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Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Definizione agevolata: rottamazione ter

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Domani 31 luglio, scade il pagamento relativo alla definizione agevolata, la c.d. rottamazione ter.

Soggetti interessati

Come molti sapranno, i termini per presentare la domanda di adesione erano stati allungati dal 30/04 al 31/07. Cos’ha comportato questo? Che il pagamento di domani scade solo ed esclusivamente per i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile. Per tutti gli altri, la prima rata sarà il 30/11/2019 e dovranno presentare domanda di adesione entro il 31 luglio.

Cartelle coinvolte

I carichi coinvolti in questa terza edizione della rottamazione sono quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Sono esclusi dunque tutti i ruoli affidati all’Agenzia entrate-riscossione a partire dal 1 gennaio 2018.

Secondo il sottoscritto, questo sistema penalizza quei soggetti, i cui carichi sebben di competenza remota, sono stati affidati solo nel 2018 all’agente della riscossione. Un sistema più coerente, sarebbe quello di poter includere nella rottamazione ter tutti i carichi di competenza 1.01.00-31.12.17 a prescindere dalla data di affidamento all’agente della riscossione.

Termini di pagamento e numero rate

A differenza delle precedenti versioni, in cui le rate potevano essere scelte da un minimo di 1 a un massimo di 5, nella nuova definizione agevolata si può dilazionare il pagamento fino a 18 rate. Di queste 18, solo le prime 2 scadono nel 2019, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre, mentre tutte le altre sono spalmate nei successivi 4 anni per un totale di 4 rate annue, rispettivamente il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11.

La maggior parte del debito è diluito nelle prime 2, il cui ammontare di ciascuna sarà pari al 10% del totale delle somme dovute.

C’è un’eccezione al numero massimo di rate.

Potevano aderire alla rottamazione ter, anche i soggetti decaduti dalla rottamazione bis, purché in regola con le rate scadute al 7 dicembre 2018. Successivamente è stata estesa la possibilità anche ai soggetti non in regola al 7 dicembre, prevedendo per questi ultimi un massimo di 10 rate.

Stesso discorso per i soggetti che erano in regola con la rottamazione bis che, per effetto della rottamazione ter, sono stati inclusi automaticamente nella nuova definizione agevolata, con suddivisone del debito residuo in 10 rate.

Effetti dell’adesione

L’adesione produce l’effetto di interrompere le procedure esecutive iniziate nei confronti dei contribuenti e bloccherà anche l’inizio di nuove procedure esecutive o cautelari.

Per poter aderire però è necessario rinunciare ad eventuali liti pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono rottamare.

Mancato pagamento

Che succede se si salta il pagamento di una rata?

Rispetto alle precedenti versioni, l’agenzia delle entrate si è ammorbidita dal punto di vista del ritardo.

Sarà infatti possibile pagare, senza decadere, entro il 5° giorno successivo alla scadenza.

La prima rata che ha scadenza 31 luglio, può infatti essere pagata senza conseguenze entro il 5 agosto.

Superato quel limite, si decade ufficialmente dalla rottamazione e le somme residue dovranno essere pagate con la maggiorazione delle sanzioni e gli interessi precedentemente rimossi.

Modalità di pagametno

Ricordiamo velocemente le modalità di pagamento messe a disposizione dall’agenzia delle entrate.

Il rav relativo alla scadenza si può pagare infatti:

  • collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Servizi”;
  • tramite l’App Equiclick;
  • agli uffici postali e in banca;
  • tramite l’home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
  • presso i punti Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli dell’agenzia entrate-riscossione di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Trova sportello”.

Come aderire (per i soggetti che intendono aderire sfruttando la riapertura dei termini)

L’adesione può essere fatta autonomamente con il canale telematico dell’agenzia entrate-riscossione, utilizzando le proprie credenziali INPS, Entratel, SPID o carta nazionale dei servizi.

In alternativa si può aderire presentando domanda allo sportello o rivolgendosi al proprio consulente di fiducia.

Dott. Marco Palano 30/07/2019

 

Rottamazione ter

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Il 30 aprile 2019 scade la possibilità di presentare la domanda di adesione alla rottamazione ter, la terza tranche di definizione agevolata prevista dopo la prima introdotta alla fine del 2016.

Questo tipo di istituto consente di estinguere debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 pagando solamente il debito originario al netto di sanzioni e interessi.

