scopo o per l’altro. Sarebbe inoltre impossibile per l’Amministrazione finanziaria una verifica efficacie di tali stime visto il gran numero di veicoli utilizzati in modo promiscuo.

Questo comporta per i soggetti IVA, di non avere l’obbligo di contabilizzare l’uso privato.

Per contrastare l’evasione e semplificare i controlli, è stato dunque scelto di non considerare l’uso privato come una prestazione di servizi a titolo oneroso, ma semplicemente di limitare la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto del mezzo, nonché a tutte le spese connesse. Un esempio sono il carburante o la manutenzione.

 

Veicoli esclusi

Alcuni veicoli restano fuori da tale decisione. Tra questi troviamo:

  1. taxi
  2. veicoli usati dalla scuola guida per l’insegnamento
  3. quelli destinati al noleggio o al leasing
  4. quelli utilizzati dagli agenti di commercio.

Nel caso in cui l’Italia voglia richiedere un’ulteriore proroga, deve presentare la richiesta entro il 1 aprile 2019.

Dott. Marco Palano 16/11/2016

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