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Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Modello 730: cos’è, scadenze e chi deve presentarlo

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Il Modello 730 è il mezzo per compilare la dichiarazione dei redditi da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Tipologie di reddito

È possibile servirsi di tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Redditi da terreni o fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi da lavoro autonomo per i quali non si è tenuti ad aprire la partita iva;
  • Altri redditi;
  • Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modello 730 precompilato

Da un paio d’anni a questa parte il legislatore ha previsto un modello precompilato da mettere a disposizione dei contribuenti che contenga dati già noti al Fisco. Da quest’anno sono indicate anche le spese sanitarie note, ovvero quelle denunciate da altri soggetti come medici o farmacie.

Il contribuente può accettarla e spedirla così com’è o integrarla con altri dati non noti al Fisco.

Chi può presentarlo

Il contribuente può presentare il Modello 730 autonomamente tramite il proprio Pin INPS, o tramite CAF e Intermediari come i commercialisti o il proprio sostituto d’imposta.

Modello Unico

Talvolta, per determinati soggetti che possiedono altri redditi come ad esempio redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di arti o professioni non è sufficiente il Modello 730. In questi casi va presentata una vera e propria dichiarazione tramite il Modello Unico.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, che sia da Unico o da 730, quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi derivanti da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Redditi esenti come pensioni di guerra o alcune borse di studio;

O che possiedono esclusivamente redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte.

L’esenzione riguarda anche i soggetti che non hanno raggiunto i così detti limiti reddituali.

Cosa fare per presentare il Modello 730

Si può presentare già compilato al proprio sostituto d’imposta o al Caf o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, o farlo predisporre da questi ultimi dietro compenso aggiuntivo. Il contribuente dovrà solo decidere cosa fare in merito alla destinazione dlel’8 e del 5 per 1000 tramite il Modello 730-1. A tutto il resto infatti ci pensa il professionista incaricato.

Le eventuali eccedenze a debito o a credito vengono versate o trattenute direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione. C’è la possibilità di richiedere l’invio del corrispettivo direttamente al contribuente, ma i tempi sono più lunghi.

Documentazione necessaria

Per la compilazione del Modello 730 sono necessari i seguenti documenti:

  • Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
  • Fatture o scontrini di spese mediche o farmaci da banco;
  • Ricevute dei bonifici tramite i quali sono state pagate opere di ristrutturazione, quietanze degli oneri di urbanizzazione e attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti;
  • Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;
  • Ultima dichiarazione presentata dalla quale si può evincere un’eccedenza d’imposta.

Scadenza dei termini di presentazione

Scadenza 730 e Redditi 2018: le date da ricordare 
730 precompilato accesso online dal 16 aprile 2018
730 precompilato accettare, modificare e inviare il modello

e modificare il modello Redditi precompilato.

dal 2 maggoio 2018
Inviare il modello Redditi precompilato dal 10 maggio 2018
E’ possbile trasmettere:

  • Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
  • Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 già inviato.
dal 24 maggio 2018
Annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta. dal 28 maggio al 20 giugno 2018
Ultimo giorno per versare il saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi entro il 2 luglio 2018
Scadenza 730 ordinario per chi consegna il modello al sostituto d’imposta entro il 9 luglio 2018 in quanto il 7 cade d sabato
Scadenza 730 precompilato tramite l’applicazione web e scadenza 730 ordinario per chi si rivolge al CAF o professionista  entro il 23 luglio 2018
Scadenza versamento, con maggiorazione 0,40%, Saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi  entro il 20 agosto 2018

Conservazione dei documenti

Tutti i documenti inerenti alla compilazione del Modello 730 devono essere conservati fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione.

E ora, se hai un Modello 730 da predisporre e trasmettere, affidalo ai nostri professionisti che saranno lieti di assisterti in tutti i passi dell’adempimento.

Dott. Marco palano 22/05/2018

Studio Palano Consulenza

Il lavoro autonomo occasionale

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Il lavoro autonomo occasionale rientra nella disciplina del contratto d’opera trattato nell’art. 2222 del Codice Civile. Ai sensi di tale articolo si ha contratto d’opera “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Prevede dunque lo svolgimento di un’attività autonomamente esercitata senza vincoli di subordinazione o coordinamento.

