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Credito d’imposta per investimenti in R&S: come si calcola il beneficio per il 2017

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La disciplina del credito d’imposta per investimenti in R&S è stata rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017.

Le novità si applicano a partire dal 1 gennaio 2017 e andranno quindi ad influire sul Bilancio dello stesso anno. Analizziamo in questo articolo le principali novità, i soggetti interessati, quelli esclusi, le attività che rientrano nell’agevolazione e le modalità di calcolo.

Novità

Le novità della Legge di Bilancio 2017 riguardano:

  • L’aumento al 50% dell’aliquota di agevolazione, su tutte le spese ammissibili;
  • L’incremento da 5 a 20 milioni di euro per l’importo massimo annuale beneficiabile da ciascun soggetto;
  • L’estensione dei possibili beneficiari tra i quali sono inclusi anche soggetti residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di soggetti esteri;
  • L’ammissibilità di tutte le spese sostenute per personale impiegato in R&S, a prescindere dalla mansione specifica e dal titolo di studio.

Il beneficio sarà fruibile fino al periodo d’imposta al 31.12.2020. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, fino alla chiusura dell’esercizio 2020-2021.

Soggetti inclusi

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico di appartenenza o regime contabile adottato.

Quindi sono incluse anche:

  • Enti non commerciali;
  • Imprese agricole;
  • Reti d’imprese;
  • Consorzi;
  • Imprese di nuova costituzione.

Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali senza ipotesi di continuazione dell’attività

Attività agevolabili

Le attività agevolabili sono elencate nell’art.2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2016.

Tra queste non ci sono solo ed esclusivamente spese sostenute direttamente in ambito tecnologico, ma anche spese indirette sostenute per l’acquisizione di conoscenze. Elencandole brevemente sono:

  • Lavori sperimentali o teorici svolti, la cui finalità è l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • Ricerche pianificate mirate ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti, nonché per migliorare i piani di sviluppo.
  • Quelle sostenute per la produzione e il collaudo di prodotti.

Sono ammesse all’agevolazione dunque attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di produzione e collaudo.

Calcolo del beneficio

Abbiamo parlato di quali spese rientrano nel beneficio e chi può usufruirne. A quanto ammonta però in termini economici? Come influenza il bilancio d’esercizio? Si calcola su tutta la spesa sostenuta? Per spiegarlo meglio facciamo un esempio numerico.

Innanzitutto occorre premettere che il beneficio si calcola sulla spesa incrementale in R&S rispetto ai 3 esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Sull’incremento andrà applicato il 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2017 ottenendo così il credito d’imposta utilizzabile.

Ex. Investimenti agevolabili realizzati nel 2017     100.000 €

Media dei 3 esercizi 2012-2014                             50.000 €

Incremento                                                                50.000 €

Credito d’imposta utilizzabile (50.000*50%)    25.000 €

I 25.000 € così ottenuti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018 direttamente in F24 mediante il codice tributo 6857.

Certificazione

Per poter beneficare del credito R&S è necessario che le spese sostenute siano certificate da un revisore o una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

L’obbligo sussiste anche per i le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti o sprovviste di collegio sindacale.

Le spese sostenute per la certificazione delle spese agevolabili, rientrano nell’ambito del credito d’imposta e sono ammissibili al 100% fino a un massimo di 5.000 €.

La certificazione va predisposta e allegata al Bilancio e non è dovuta per quelle imprese che hanno un bilancio certificato, per le quali sussiste a prescindere l’obbligo di produrre una documentazione idonea ad attestare la spettanza del credito d’imposta.

Dott. Marco Palano 27/03/2018

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