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Secondo acconto IRPEF e IRES 2019 in scadenza oggi

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Oggi 2/12/2019 scade il secondo acconto che interessa i redditi di persone fisiche e società.

Va innanzitutto ricordato che la scadenza originaria era il 30 novembre, ma è stata posticipata ad oggi in quanto il 30 cadeva di sabato.

Modalità per il pagamento delle imposte

Nella previsione del legislatore, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24.

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e il primo acconto per l’anno successivo in un primo momento, e il secondo acconto in un secondo momento.

Termini

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Quest’ultima è la data che interessa oggi i contribuenti.

Soggetti interessati

Come già anticipato, sono interessati a questa scadenza sia le persone fisiche, sia le società di capitali.

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’acconto Irpef è dovuto sull’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • Un unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • Due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Nonostante questo, il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Per quanto attiene le società di capitali ed enti equiparati, restano ferme le stesse scadenze, con l’unica differenza sull’imposta da versare che in questo caso sarà l’Ires.

Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio – vale a dire la trattenuta degli importi a debito o il rimborso di quelli a credito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione – sono effettuate direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Novità decreto fiscale 2020

Importanti novità sono state introdotte con l’adozione dell’articolo 58 del Decreto fiscale 2020.

Con la richiamata disposizione è stato previsto, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50% ovvero un’unica rata pari al 90%.

Soggetti interessati a tale modifica saranno  i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • applicano il regime forfetario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Per questi ultimi soggetti sarà quindi necessario un ricalcolo della seconda rata (dal 60% al 50%) o unica rata (dal 100% al 90%), con una conseguente rimodulazione del saldo previsto per Giugno 2020.

 

                                                                                                               Dott. Giovanni Mioni 02/12/2019

Money - Riduzione aliquota IRES

Riduzione dell’aliquota IRES

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Il comma 61 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 77 del TUIR prevedendo una riduzione dell’aliquota IRES ordinaria dal 27,5% al 24% a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. È questo uno dei tanti chiarimenti comunicati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 18/05/2016.

In conseguenza di tale riduzione, è rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società in stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo sul  SEE ( Spazio economico europeo), la quale passa dall’1,375% all’1,20%.

Verranno inoltre rideterminate –con decreto del Ministro dell’economia- in maniera proporzionale, le percentuali riguardanti dividendi e plusvalenze partecipative ai sensi degli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR e dell’art. 4, comma 1, lettera q del D. lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Come disposto dal comma 64 della legge n. 208 del 2015, le rideterminazioni previste dagli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del TUIR non riguardano i soggetti elencati nell’art. 5 di quest’ultimo.

Soggetti esclusi

Non beneficiano della riduzione IRES la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari esposti nel D. lgs 27/01/1992, n. 87. Per tali soggetti infatti l’IRES subirà, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017, un’addizionale del 3,5%.

Dott. Marco Palano 19/05/2016

Servizi di Consulenza contabile e Amministrativa - rateazione - fondimpresa

Decadenza e riammissione alla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle Entrate in seguito ad accertamenti

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Con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla riammissione al pagamento rateale di somme dovute in seguito ad un accertamento, per quei soggetti decaduti da tale istituto nei tre anni antecedenti il 15 ottobre 2015.

L’art 1, comma 134, della legge di stabilità 2016 prevede che “Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n.218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”.

La norma riguarda quei soggetti che hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, hanno optato per il pagamento rateale e sono decaduti dal piano per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza per il pagamento della rata successiva.

Per poter beneficiare della riammissione è necessario che le somme dovute non siano antecedenti al 15 ottobre 2012 e che si tratti di imposte dirette ( IRPEF, IRES, IRAP e addizionali), lasciando fuori dal beneficio imposte come l’IVA.

La riammissione avviene mediante pagamento della prima rata scaduta, ovvero quella rata il cui mancato pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva, ha comportato la decadenza dal beneficio del pagamento rateale.  Il tutto ovviamente entro il 31 maggio 2016 sopra citato.

Nei 10 giorni successivi al pagamento, il contribuente è tenuto all’invio della quietanza di pagamento all’Ufficio competente tramite consegna diretta o per mezzo PEC. Il mancato invio non ha conseguenze in termini di validità del procedimento, ma è fondamentale per consentire all’Ufficio di individuarlo e attivare la procedura per la sospensione dei carichi iscritti eventualmente a ruolo e per il ricalcolo delle rate del piano di ammortamento da inviare al contribuente in tempo utile per il pagamento della rata successiva.

Il deposito della quietanza di pagamento sospende dunque le eventuali azioni esecutive nei confronti del contribuente e le sanzioni aggiuntive che vengono sospese in caso di riammissione in quanto esso  annulla gli effetti della decadenza che quindi è come se non si fosse mai verificata (resta invece non sospesa la parte di sanzione relativa all’IVA).

In seguito al deposito della quietanza, è preclusa inoltre all’Ufficio, la possibilità di intraprendere nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente a meno che la riammissione non viene richiesta in seguito a una segnalazione ai sensi dell’art 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, in questo caso l’Agente proseguirà nella riscossione delle somme.

Il mancato pagamento di due rate del nuovo piano, anche se non consecutive, comporta il decadimento definitivo dal regime di pagamento rateale e la ripresa della riscossione coattiva.

Dott. Marco Palano 26/04/2016

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