Per trattarsi di lavoro autonomo occasionale inoltre, l’attività deve essere esercitata:

  • In modo saltuario e sporadico (non deve esserci abitualità e continuità);
  • Senza una vera e propria organizzazione;
  • Senza professionalità.

Il vantaggio più grande per i soggetti che svolgono attività di questo tipo è sicuramente l’esonero dall’apertura della partita Iva. Questo lo rende uno degli strumenti più appetibili per i contribuenti che vogliono affiancare al proprio lavoro abituale, un’attività saltuaria che non prevede troppi adempimenti fiscali e previdenziali.

Ambito di applicazione

Per rientrare nelle prestazioni occasionali, un’attività di lavoro autonomo deve rispettare determinati limiti quantitativi.

Superati questi limiti, la prestazione perderà il requisito dell’occasionalità e rientrerà nelle fattispecie di lavoro autonomo abituale o di lavoro dipendente se c’è l’elemento della coordinazione.

La normativa non fornisce dei precisi limiti quantitativi che definiscano una prestazione come occasionale.

Con l’art. 52 del D.Lgs. 15 n. 81/2015 sono infatti state abrogate le collaborazioni occasionali. Esse consistevano in rapporti di lavoro che non dovevano superare i 30 giorni l’anno e i 5.000 € lordi di corrispettivo per committente.

È chiaro che non è essenziale solo la componente economica. Se ad esempio un soggetto svolge una prestazione il cui corrispettivo sono 200 euro al mese per 3 giorni di lavoro al mese, anche se l’impegno non è quotidiano, la regolarità e stabilità della prestazione fa venire meno il requisito dell’occasionalità.

Al contrario se si fatturano ad esempio 8.000 € per un’unica prestazione nei confronti di un unico committente, la prestazione è da considerarsi occasionale.

Non è vera la convinzione che superati i 5000 € di ricavi la prestazione non si considera più occasionale.

Se sussiste il carattere dell’occasionalità, il superamento di tale limite non comporterà l’apertura della partita Iva. Il contribuente dovrà però iscriversi alla gestione separata dell’Inps, andando a pagare il 33,23% sulla frazione di ricavi che eccede i 5000 euro.

Adempimenti contabili e fiscali

Come dovrà comportarsi un lavoratore autonomo occasionale al momento dell’incasso del corrispettivo?

La normativa prevede l’obbligo di emissione di una ricevuta alla data dell’incasso. Se l’importo supera i 77,47 euro si deve applicare una marca da bollo da 2 euro. Non avendo una posizione iva attiva, nella ricevuta non dovrà essere addebitata l’Iva. Va addebitata invece una ritenuta d’acconto del 20% che in sede di dichiarazione sarà scomputata dall’IRPEF. Se il committente non è un sostituto d’imposta quest’onere viene meno. In sintesi, la ricevuta deve contenere:

  • Generalità del committente;
  • Propri dati personali;
  • Data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • Corrispettivo lordo;
  • Ritenuta d’acconto del 20% calcolata sul compenso lordo;
  • Importo netto che verrà corrisposto.

Ex. Sostituto d’imposta                                                    Ex. No sostituto d’imposta

Compenso lordo        100                                                  Compenso lordo      100

Ritenuta d’acconto   -20                                                   Marca da bollo             2

Marca da bollo            2                                                   Netto a pagare         102

Netto a pagare         82

Come si può notare dagli esempi, la marca da bollo resta a carico del committente a prescindere dalla qualifica o meno di sostituto d’imposta. Nel caso si superino i 5000 euro lordi inoltre, alla ritenuta di acconto va aggiunta la ritenuta Inps.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi, i redditi derivanti da queste attività vanno inseriti, al netto delle spese strettamente inerenti, nel quadro D del modello 730 o in quello RL del modello Redditi persone fisiche. Va indicata inoltre l’eventuale ritenuta d’acconto subita.

Esonero della dichiarazione

I contribuenti che conseguono nell’arco dell’anno redditi inferiori ai 4.800 € lordi annui sono esonerati dalla dichiarazione. Il problema è che se sono state operate delle ritenute d’acconto, queste somme possono essere recuperate solo attraverso la dichiarazione. In questi casi è quindi opportuno presentare ugualmente la dichiarazione.