Nel caso delle sanzioni per violazione del codice della strada, vengono cancellate solamente gli interessi e le maggiorazioni, restando invece integra la sanzione orginaria dovuta.

Cosa si paga? Oltre al tributo, il contribuente sarà tenuto a pagare l’aggio, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica. A questi si aggiunge il tasso d’interesse per pagamento dilazionato, cosa che non c’è in caso di pagamento in un’unica rata.

Numero di rate

Il numero di rate è una delle decisioni fondamentali da prendere quando si aderisce alla rottamazione perchè, per importi consistenti, inciderà sul valore dei singoli pagamenti dovuti.

Ma in quante rate si può pagare?

Nella prima rottamazione si potevano pagare da 1 a 5 rate, scadenti in parte nell’anno della richiesta e in parte nell’anno successivo.

Con la rottamazione ter il legislatore ha voluto spalmare su più anni i pagamenti dovuti dai contribuenti in modo da venir incontro a quei soggetti che trovandosi in difficoltà economica più o meno conclamata, potevano aver difficoltà a pagare tutte le rate entro 1 anno e mezzo dalla domanda.

Le rate previste per quest’ultima ondata di definizione agevolata sono fino a un massimo di 18 così distribuite:

-2 rate pari al 10% dell’importo totale nel 2019 e più precisamente il 31 luglio e il 30 novembre.

-4 rate annuali fino al 2023 con scadenza 28/02, 31/05, 31/08, 30/11

Pagamenti in ritardo

Un altro cambiamento rispetto alle precedenti versioni introdotto dalla rottamazione ter è la tolleranza sui ritardi di pagamento.

Prima per decadere dalla rottamazione con conseguente re iscrizione degli importi a ruolo, avveniva anche in caso di ritardo di 1 giorno.

Ora al contribuente è data la possibilità di pagare con un ritardo di 5 giorni prima di perdere i benefici della rottamazione.

Non tutti i carichi sono però rottamabili.

Carichi rottamabili e non

Non sono rottamabili:

  • Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si può invece richiedere la definizione agevolata per:

  • Debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;
  • Debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
  • Debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Anche qui si nota subito una differenza con le precedenti versioni. Con la rottamazione bis infatti non si potevano includere carichi precedentemente finiti nella prima rottamazione in seguito al mancato pagamento di una rata e conseguente decadimento. Questi ultimi addirittura ci finiscono dentro automaticamente, senza la necessità di presentare alcuna domanda.

L’unico requisito perché questo si verifichi, è una situazione di pagamento regolare al 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Prospetto informativo.

L’agenzia delle entrate-riscossione ha introdotto un prospetto informativo scaricabile dalla propria area riservata con cui è possibile conoscere in anticipo rispetto alla ricezione della comunicazione delle somme dovute, quali carichi possono essere inclusi e quali no e per quali importi. In questo modo si può decidere anche in base alle proprie disponibilità economiche quali cartelle e quali singoli carichi includere nella richiesta di definizione agevolata.

L’area riservata si trova sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/EstrattoConto/ dove bisogna entrare con le proprie credenziali Spid, Inps o Fisconline e andare nella sezione “definizione agevolata” posta sulla sinistra, all’interno della quale si può accedere al prospetto informativo.

Presentazione della domanda

Termini

La scadenza per presentare la domanda è il 30 aprile 2019. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle entrate-riscossione è tenuta a inviare al contribuente la comunicazione delle somme dovute, un documento che certifica l’accoglimento dell’istanza e tutte le date in cui bisogna effettuare i versamenti.

Modalità

La richiesta può essere fatta attraverso 3 diversi canali:

  • Online in modalità “Fai da te”;
  • Attraverso lo sportello;
  • Attraverso la casella pec competenze in base al territorio, sia autonomamente che tramite un intermediario.

Conseguenze

La presentazione della domanda comporta numerosi vantaggi per il contribuente.

Oltre a versare una somma inferiore per via della decurtazione di sanzioni e interessi di mora, vengono interrotte tutte le procedure esecutive iniziate e non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

Inoltre con la presentazione si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi e si sospendono le rateizzazioni avviate precedentemente su carichi rientrati nella definizione agevolata.

Una cosa importante da considerare è che, un debito inserito in definizione agevolata, non potrà essere soggetto a una nuova rateizzazione in futuro.

