Tag

f24 Archivi | Studio Palano · Dottori Commercialisti Roma

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Detrazione Iva su fatture a cavallo d’anno.

By | News

Quando ci si trova a cavallo d’anno, sono diversi gli elementi contabili e fiscali da tenere in considerazione.
Uno di questi è sicuramente quello della detrazione dell’iva.

Cosa succede solitamente

Nel corso dell’anno, la regola della detrazione si basa sul giorno di ricezione della fattura.
In particolare, se una fattura che riporta la data del mese precedente, perviene al cliente entro il giorno della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto riferita a quel mese, da diritto alla detrazione dell’imposta.
Per fare un esempio pratico, se una fattura datata 23 gennaio viene ricevuta e annotata entro il 16 febbraio, l’iva contenuta in fattura può essere portata in detrazione il 16 febbraio.
Se viene ricevuta e annotata dopo il 16, può concorrere alla liquidazione di febbraio che si effettua il 16 marzo.

Cosa succede a cavallo d’anno

Questa stessa metodologia si applica per tutto l’anno ad eccezione dell’ultimo mese.
Per quanto riguarda le fatture di dicembre, la questione cambia a seconda del mese di ricezione.
Non è più la ricezione entro il 16 del mese successivo la discriminante, ma solamente il mese e la data di registrazione.
Questo discorso vale ovviamente unicamente ai fini iva, restando esclusa la competenza dei costi e dei ricavi che continua ad essere per cassa per quanto riguarda i professionisti e per competenza per i soggetti Ires o per le ditte individuali.
Facendo anche qui un esempio pratico, abbiamo 3 possibili situazioni:
1) fattura datata dicembre, ricevuta e registrata a dicembre. In questo caso l’iva in fattura concorrerà alla liquidazione del mese di dicembre (il 16 gennaio).
2) fattura datata dicembre, ricevuta dallo SDI a gennaio (anche il primo). In questo caso l’iva non potrà essere detratta il 16 gennaio, ma il 16 febbraio.
3) fattura datata dicembre ricevuta a dicembre, ma registrata a gennaio. In questo caso l’iva va registrata in un apposito registro costituito relativo all’iva dell’anno precedente e sarà recuperabile solo in seguito alla dichiarazione annuale iva riferita all’anno precedente.
In questo caso, se la fattura è datata 2019, ricevuta nel 2019, ma registrata nel 2020, l’iva si porterà in detrazione con la dichiarazione iva 2020 relativa all’anno 2019.

Dott. Marco Palano 07/01/2020

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Ires: saldo 2017 e acconto 2018

By | News

Si avvicina, per i soggetti Ires, la scadenza del versamento del saldo dell’imposta sui redditi del 2017 e dell’acconto per il 2018.

Scadenza

I versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Nella maggior parte dei casi la chiusura del periodo d’imposta corrisponde al 31/12, quindi i versamenti vanno effettuati entro il 30 giugno. Per il 2018, il termine è allungato al 2 luglio visto che il 30 giugno cade di sabato.

Fino alla Legge di Bilancio 2016 invece, il pagamento era previsto per il 16 giugno, ma il Legislatore ha voluto concedere più tempo ai contribuenti viste le numerose scadenze di quel periodo (iva, ritenute, Imu e Tasi ecc.)

Pagamento entro 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%

È concessa inoltre la facoltà di aderire al versamento entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. La scadenza per tali soggetti corrisponderebbe al 1 agosto che, rappresentando l’inizio del periodo feriale, rimanderebbe ulteriormente la scadenza al 20 agosto.

Soggetti che approvano il Bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura

Le scadenze sopra citate, riguardano i soggetti che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Stessa regola vale anche se viene approvato in seconda convocazione oltre i 4 mesi. Diverse sono invece le regole per quei soggetti che approvano il Bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio in base a particolari disposizioni di legge.

In ogni caso l’assemblea per l’approvazione va convocata in prima convocazione entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura (29 giugno).