Dott. Marco Palano 26/01/2018

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Redditi 2016: dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio

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Il ravvedimento operoso della dichiarazione omessa, deve avvenire entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della  stessa.

Una dichiarazione va presentata entro il termine di deposito di quella dell’anno successivo. Considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno 2016 è slittata dal 30 settembre al 31 ottobre 2017, il ravvedimento operoso può essere fatto entro il 29 gennaio 2018.

Sanzioni

Sotto l’aspetto delle sanzioni, l’art. 1 del DLgs. 471/97 stabilisce che se la dichiarazione viene presentata entro il termine per stabilito per quella dell’anno successivo, la sanzione dal 120% al 240% delle imposte è dimezzata, se non ci sono stati nel frattempo controlli fiscali.

La circolare 42 del 2016 inoltre equipara la dichiarazione tardiva a quella omessa dalla quale non emergano imposte dovute.

Questo vuol dire che la riduzione a 1/10 della sanzione da ravvedimento si applica su 250 euro. Presentando il ravvedimento operoso entro il 29 gennaio la sanzione sarà quindi di 25 euro.

Imposte dovute

Oltre alle sanzioni, il contribuente moroso dovrà ovviamente versare le imposte che risultano dovute dalla suddetta dichiarazione. Congiuntamente, dovrà provvedere agli eventuali versamenti scaduti della prima e seconda rata di acconto per le imposte dell’anno in corso. Su tali importi andranno anche versate le sanzioni del 30% o del 15% ridotte a 1/8 o 1/9 a seconda dei casi.

Interessi legali

Oltre alle sanzioni bisognerà pagare anche gli interessi legali passati dallo 0,1% allo 0,3% con il DM 13 dicembre 2017.

Il contribuente potrebbe decidere di presentare la dichiarazione pagando i 25 euro entro il 29 gennaio e ravvedere i tardivi versamenti in un secondo momento. A quel punto le sanzioni del 30% da tardivo versamento sarebbero ridotte da 1/8 a 1/5 a seconda di quando avviene.

Se non viene presentato il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate irroga le sanzioni e recupera l’imposta pur rimanendo valida la dichiarazione.

Dott. Marco palano 16/01/2018

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Cos’è il Modello 730

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In questo articolo analizzeremo tutto ciò che riguarda il Modello 730, dalle caratteristiche alle scadenze ai soggetti che possono utilizzarlo.

Innanzitutto cos’è il Modello 730? È un modello di dichiarazione dei redditi che può essere presentato da determinati soggetti in funzione del tipo di reddito che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente.

Da chi può essere utilizzato?

Principalmente può essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati. Ci sono però altri soggetti assimilati come:

  • Titolari di redditi assimilati a quelli da lavoratore dipendente;
  • Lavoratori che possiedono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Percettori di indennità sostitutive del reddito da lavoro dipendente;
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • Parlamentari, giudici e altre cariche elettive;
  • Sacerdoti della chiesa cattolica;
  • Produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione 770, IRAP e IVA.

Quali sono i redditi che danno seguito alla presentazione del 730?

Ci sono diverse categorie di redditi per i quali i contribuenti sono obbligati a presentare il Modello 730. Se però un individuo percepisce diversi tipi di redditi, uno dei quali non può essere dichiarato con il Modello 730, è tenuto a presentare il Modello Redditi.

Vediamo quali sono i tipi di reddito per i quali è sufficiente presentare il Modello 730:

  • Lavoro dipendente;
  • Pensioni;
  • Assimilati al lavoro dipendente;
  • Proventi derivanti dall’utilizzazione di opere d’ingegno da parte dell’autore;
  • Redditi fondiari;
  • Utili, interessi ecc.;
  • Lavoro autonomo occasionale;
  • Redditi percepiti da soggetti a tassazione separata come eredi e legatari in caso di morte dell’avente diritto. (In caso si opta per la tassazione ordinaria è necessario presentare il Mod. Redditi.

Tipologie di 730

Ci sono 2 tipologie di Modello 730: ordinario e precompilato.