Dott. Marco Palano 08/04/2019

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione bis: ultimi giorni per aderire

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Scade il 15 maggio il termine per aderire alla rottamazione bis, le seconda possibilità che il legislatore ha concesso ai contribuenti gravati da ruoli per risparmiare sanzioni e interessi sulle proprie cartelle.

A poco più di una settimana dalla scadenza, ricapitoliamo brevemente i punti salienti.

Oggetto della rottamazione bis

L’agevolazione comprende tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Tra questi erano stati inclusi anche i carichi per i quali era stata presentata una richiesta di adesione alla definizione agevolata nella sua prima versione, per i quali però non è stato effettuato il pagamento di luglio e di settembre. Tali soggetti dovevano pagare le rate scadute entro il 7 dicembre 2017.

Coloro che invece erano stati esclusi dalla prima rottamazione perché hanno mancato il pagamento delle rate successive potevano rientrare pagando le rate scadute entro il 31 marzo 2018 o entro il 31 luglio aggiungendo però gli interessi di mora.

Come aderire

L’adesione va fatta tramite la presentazione del modello DA-2000/17 presente sul sito dell’agenzia delle entrate. Nel suddetto modello occorre indicare le generalità, le cartelle che si intende rottamare, o eventuali singoli carichi all’interno delle stesse, la sottoscrizione dell’intestatario e la data, nonché la delega qualora il modello sia presentato da un soggetto incaricato.

Dove presentarlo?

Può essere trasmesso per mezzo pec, o direttamente a uno degli sportelli presenti sul territorio. È inoltre possibile la compilazione direttamente sul sito dell’agenzia delle Entrate riscossione

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione ovvero ratealmente con un massimo di 5 rate.

Nel caso si scelga la prima opzione, bisognerà effettuarlo entro il 31 luglio.

Se sci sceglie il pagamento in più rate le scadenze sono le seguenti:

  • Luglio 2018;
  • Settembre 2018;
  • Ottobre 2018;
  • Novembre 2018;
  • Febbraio 2019

Vantaggi della rottamazione

Il vantaggio della rottamazione consiste in un risparmio di risorse economiche. Aderendo alla definizione agevolata infatti, le cartelle saranno pagate decurtate di sanzioni e interessi di mora consentendo risparmi fino al 30% del valore della cartella. Un’eccezione è fatta dalle multe stradali. Per le cartelle riguardanti contravvenzioni per violazioni del codice della strada non è previsto lo sgravio delle sanzioni, considerando che il corpo della cartella stessa è una sanzione.

Come verificare se si hanno cartelle rottamabili

Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso le proprie credenziali è possibile vedere se si hanno carichi pendenti. Tra questi è possibile vedere quali possono essere compresi nella rottamazione bis e a quanto ammonta il risparmio effettivo.

Dott. Marco Palano 07/05/2018

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione cartelle 2.0

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La legge di bilancio 2018 riapre le porte della rottamazione, la cosiddetta definizione agevolata, a tutti i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, erano rimasti fuori. Sono 3 le fattispecie di contribuenti che non hanno potuto beneficiare a pieno dell’istituto.

I primi sono quelli che avevano aderito, ma sono decaduti perchè non hanno versato le rate di luglio o di settembre 2017. Anche per coloro che non avevano aderito perché la loro precedente situazione rateale non era in regola al 31.12.16, si riaprono le porte della rottamazione. Infine possono aderire anche i contribuenti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17.

Analizziamo nel dettaglio questi 3 casi.

Soggetti che non hanno versato le rate di luglio o settembre

La prima riammissione, è concessa ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione, ma avevano saltato il pagamento di luglio o settembre. Ricordiamo che bastava saltare un pagamento per decadere dall’agevolazione. Tale fattispecie si estende ovviamente a coloro che hanno saltato o pagato tardivamente l’unica rata.

A tutti questi soggetti è consentita la riammissione al beneficio previo pagamento delle rate saltate entro il 30 novembre 2017.

Soggetti non in regola al 31.12.16

La seconda fattispecie riguardai soggetti che avevano un piano rateale in atto, ma che non hanno potuto aderire alla rottamazione in quanto non in regola con le rate da ottobre a dicembre.

Anche per costoro si riaprono le porte della rottamazione purchè:

  • Facciano domanda di ammissione entro il 31.12.17;
  • Versino entro il 31.05.18 le rate sopra citate in un’unica soluzione;
  • Versino in un massimo di 3 rate l’importo derivante dalla rottamazione (a settembre, ottobre e novembre 2018).