L’art. 2364 del codice civile prevede 2 ipotesi:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

Come detto in precedenza, la scadenza del 29 giugno riguarda la prima convocazione dell’assemblea. Si deduce che quindi il bilancio può essere approvato anche successivamente in seconda convocazione qualora non fosse possibile farlo in prima.

Possibilità di rateizzare

È prevista dall’ordinamento la facoltà per i contribuenti di rateizzare il debito fino a un massimo di 6 rate.

In questo caso però non è concesso il pagamento tardivo con maggiorazione dello 0,4 %.

Le scadenze dei pagamenti cadono in questa fattispecie il:

  • 02/07/2018;
  • 16/07/2018
  • 20/08/2018
  • 17/09/2018
  • 16/10/2018
  • 16/11/2018

Secondo acconto Ires

Il secondo acconto per il 2018 va invece versato tassativamente entro il 30/11/2018 in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzare. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro, si può versare interamente nella scadenza del 30/11, lasciando da pagare al 30/06 solo il saldo per il 2017.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle imposte avviene tramite f24. Nel compilarlo bisogna indicare:

  • Il codice tributo 2003;
  • L’anno 2017
  • La data 30/06/2018

Dott. Marco Palano 14/06/2018

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Legge di Bilancio 2018: Blocco delle compensazioni in F24

By | News

Con l’introduzione del comma 49-ter nell’art. 37 del DL 223/2006 è stata data la facoltà all’Agenzia delle Entrate, di sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 per verificare l’effettiva compensabilità di un determinato credito.
Il fine è quello di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Fino ad ora era stato limitato con il controllo di tutte le compensazioni di crediti iva per importi superiori a 5.000€. Ricordiamo che per poter porre in essere tali operazioni è necessario il visto di conformità da parte del professionista. Con la Legge di Bilancio 2018 è stato ampliato il raggio dei controlli.

La novità normativa

A partire dal 1 marzo 2018 ogni f24 che presenterà delle compensazioni (a prescindere dall’ammontare) sarà bloccato per 30 giorni, tempo concesso all’Amministrazione Finanziaria per verificare la sussistenza dei requisiti di compensabilità. Trascorsi i 30 giorni ci saranno due possibili situazioni:
• La compensazione non presenta irregolarità;
• Dal controllo emerge una compensazione indebita.
Nella seconda ipotesi la delega sarà annullata e i pagamenti e le compensazioni si considereranno non eseguiti.
Con questo sistema l’Amministrazione Finanziaria si tutela dal rischio di una compensazione irregolare che porterebbe a dover intraprendere un’azione di recupero nel momento in cui dovesse essere scoperta.

Soggetti a rischio

Sembra evidente che, visto l’alto numero di compensazioni che avvengono tutti i giorni, difficilmente saranno tutti sottoposti al controllo. Priorità verrà quindi data ai soggetti più rischiosi. Il rischio sarà più alto per soggetti recidivi, o per soggetti che hanno compensato crediti:
• Per pagare debiti iscritti a ruolo;
• Riferiti a periodi d’imposta remoti;
• Di cui non avevano la titolarità.

Le sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, la riforma è sicuramente favorevole ai contribuenti.
Come chiarito ieri a Telefisco 2018, un contribuente che vede annullarsi la delega, sarà considerato in mora per il mancato pagamento del tributo. La differenza con la precedente disciplina è notevole.

Prima delle riforma

Prima della riforma si sarebbe parlato di compensazione indebita. La conseguente sanzione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 DLgs. 471/97, era pari:
• Al 30% del debito indebitamente compensato in caso di credito non spettante;
• 100 o 200% in caso di credito inesistente.

Dopo la riforma

Con la novità della Legge di Bilancio invece, le sanzioni saranno legate unicamente al mancato versamento del tributo. Non si potrà parlare di compensazione indebita se la delega viene annullata in seguito al riscontro dell’irregolarità. Le sanzioni saranno in questo caso, ai sensi del 1 comma dell’art. 13 sopra citato, pari al:
• 15%, ridotto a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni;
• 15% dal quindicesimo al novantesimo giorno;
• 30% oltre il novantesimo giorno di ritardo.

Dott. Marco Palano 02/02/2018

X
X