Termine di presentazione

Entro quando va presentato il Modello 730? Va presentato a partire dal 1 maggio ed entro i termini che variano a seconda del tipo.  Le scadenze variano anche in base al soggetto che fa la presentazione. Se la presentazione è diretta il termine è il 23 luglio. Se invece è fatta tramite datore di lavoro è anticipata al 7 luglio. Se infine è presentata tramite CAF o professionista, la scadenza è il 23 luglio se sono state inviate l’80% elle dichiarazione entro il 7 luglio, altrimenti 7 luglio.

Ma vediamo ora di analizzare bene le 2 tipologie.

Modello 730 precompilato

La dichiarazione è compilata direttamente dall’Agenzia dell’Entrate basandosi sui dati contenuti nell’anagrafe tributaria e nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Inoltre utilizzano altri dati elencati nella tabella seguente.

Dati Trasmessi da Entro
Contenuti nelle CU ordinarie Sostituti d’imposta 7/03
Spese sanitarie Medici o istituti di cura 31/01 (9/02 per il 2017)
Interessi passivi sui mutui Erogatori di mutui agrari o fondiari 28/02

 

Spese per riqualificazione energetica Banche o Amministratori di condominio 28/02

 

Spese universitarie e rimborsi Università statali e soggetti che erogano rimborsi 28/02

 

Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro infortuni Imprese assicuratrici 28/02

 

Contributi previdenziali ed assistenziali Enti previdenziali e forme pensionistiche complementari 28/02

 

Spese funebri Agenzie del settore 28/02

 

Dove si può trovare la dichiarazione? Sul sito www.agenziaentrate.gov.it entro il 15/04 di ogni anno. Si può accedere direttamente o tramite CAF o professionista.

Accesso diretto

L’accesso diretto si può fare tramite le credenziali Fisconline o le credenziali SPID.

Effettuato l’accesso, è possibile accedere a:

  • Dichiarazione;
  • Prospetto con indicazione sintetica di redditi e spese, nonché le fonti utilizzate per l’elaborazione;
  • Prospetto con informazioni risultanti incomplete da controllare;
  • Esito della liquidazione (somme che saranno restituite dal datore di lavoro e/o trattenute in busta paga) e dettaglio dei risultati (Modello 730-3).

Per quanto riguarda l’invio, occorre prima verificare la congruenza dei dati e indicare i dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio. Se non c’è un datore di lavoro e si è a debito si può pagare tramite F24. Se invece si è a credito occorre indicare il conto corrente sul quale si vuole ricevere il rimborso.

Bisogna infine compilare il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF. Entro 5 giorni dalla presentazione, si ottiene la ricevuta.

Accesso tramite datore di lavoro, CAF o professionista

Il contribuente che non intenda presentare il Modello in forma diretta deve delegare il proprio datore di lavoro, un professionista o un CAF.

La delega deve contenere:

  • Codice fiscale;
  • Dati anagrafici;
  • Anno d’imposta a cui si riferisce;
  • Data di conferimento della delega;
  • Indicazione che si riferisce alla presentazione della dichiarazione ed alla verifica dei prospetti sopra citati.

La delega dura un anno ed è rinnovabile o revocabile.

Se la presentazione è fatta dal datore, il contribuente deve consegnare il Modello  730-1, la delega e i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili non inseriti in dichiarazione. Non dovrà invece consegnare i certificati dei datori di lavoro, le attestazione relative alle detrazioni per carichi di famiglia.

Se invece si delega un professionista o un CAF, il contribuente dovrà consegnare, il Modello 730-1, la delega e la documentazione per il rilascio del visto di conformità.

Rettifica

Un Modello 730 già presentato, si può rettificare se necessario. Una rettifica a favore prevede un rimborso o un minor debito, una a sfavore prevede il versamento della maggiore imposta.

Modello 730 ordinario

La particolarità del modello ordinario è che non può essere presentato direttamente dal contribuente. Sarà necessario rivolgersi a un CAF, a un professionista o al datore di lavoro senza dover presentare la delega.

Presentazione tramite Datore di lavoro

Se si presenta il Modello 730 tramite il datore di lavoro, va presentata la dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità e la busta chiusa contenente il Modello 730-1. La dichiarazione dovrà contenere elementi necessari per la determinazione dei redditi per la liquidazione dell’IRPEF, della cedolare secca sulle locazioni e delle addizionali locali.