Se non si versano tempestivamente tali importi, si decade dalla definizione agevolata.

Per tali soggetti, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, dovrà calcolare:

  • Entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo alle vecchie rateazioni;
  • Entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la rottamazione.

Cartelle ricevute entro il 30.09.17

La terza e ultima fattispecie, riguardai soggetti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. La vecchia rottamazione, permetteva di aderire solo a coloro il cui carico era stato affidato tra il 01.01.2000 e il 31.12.16.

Tali soggetti rimanevano dunque esclusi, anche se il carico si riferiva a somme di competenza antecedente.

Con la rottamazione 2.0 anche costoro potranno aderire purché presentino l’istanza entro il 15 maggio 2018. L’agente della riscossione dovrà a sua volta comunicare:

  • I carichi affidati entro settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella al 31.12.16 entro il 31 maggio 2018;
  • Entro il 30 giugno l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Si ricorda che l’adesione sospende il pagamento del piano rateale in essere a quella data. Sospende inoltre le azioni esecutive contro il contribuente. Per rivedere quali carichi sono rottamabili e la disciplina generale della rottamazione dai un’occhiata agli articoli correlati:

Dott. Marco Palano 16/10/2017

ContiTu

ContiTu: il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate-riscossione

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ContiTu è un nuovo servizio messo a disposizione dei contribuenti a partire da lunedì 10 luglio da parte dell’Agenzia delle Entrate-riscossione. L’Agenzia delle Entrate-riscossione è il nuovo ente che ha preso il posto di Equitalia Spa dopo la sua cancellazione.

In cosa consiste e da chi può essere utilizzato ContiTu?

ContiTu è un servizio che consente ai contribuenti di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Ricordiamo che quest’ultimo, è un documento che Equitalia ha inviato a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata entro il termine del 21 aprile 2017, per comunicare le somme da pagare e allegare i Rav relativi a ogni scadenza. Già da questa introduzione, si deduce una cosa importante. Ovvero che ContiTu è un servizio utilizzabile esclusivamente da coloro la cui richiesta di adesione alla definizione agevolata è stata approvata.

Perché dovrebbe essere utilizzata la piattaforma?

C’è un grande vantaggio pratico nell’utilizzo di ContiTu.  Sta nel fatto che se un contribuente si rende conto il 31 luglio (scadenza della prima rata dei piani di rottamazione) di non essere in grado di pagare la prima o tutte le rate, può rimuovere dal piano uno o più carichi, arrivando così a una cifra adeguata alla riscontrata disponibilità economica. ContiTu ti consente quindi di richiedere e stampare solo i bollettini Rav che si desidera pagare.

Dove si può utilizzare il servizio?

Bisogna accedere nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate che potete trovare la seguente link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/richiestaPiano.jsp

Una volta compilati i campi obbligatori:

  1. codice fiscale
  2. e-mail
  3. numero e data della comunicazione

si può procedere alla richiesta che verrà convalidata attraverso un link che l’Agenzia delle Entrate-riscossione invierà tramite e-mail.

Dott. Marco Palano 17/07/2017

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Definizione agevolata: manca 1 giorno per la comunicazione da parte di Equitalia

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Da domani, giovedi 15/06/17, parte la seconda fase della Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle.

Ricordiamo brevemente che entro il 21 aprile i contribuenti hanno avuto la possibilità di aderire alla definizione agevolata, tramite la quale i carichi affidati ad Equitalia Spa tra il 2000 e il 2016 potevano essere rottamati con conseguente risparmio degli interessi di mora e delle maggiorazioni. Il tutto attraverso il pagamento di un massimo di 5 rate da pagare secondo scadenze prestabilite entro il 2018.

Domani sarà un giorno decisivo in quanto scadono i termini per Equitalia per informare i contribuenti che hanno aderito. La comunicazione riguarderà sia i nuovi importi da corrispondere all’organo riscossore sia le scadenze.

 Se non ricevo la comunicazione?

A distanza di un giorno sono ancora molti i contribuenti che non hanno ricevuto la comunicazione, visto il gran numero di adesioni. Non c’è da preoccuparsi. Equitalia infatti si riserva il diritto di effettuare le comunicazioni entro il 10 luglio vista l’impossibilità di adempiere entro la scadenza di domani.

Quando bisogna pagare?

