Tag

investimenti Archivi | Studio Palano · Dottori Commercialisti Roma

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Industria 4.0: Agevolazioni disponibili fino al 31.12

By | News

C’ è tempo fino al 31.12.17 per sfruttare le agevolazioni del Piano Industria 4.0.

Per l’accesso al super ammortamento è necessario che entro quella data sia stato effettuato l’investimento.

Per usufruire dell’iperammortamento (250%), sono necessarie anche l’interconnessione e l’integrazione del bene con il sistema impresa. Il 31 dicembre rappresenta una scadenza importante anche per il credito d’imposta R&S, usufruibile in compensazione a partire dal 16 gennaio 2018 per tutti gli investimenti effettuati entro il 31.12.17.

Per utilizzare l’iperammortamento le imprese devono dunque interconnettere e integrare i beni nella catena di fornitura. Se il bene è semplicemente consegnato possono comunque beneficiare del superammortamento (al 140%). Anche se il bene non è stato consegnato, se è stato pagato un acconto del 20% o sono stati pagati il 20% dei canoni di leasing, completando l’investimento entro settembre 2018 si può comunque godere dell’ammortamento maggiorato. L’unica differenza è che in quest’ultimo caso, il costo non avrebbe effetti sul bilancio 2017.

La legge di Bilancio 2018, potrebbe prorogare tutte queste scadenze di 12 mesi. La proroga riguarderebbe sia il super e l’iperammortamento, sia l’agevolazione per investimenti in R&S, che quest’anno ha dato un contributo del 50% su qualsiasi spesa ammissibile, compresi i costi del personale impegnato nelle ricerche.

Interconnessione del bene

L’interconnessione del bene è l’elemento determinante per godere del beneficio dell’iperammortamento. Ricordiamo che quest’ultimo consiste in una maggiorazione del costo del bene, ai soli fini dell’ammortamento, del 150%.

Si distinguono dunque 3 momenti temporali:

  • Quello dell’investimento;
  • Quello della consegna;
  • Quello dell’interconnessione.

Per poter applicare l’iperammortamento, è necessario che questi 3 momenti si verifichino entro il 31.12.17. Se manca l’interconnessione, si potrà beneficiare solo del superammortamento. Resta salva in questo caso la possibilità di applicare l’iperammortamento, nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione. La maggiorazione sarà calcolata  sulla quota residua in seguito all’applicazione del super ammortamento.

L’interconnessione è un fattore che necessita di un parere tecnico per essere verificata. Per quanto riguarda i beni superiori a 500.000 euro il parere tecnico è obbligatorio, sotto è semplicemente consigliato, ma comunque ritenuto necessario.

Elementi per determinare la data dell’investimento.

Anche se può sembrare scontato, il momento in cui prende valenza un investimento è soggetto a diverse variabili a seconda del verificarsi di possibili scenari.

  • Acquisto in modalità diretta: vale la data di consegna o spedizione, o il passaggio di proprietà in caso il momento della consegna è successivo al pagamento.
  • Locazione finanziaria: rileva il momento in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario. Se c’è una clausola di prova, vale il momento in cui il locatario ha dato un parere positivo dopo la prova.
  • Appalto: i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione o in caso si tratti di avanzamento di lavori, la data in cui la porzione risulta verificata.

Credito d’imposta R&S

È un’agevolazione che consente un contributo del 50% sulle spese effettuate entro il 31.12 giudicate ammissibili. Comprende sia i costi del personale interno, sia quelli sostenuti per consulenze esterne, sia quelli sostenuti per i macchinari.

È un credito utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 16 gennaio 2018 tramite F24.  È stato appositamente istituito il codice tributo “6857” “credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo”.

In sede di compilazione va indicato il credito residuo per il periodo d’imposta successivo. Questo vale solo nel caso in cui non si utilizzi del 2018 tutto il credito derivante dagli investimenti precedenti.

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono sostenuti gli investimenti va inoltre indicato nel quadro RU l’ammontare delle spese sostenute. Se non è utilizzato tutto nell’anno, va inoltre indicato nei quadri Ru delle dichiarazioni degli esercizi successivi fino a quella relativa all’ultimo esercizio di utilizzo del credito.

Dott. Marco Palano 25/09/2017

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno

By | News

In un comunicato stampa di ieri venerdì 4 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per fruire del credito d’imposta per investimenti effettuati in alcune zone della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo.

