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Riduzione base imponibile per il calcolo di IMU e TASI

Acconto Imu e Tasi in scadenza il 18 giugno

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Manca meno di una settimana alla scadenza del pagamento del primo acconto di Imu e Tasi prevista per il 18 giugno. Approfittiamo per ricordare chi sono i soggetti tenuti al pagamento, il calcolo delle somme dovute e le modalità di pagamento.

Chi deve pagare

Sono tenuti al pagamento i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili ad esclusione della prima casa. Quest’ultima infatti non rileva sia ai fini Imu che ai fini Tasi, con esclusione di quelle rientranti nelle categorie A1, A/8 e A/9. Anche gli affittuari sono tenuti al pagamento delle imposte, se non utilizzano l’immobile come prima casa.

Calcolo

La base per il calcolo resta invariata: il punto di partenza è la rendita catastale rivalutata del 5%, a cui si applica il coefficiente in base alla tipologia dell’immobile. In questo modo si ottiene l’imponibile su cui si applica aliquota fissata dal rispettivo comune di appartenenza.

Mentre l’Imu è sempre a carico del proprietario, la Tasi è anche a carico dell’inquilino con una proporzione che va dal 10 al 30%.

Modalità di pagamento

I contribuenti possono scegliere di pagare il primo acconto entro il 18 giugno o l0’intero importo in un’unica soluzione sempre con la stessa scadenza.

A differenza della dichiarazione dei redditi, non esiste una precompilata per quanto riguarda Imu e tasi quindi il contribuente dovrà provvedere al calcolo autonomamente o servendosi di un professionista.

Il pagamento può essere eseguito mediante bollettino postale o F24.

Riduzioni di pagamento

La Legge di Bilancio 2016 ha concesso uno sconto del 50% sulle imposte riguardanti immobili dati in comodato gratuito a genitori o figli. Per ottenere tale sconto è necessaria la presenza di un contratto registrato e il proprietario deve essere residente nello stesso comune del possesso e avere massimo un altro immobile in Italia. È previsto uno sconto anche per chi affitta, con canone concordato, l’immobile a soggetti che lo utilizzano come prima casa. La riduzione in questo caso è del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi.

Dott. Marco Palano 12/06/2018

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Modello 730: cos’è, scadenze e chi deve presentarlo

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Il Modello 730 è il mezzo per compilare la dichiarazione dei redditi da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Tipologie di reddito

È possibile servirsi di tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Redditi da terreni o fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi da lavoro autonomo per i quali non si è tenuti ad aprire la partita iva;
  • Altri redditi;
  • Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modello 730 precompilato

Da un paio d’anni a questa parte il legislatore ha previsto un modello precompilato da mettere a disposizione dei contribuenti che contenga dati già noti al Fisco. Da quest’anno sono indicate anche le spese sanitarie note, ovvero quelle denunciate da altri soggetti come medici o farmacie.

Il contribuente può accettarla e spedirla così com’è o integrarla con altri dati non noti al Fisco.

Chi può presentarlo

Il contribuente può presentare il Modello 730 autonomamente tramite il proprio Pin INPS, o tramite CAF e Intermediari come i commercialisti o il proprio sostituto d’imposta.

Modello Unico

Talvolta, per determinati soggetti che possiedono altri redditi come ad esempio redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di arti o professioni non è sufficiente il Modello 730. In questi casi va presentata una vera e propria dichiarazione tramite il Modello Unico.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, che sia da Unico o da 730, quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi derivanti da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Redditi esenti come pensioni di guerra o alcune borse di studio;

O che possiedono esclusivamente redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte.

L’esenzione riguarda anche i soggetti che non hanno raggiunto i così detti limiti reddituali.

Cosa fare per presentare il Modello 730

Si può presentare già compilato al proprio sostituto d’imposta o al Caf o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, o farlo predisporre da questi ultimi dietro compenso aggiuntivo. Il contribuente dovrà solo decidere cosa fare in merito alla destinazione dlel’8 e del 5 per 1000 tramite il Modello 730-1. A tutto il resto infatti ci pensa il professionista incaricato.

Le eventuali eccedenze a debito o a credito vengono versate o trattenute direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione. C’è la possibilità di richiedere l’invio del corrispettivo direttamente al contribuente, ma i tempi sono più lunghi.

Documentazione necessaria

Per la compilazione del Modello 730 sono necessari i seguenti documenti:

  • Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
  • Fatture o scontrini di spese mediche o farmaci da banco;
  • Ricevute dei bonifici tramite i quali sono state pagate opere di ristrutturazione, quietanze degli oneri di urbanizzazione e attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti;
  • Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;
  • Ultima dichiarazione presentata dalla quale si può evincere un’eccedenza d’imposta.

Scadenza dei termini di presentazione

Scadenza 730 e Redditi 2018: le date da ricordare 
730 precompilato accesso online dal 16 aprile 2018
730 precompilato accettare, modificare e inviare il modello

e modificare il modello Redditi precompilato.

dal 2 maggoio 2018
Inviare il modello Redditi precompilato dal 10 maggio 2018
E’ possbile trasmettere:

  • Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
  • Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 già inviato.
dal 24 maggio 2018
Annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta. dal 28 maggio al 20 giugno 2018
Ultimo giorno per versare il saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi entro il 2 luglio 2018
Scadenza 730 ordinario per chi consegna il modello al sostituto d’imposta entro il 9 luglio 2018 in quanto il 7 cade d sabato
Scadenza 730 precompilato tramite l’applicazione web e scadenza 730 ordinario per chi si rivolge al CAF o professionista  entro il 23 luglio 2018
Scadenza versamento, con maggiorazione 0,40%, Saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi  entro il 20 agosto 2018

Conservazione dei documenti

Tutti i documenti inerenti alla compilazione del Modello 730 devono essere conservati fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione.

E ora, se hai un Modello 730 da predisporre e trasmettere, affidalo ai nostri professionisti che saranno lieti di assisterti in tutti i passi dell’adempimento.

Dott. Marco palano 22/05/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati forniti chiarimenti circa il versamento tardivo delle imposte sui redditi.

I titolari di reddito d’impresa dovevano versare entro il 20 luglio il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2016 e l’acconto per il 2017. Coloro che non l’hanno fatto e vogliono procedere con il versamento tardivo, possono farlo entro il 21 agosto (perché il 20 è domenica) pagando lo 0,4% di maggiorazione. Superato tale termine si potranno versare le imposte dovute solo tramite ravvedimento operoso.

Cosa succede in caso di ravvedimento operoso

Se non si procede al versamento entro il 21 agosto, l’unica alternativa per il contribuente è quella del ravvedimento operoso. Vediamo a quanto potrà ammontare in questo caso la sanzione in base ai giorni di ritardo:

  • Sarà pari allo 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni;
  • Dal quindicesimo giorno in poi, sarà pari all’1,5%;
  • Dal trentunesimo al novantesimo si avrà una sanzione dell’1,67%;
  • Dal novantunesimo giorno al termine della presentazione della dichiarazione invece 3,75%;
  • Se si fa il ravvedimento entro il termine della dichiarazione successiva si avrà il 4,29% di sanzione;
  • infine la maggiorazione diventa 5% in caso presentazione oltre il termine della dichiarazione successiva.

Dott. Marco Palano 26/07/2017

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