La prima rata scade il 31 luglio e rappresenta la scadenza più importante e decisiva. Se il contribuente non paga, decade dalla definizione agevolata e torna al vecchio piano di rateazione (se era in essere).

Se invece viene pagata la prima rata, l’adesione è definitiva e l’eventuale mancato pagamento di una rata successiva, comporta il decadimento dall’agevolazione. In questa seconda ipotesi vi è anche l’impossibilità di tornare a un vecchio piano di rateazione. Ecco perché non bisogna sottovalutare le scadenze dei pagamenti.

Dott. Marco Palano 14/06/2017

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Rottamazione dei ruoli: ultimo giorno per aderire

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Scade oggi, 21.04.17, il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione. Si possono rottamare i ruoli affidati a Equitalia tra il 01.01.2000 e il 31.12.2016. La proroga approvata dal Consiglio dei Ministri aveva allungato i tempi dal 31 marzo al 21 aprile per la consegna del modulo DA1, e dal 31 maggio al 15 giugno per le risposte da parte di Equitalia contenenti i relativi calcoli e scadenze di pagamento della rate scelte dal contribuente.

Possibile proroga

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec) ha chiesto un’ulteriore proroga vista la scarsa organizzazione della struttura messa su per consentire la rottamazione. L’inadeguatezza ha comportato inizialmente un sovraccarico dei sistemi informatici e successivamente degli uffici, visto il grandissimo numero di richieste che sono pervenute all’organo riscossore. Un’ulteriore proroga non sembra però arrivare, mancano quindi poche ore per poter aderire alla rottamazione.

Conseguenze della rottamazione

Cosa comporterebbe? I vantaggi sono notevoli in termini di risparmio per il contribuente. Si abbatterebbero infatti le sanzioni e gli interessi di mora, risparmiando dal 15 al 30% circa. Non aderendo entro oggi, il contribuente con carichi pendenti sarebbe costretto a pagare l’intero importo comprensivo di sanzioni, maggiorazioni e interessi di mora. Questo comporterebbe un esborso di gran lunga superiore nel lungo periodo. Mentre con la rottamazione si può estinguere il debito in massimo 5 rate pagando il 70% nel 2017 e il 30% nel 2018, senza rottamazione il contribuente può pagare tranquillamente in 72 rate comportando un minore esborso di liquidità nel primo periodo, ma molto maggiore nel complesso se si considerano anche gli interessi di dilazionato pagamento che nel caso della rottamazione varrebbero solo per 1 anno e 2 mesi circa visto che l’ultima rata scade a settembre 2018.

Rottamare o non rottamare?

In conclusione per scegliere se aderire o meno alla definizione agevolata bisogna considerare la propria capacità di produrre liquidità nel breve periodo. Se si è in grado di far fronte alle scadenze ravvicinate che comporta la rottamazione, allora conviene aderire per risparmiare le sanzioni e gli interessi di mora. Se però non si è in grado di generare liquidità nel breve periodo, aderire non sarebbe conveniente perché si rischia solamente di non essere in grado di far fronte a un pagamento, che comporterebbe la decadenza sia dalla rottamazione, che da qualunque piano di rateizzazione fatto precedentemente.

Se si ha una cartella e non si sa cosa fare

Se hai una cartella o un avviso di addebito e hai bisogno di un consiglio su cosa fare o di qualcuno che presenti per te il modulo DA1, potete chiamarci al numero indicato nei contatti, restano poche ore per farlo. Inoltre una volta che si ha presentato il modulo, si ha comunque tempo fino al 31 luglio per fare marcia indietro. In quel caso basta solo evitare di pagare la prima rata.

Dott. Marco Palano 21/04/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Ultimi giorni p­­­er la definizione agevolata

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Riprendiamo a pochi giorni dalla scadenza del termine di adesione, il tema della definizione agevolata o “rottamazione”.

È stata introdotta con l’art. 6 del D.L. 22.10.16 n.193 convertito con la legge 01.12.16 n. 225 entrata in vigore dal 03.12.16. Lo scopo è stato quello di permettere una sanatoria dei carichi affidati alla riscossione caratterizzata da un abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Oggetto della definizione agevolata

I carichi oggetto di rottamazione sono:

  • cartelle di pagamento;
  • Accertamenti esecutivi, inerenti a imposte sui redditi, Iva e Irap;
  • Avvisi di addebito, atti di accertamento per riscuotere i tributi inps;
  • Ingiunzione fiscale degli enti locali, modalità alternativa al ruolo di cui beneficiano i comuni per la riscossione dei tributi.