Come indicato nell’art. 1, commi da 98 a 108 della legge di stabilità 2016, il credito è fruibile dai titolari di reddito d’impresa che, nelle zone sopra indicate, acquistano beni strumentali nuovi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

La richiesta per beneficiare del credito va fatta all’Agenzia dell’Entrate attraverso il software “Creditoinvestimentisud”. Dove lo si può trovare? È facilmente scaricabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it  dove è disponibile gratuitamente.

Come può essere utilizzato il bonus? Esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Con la risoluzione n. 51/E di ieri, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 108”.

Tale codice tributo si trova nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente dovrà invece procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice andrà nella colonna “importi a debito versati”.

Dott. Marco Palano 05/07/2016

Start up

Incentivi 2016 per le start up innovative

By | News

Novità

Con il DM del 25 febbraio 2016 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2016, vengono aggiornate e disciplinate le modalità con cui vengono attuati gli incentivi fiscali derivanti da investimenti in start up innovative, relativi al periodo d’imposta 2016. È stata dunque sostituita la precedente disciplina trattata nel DM del 30 gennaio 2014.

Nel concreto, viene esteso il beneficio fiscale derivante da tali investimenti fino a tutto il 2016. Il tetto massimo degli investimenti che rientrano nel beneficio fiscale sale a 15.000.000 di euro. Nella precedente norma erano invece 2,5 milioni massimi.

Rimane invariata invece:

  • La possibilità per le persone fisiche di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito di una somma pari al 19% degli investimenti effettuati fino a un massimo di 500.000 euro (25% in caso si tratti di start up che operano in ambito sociale o energetico);
  • La possibilità per i soggetti IRES di ottenere una deduzione del 20% (27% sempre nel caso in cui l’ambito operativo è quello sociale o energetico) delle somme investite con un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni

Per godere di tali agevolazioni, gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 3 anni. Non determina invece decadenza dal regime di agevolazione, la perdita dei requisiti enunciati nell’art. 25, comma 2 del DL n. 179/2012 come il superamento dei 5 anni trascorsi dalla costituzione della start up o il superamento dei 5.000.000 di euro del valore della produzione annua.

Dott. Marco Palano 13/04/2016

impresa sociale - super ammortamento

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

By | News

Con la circolare n. 5/E del 16/03/2016 l’ Agenzia delle entrate, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito le linee guida per interpretare e applicare correttamente il bonus ricerca.

L’art. 3 del D.L.145/2013, modificato dalla legge di stabilità del 2015 riconosce a tutte le imprese un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. 27/05/2015.

Limiti e modalità di fruizione

Ai sensi del comma 1 dell’art.3 del D.L.145/2013 possono beneficiare del credito tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo in tutto il periodo decorrente dal 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019, fino a un massimo del 25% delle spese sostenute in eccedenza alla media dei 3 periodi precedenti al 31/12/2015 per quanto riguarda i costi per attrezzature di laboratorio o industriali, e fino a un massimo del 50% delle spese incrementali sostenute per personale altamente specializzato e contratti di ricerca “extra muros”.

Si può usufruire del credito indipendentemente dal:

  • fatturato;
  • dalla forma giuridica;
  • regime contabile adottato;
  • settore economico di appartenenza.

Il credito d’imposta non può superare in nessun caso i 5 milioni di euro. Per poterne usufruire bisogna aver sostenuto una spesa di almeno 30.000 euro in ogni periodo d’imposta e deve comunque essere superiore alla media dei 3 periodi antecedenti (2012-2014). Se l’inizio dell’attività è successivo ai 3 anni precedenti, la media si calcola in quel periodo inferiore.

Si può usufruire del credito per compensazione nell’F24 del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile per l’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva inoltre ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Costituendo un’agevolazione automatica, non prevede l’onere di invio di un’istanza telematica.

Qualora durante un controllo venisse accertata un’indebita fruizione del credito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero di tali somme maggiorate di interessi e sanzioni.

I controlli sono svolti sulla base di una documentazione contabile certificata. Qualora la società in questione non abbia l’obbligo della revisione legale dei conti, è comunque tenuta alla certificazione tramite Società di revisione legale dei conti iscritta negli appositi registri.

Marco Palano 26/03/2016

X
X