Come può essere consegnata la dichiarazione? O materialmente o in via telematica se il datore ha istituito un sito con un’area dedicata per il personale.

Presentazione tramite CAF o professionista

La dichiarazione può essere presentata già compilata o si può chiedere assistenza. Se già compilata deve contenere elementi necessari per la determinazione dei redditi e conseguente liquidazione dell’IRPEF, della cedolare secca sulle locazioni e delle addizionali locali, nonché i dati identificativi del datore che opera il conguaglio.

Va inoltre esibita la documentazione per il visto di conformità, il modello 730-1 insieme a codice fiscale e dati anagrafici.

Rettifica

Per la rettifica di una dichiarazione già presentata valgono le stesse modalità del Modello 730 Precompilato.

Casi particolari

I coniugi possono presentare un unico Modello 730 purché possiedano solo redditi ammessi.

Per la dichiarazione congiunta dei coniugi si può utilizzare sia il modello precompilato che quello ordinario e il dichiarante è il soggetto che ha come datore di lavoro il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.

Non può essere presentata in forma congiunta se uno dei 2 muore o se si presenta una dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori. Se uno dei 2 coniugi muore prima della presentazione, questa non può essere presentata in forma congiunta. Se invece muore prima delle operazioni di conguaglio, il coniuge superstite deve separare la propria posizione.

Altri casi particolari sono:

  • Lavoratori a tempo determinato o stagionali: se la durata è inferiore all’anno si può chiedere assistenza al CAF o al professionista. Inoltre si può chiedere al datore di lavoro se il periodo abbraccia anche i mesi da maggio a luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione;
  • Lavoratori cessati nel corso dell’anno. Non possono richiedere di presentare la dichiarazione al datore di lavoro;
  • Nuovi lavoratori. Possono sempre chiedere assistenza al CAF o ai professionisti, mentre possono chiederla al datore solo se il rapporto è iniziato nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione o tra gennaio e giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione. Questo vale solo se il rapporto prosegue anche a luglio;
  • Minori o incapaci;
  • Soggetti titolari di redditi particolari che al Modello 730 devono affiancare voci del Mod. Redditi relativi a quei redditi. Tra questi ci sono quelli di capitale di fonte estera o dalla partecipazione in società estere residenti in paradisi fiscali, il TFR erogato da soggetti che non sono sostituti d’imposta, investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria.

Dott. Marco Palano 12/05/2017

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Segnalazione di anomalie da parte dell’Agenzia delle Entrate

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Cosa fare per evitare l’avviso di accertamento

Sono circa 100.000 le segnalazioni in arrivo nei prossimi giorni ai contribuenti per mezzo Pec o posta ordinaria. Tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate li informa circa eventuali anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012. Ad informare i cittadini è stata l’Agenzia dell e Entrate con un comunicato stampa di venerdì 24 giugno.

Lo scopo è quello di promuovere un clima di trasparenza e collaborazione tra contribuenti e fisco.

Chi riceve la comunicazione ha due alternative. La prima prevede di mettersi in contatto con l’Agenzia nel caso in cui si ritiene di avere le carte in regola. In questo modo si evita che una semplice anomalia si trasformi in un accertamento vero e proprio. La seconda strada prevede, in caso di torto, il pagamento di una sanzione in misura ridotta come previsto dal nuovo ravvedimento operoso. Il contribuente dovrà in questo caso presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute correlate di interessi e sanzioni previste.

Il pagamento avviene attraverso l’F24 con il codice tributo indicato nella comunicazione.

Quali sono le anomalie riscontrate? La maggior parte riguardano determinati redditi non dichiarati in tutto o in parte nel 730 o nel Modello UNICO presentato nel 2013.

Errori che prima avrebbero portato all’avviso di accertamento, con il nuovo sistema vengono prima sottoposti all’attenzione del contribuente.

Dove avviene la comunicazione? Come detto in precedenza avviene per mezzo Pec o posta ordinaria. Il dettaglio degli errori riscontrati dall’Agenzia si trova invece nel cassetto fiscale. Più precisamente si trova nella nuova area “L’Agenzia scrive” dedicata alle comunicazioni pro-compliance.

Dott. Marco Palano 27/06/2016

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