Requisiti di ammissione alla definizione agevolata

Per essere ammesso alla definizione agevolata, un carico deve essere stato affidato all’agente riscossore tra il 2000 e il 2016. Con questo non si intendono i carichi notificati entro quella data, ma semplicemente quelli affidati a Equitalia. Non rileva quindi la data di notifica, ma quella della consegna  anche senza formazione di ruoli. Entro il 28/02/17, l’agente ha informato tramite posta ordinaria tutti i contribuenti per i quali sono stati affidati carchi seppur non ancora notificati.

L’adesione può essere anche parziale e riguardare solo alcuni ruoli, nonché singoli carichi all’interno di un ruolo.

Carichi rottamabili e non

Sono rottamabili:

  • Imposte e tributi di ogni genere;
  • IVA;
  • Contributi INPS e INAIL;
  • Contributi a enti come casse professionali;
  • Entrate pubbliche;
  • Tributi ed entrate locali.

Non sono invece rottamabili:

  • Recuperi di aiuti di stato;
  • Risorse tradizionali dell’UE;
  • IVA all’importazione;
  • Dazi doganali;
  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • Multe e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, va specificato che bisogna versare l’intera sanzione, l’aggio alla riscossione le spese di notifica. Quello che si risparmia sono le maggiorazioni e gli interessi di mora. Anche il bollo auto è rottamabile.

Possono beneficiare della definizione agevolata anche quei soggetti che hanno dilazioni in corso con Equitalia che sono in regola con i pagamenti dal 01.10 al 31.12.16. Le rate dal 01.01.17 in poi sono sospese fino al pagamento della prima o unica rata da definizione agevolata.

Effetti della definizione agevolata

Una volta che aderisce alla definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare ai contenziosi in corso relativi al carico per cui sta aderendo alla rottamazione. Se poi questa non si perfeziona, il contenzioso può essere ripreso, altrimenti no.

Gli effetti principali di cui beneficia il contribuente sono invece:

  • Il blocco delle attività di riscossione (blocco delle misure cautelari come fermi e ipoteche, blocco delle azioni esecutive di recupero già avviate e sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi definibili);
  • Stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.

Procedura e tempistiche per aderire alla definizione agevolata

Come detto in precedenza, Equitalia il 28.02.17 ha avvisato i contribuenti, per mezzo di posta ordinaria, circa i carichi affidati entro il 2016 per i quali non è stata ancora prodotta una cartella. Il termine di adesione coincide invece con il 31 di questo mese. Entro quella data chi vorrà aderire alla definizione agevolata deve presentare la domanda con le modalità messe a disposizione dall’agente riscossore. Equitalia deve rispondere entro il 31/05, data in cui comunicherà l’importo delle rate da versare.

La domanda va presentata compilando il modello DA1 scaricabile sul sito di Equitalia. Vanno indicati:

  • Dati anagrafici;
  • Luogo di domiciliazione o PEC;
  • Dettaglio delle cartelle o dei singoli carichi;
  • Modalità di versamento e numero di rate;
  • L’impegno alla rinuncia ai contenziosi riguardanti i carichi che si vuole rottamare.

Una volta compilata la domanda si può presentare presso gli sportelli Equitalia o via PEC, personalmente o tramite un delegato. Per quanto riguarda le domande già presentate, esse possono essere solamente integrate entro il 31.03, ma non modificate. Entro il 31.05.17 Equitalia può accettare l’istanza o opporsi in caso la domanda riguarda carichi non definibili o è stata completata in modo errato.

Il versamento

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale fino a un massimo di 5 rate. L’importante è che il 70% del debito venga estinto nel 2017 e il rimanente 30% nel 2018. In base al numero di rate scelto varieranno percentuali di versamento come esposto nella seguente tabella.

Numero Rate Scadenza % Rate 2017 Scadenza % Rate 2018 Totale Codice
Luglio Settembre Novembre Tot 2017 Aprile Settembre Tot 2018
2 Rate 70% 70% 30% 30% 100% 2A
70% 70% 30% 30% 100% 2B
3Rate 70% 70% 15% 15% 30% 100% 3A
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3B
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3C
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3D
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3E
4 Rate 35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4A
35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4B
24% 23% 23% 70% 30% 30% 30% 100% 4C
24% 23% 23% 70% 30% 100% 4D
5 Rate 24% 23% 23% 70% 15% 15% 30% 100%

La convenienza ad avere un numero ridotto di rate sta nel risparmiare gli interessi di dilazione di pagamento pari al 4,5% che scattano in seguito al pagamento della prima rata del 31.07.17.

Decadimento dalla definizione agevolata

In caso di mancato versamento anche di una singola rata, si decade dalla definizione agevolata. In questo caso, se si era in regola con il precedente piano rateale si definisce un uovo piano e le somme versate in fase di definizione agevolata vengono considerati acconti. Se non si era in regola con il precedente piano rateale non si può accedere a uno nuovo.

Resta salva la possibilità per il contribuente di non aderire alla definizione agevolata anche dopo aver ricevuto approvazione da Equitalia. Fino al momento del pagamento della prima rata resta infatti libero di tirarsi indietro e tornare al precedente piano di rateazione.

Dott. Marco Palano 09/03/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Riepilogo sulla definizione agevolata

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Riprendiamo un argomento che abbiamo già trattato in precedenza e che rappresenta uno dei temi più caldi degli ultimi tempi: quello della rottamazione delle cartelle Equitalia, nota come definizione agevolata.

In questo articolo riesamineremo i punti salienti.

Cos’è la definizione agevolata

La definizione agevolata è un istituto che consente ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, di pagare le somme dovute al netto di sanzioni e interessi di mora. Chi ha un debito pendente dovrà quindi pagare solo il debito originario maggiorato dell’aggio e degli interessi sul pagamento dilazionato. Gli interessi di mora e le sanzioni vengono dunque eliminate se si opta per la rottamazione.

Scadenze da ricordare

  • 07/11/16: data dalla quale si può richiedere la rottamazione.
  • 28/02/17: termine entro cui Equitalia deve comunicare ai contribuenti i carichi affidati per i quali non è ancora stata emessa la cartella.
  • 31/03/17: ultimo termine per la presentazione della domanda mediante modello DA1.
  • 31/05/17: data entro cui Equitalia comunica ai contribuenti che hanno presentato la domanda a quanto ammonta complessivamente il debito, gli importi delle rate e le scadenze

Presentazione della domanda

I contribuenti che intendono sfruttare il regime devono presentare la domanda entro i termini indicati sopra presentando il modello DA1. Le modalità sono 2. La prima prevede la presentazione del modello allo sportello più vicino. La seconda prevede invece l’invio all’indirizzo PEC Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.

Le rate

Quando si compila la domanda, bisogna scegliere il numero di rate in cui si intende pagare. Il debito si può estinguere in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate. La scelta è molto importante. In primo luogo perché non è modificabile, in secondo luogo perché con un pagamento unico non si subiscono gli interessi per la dilazione di pagamento che scattano invece dalla seconda rata in poi e sono pari al 4,5% annuo.

In caso si sceglie di pagare in 5 rate, bisogna estinguere il 70% del debito in 3 rate nel 2017, rispettivamente di ammontare pari al 24% a luglio 2017 e al 23% a settembre e novembre. Il restante 30% va invece saldato nel 2018 per un ammontare pari al 15% ad aprile e il 15% a settembre.

Se si opta per un numero diverso di rate, una tabella a pagina 3 del modello DA1 indica le scadenze e le rispettive percentuali.

Se si manca un pagamento

La disciplina intorno alla scadenza dei pagamenti è molto rigida. Basta infatti non pagare una rata per decadere dal regime agevolato. Se si pagano ad esempio 2 rate e non si paga in tempo la terza, viene ripristinata la modalità di pagamento iniziale e gli importi versati diventano acconti.

Oggetto della definizione agevolata

Sono tutti i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2016. Sono quindi incluse:

  • Le cartelle di pagamento;
  • Carichi derivanti da accertamento esecutivo (IRAP, IVA, imposta sui redditi);
  • Avvisi di accertamento (per contributi INPS);
  • Ingiunzione fiscale degli enti locali. Costituisce un’alternativa al ruolo e l’ente locale deve emanare un provvedimento di adesione entro il 1/02/2017.

Sono rottamabili:

  • Imposte e tributi di ogni genere;
  • IVA;
  • Contributi INPS, Inail;
  • Contributi a enti come le casse locali;
  • Entrate pubbliche in generale;
  • Tributi e enti locali.

Le multe stradali

Un discorso a parte lo meritano le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada. In questo caso si può facilmente evincere che la sanzione non può essere abbattuta perché verrebbe meno la sanzione stessa quindi costituisce un’eccezione.

Per quanto riguarda le multe bisogna infatti pagare:

  • La sanzione;
  • L’aggio alla riscossione;
  • Le spese di notifica/esecuzione.

Non bisogna invece versare le maggiorazioni e gli interessi di mora.

Effetti dell’adesione

Una volta stabilite le scadenze e gli importi delle rate, ci sono 2 effetti principali. Innanzitutto c’ è un blocco delle azioni esecutive (come fermi e ipoteche o anche quelle di recupero già avviate) e delle misure cautelari. In secondo luogo c’è uno stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Altri aspetti da ricordare

Sono ammessi alla definizione agevolata anche:

  • I debitori sottoposti a procedure concorsuali;
  • I debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia e che hanno pagato parzialmente il debito in modo regolare;
  • I debitori che hanno contenziosi in corso purché decidano di rinunciare al contenzioso stesso;
  • I debitori che hanno rate scadute nel precedente accordo rateale, ma che non sono decaduti dalla dilazione. In questo caso devono però saldare le rate relative a ottobre, novembre e dicembre 2016

Gli importi già pagati prima di aderire alla definizione agevolata sono ormai persi. I contribuenti non possono recuperare le somme già versate a titolo di interessi di mora e sanzioni.

Ultimo aspetto importante da ricordare è che la rottamazione si può fare anche su singoli carichi invece che su tutta la cartella. In tal caso bisogna indicarli nella seconda pagina del modello DA1.

Vantaggi della rottamazione

Il regime della definizione agevolata non è conveniente per tutti. Ci potrebbe essere ad esempio chi preferisce pagare in 60 o 72 rate nonostante gli interessi di mora e le sanzioni. La scelta dipende dalla liquidità che si ha a disposizione nel breve termine. Se non si hanno disponibilità liquide immediate, può essere impossibile far fronte alle 5 rate della rottamazione, visti i tempi molto più stretti previsti per i pagamenti. In questo caso può risultare conveniente mantenere il regime di pagamento rateale in 60 o 72 rate nelle quali sono però inclusi interessi di mora e sanzioni.

Abbiamo la possibilità di calcolare per i nostri clienti l’effettivo vantaggio derivante dall’adesione alla definizione agevolata, permettendogli di prendere la decisione più conveniente in maniera informata e consapevole.

Dott. Marco Palano 15/12/2016

contatti

SMS-Se mi scordo: il nuovo servizio di Equitalia

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Nei giorni scorsi è stato lanciato un nuovo servizio di avvertimento di Equitalia, l’agente riscossore della PA.

In cosa consiste?

Consiste nell’invio al contribuente di un sms informativo circa la sua posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il tutto per essere sempre di più al fianco dei cittadini. Gli sms hanno valenza puramente informativa, non costituiscono dunque vincoli legali e non sono assimilabili alla notifca di un atto. Dal punto di vista giuridico sono dunque senza valore. La finalità è solo quella di tener aggiornato il contribuente mediante un nuovo approccio, più diretto e al passo coi tempi.

Tipologie di sms

Ci sono 3 principali tipologie di messaggi che caratterizzano il servizio. Il primo serve per avvisare il cittadino circa la presa in carico di un debito da riscuotere nei suoi confronti.

Con il secondo invece, Equitalia avvisa il contribuente se risultano non pagate almeno la metà del numero massimo di rate previsto per la decadenza.

Infine il terzo tipo di messaggio viene mandato se manca una sola rata al decadimento dalla rateizzazione. Equitalia informa in questo caso il contribuente che il mancato pagamento della rata successiva comporterebbe la fine del regime agevolato di rateizzazione.

Come attivare il servizio

Il servizio può essere attivato in 2 modi. Il primo prevede la visita a uno dei 202 sportelli dove vanno comunicati:

  • nome e cognome;
  • codice fiscale;
  • numero di telefono o e-mail.

Si può attivare il servizio anche online al sito www.gruppoequitalia.it dove bisogna registrarsi in seguito all’accesso con le credenziali Spid, Agenzia delle Entrate, Inps e carta nazionale dei servizi).

Dott. Marco Palano 22/11/2016

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