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730/2017: le novità

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In data 05/01, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del 730/2017.

Sono diverse le novità introdotte.  Analizziamole velocemente.

Premi di risultato

Per i dipendenti del settore privato, i premi di risultato inferiori a 2000 euro (2500 se vengono coinvolti nell’organizzazione in modo paritario tutti i dipendenti ) prevedono un’agevolazione.

Bisogna distinguere le erogazioni in denaro da quelle diverse. Se i premi sono erogati in denaro, ci sarà l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%. Se è invece erogato sotto forma di benefit o rimborsi spese di rilevanza sociale, non vi è alcuna tassazione.

Lavoratori impatriati

Per i lavoratori stranieri che si sono trasferiti in Italia, solo il 70% del reddito da lavoro dipendente prodotto andrà a cumularsi nel reddito complessivo.

Legge dopo di noi

Un’altra detrazione è concessa per le assicurazioni per il rischio di morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità gravi. La detrazione del 19% si applicherà per premi fino a 750 euro.

Sempre dal periodo d’imposta 2016 sarà inoltre possibile fruire di una deduzione del 20% per liberalità o altre donazioni complessivamente inferiori a 100.000 euro verso trust o fondi speciali. Devono però operare nell’ambito della beneficenza.

School bonus

Per i soggetti che effettuano donazioni liberali a istituti del Sistema Nazionale d’Istruzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% della donazione. L’importo va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Spese arredo immobili giovani coppie

È un bonus che riguarda le coppie (sposate o conviventi da almeno 3 anni) che acquistano mobili nuovi per arredare un immobile da adibire ad abitazione principale. Il bonus consiste nella detraibilità del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 16.000 euro.

Spese per canoni di leasing per abitazione principale

Consiste nella detraibilità del 19% delle spese sostenute nel 2016 per acquistare in leasing  un appartamento da destinare ad abitazione principale. Si applica ai soggetti con un reddito inferiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni deve essere inferiore a 8000 euro se il soggetto ha meno di 35 anni, 4000 euro se ne ha di più.

Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

È consentita ai soggetti che hanno acquistato abitazioni di classe energetica A o B, una detrazione del 50% dell’Iva.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

Infine abbiamo un’ultima detrazione. È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’implementazione di sistemi di controllo  da remoto degli impianti di riscaldamento e/o  produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Dott. Marco Palano 09/01/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Detrazione delle spese per la frequenza di istituti universitari non statali, corsi di teologia e università telematiche

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“L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina delle detrazioni per le spese di istruzione, sostituendo, tra l’altro, nell’art. 15, comma 1 del TUIR, la lett. e), relativa alla detrazione per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, nuovamente sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), legge n. 208 del 2015.” Così l’Agenzia delle entrate ha risposto con la Circolare n. 18/E del 06 maggio 2016 in merito a quesiti riguardanti le modifiche della disciplina per la detrazione delle spese d’istruzione.

In particolare i quesiti vertevano sulla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di laurea presso università non statali;
  •  corsi di teologia.

Per quanto riguarda le università private, la detraibilità viene stabilita annualmente. Come? Attraverso un decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUIR), emanato entro il 31 dicembre, che prevede gli importi massimi di detraibilità di ciascun istituto. Per calcolarli ci si basa sulle tasse e sui contributi medi caratteristici degli istituti statali.

Con decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 è stato individuato il tetto massimo di importi detraibili per l’anno 2015 per le tasse relative agli istituti universitari non statali. Gli importi variano a seconda dell’area disciplinare e alla regione in cui ha sede il corso di studio.

Queste le disposizioni del decreto appena citato:

  • Per i corsi universitari svolti all’estero, si deve tener conto dell’importo massimo stabilito, per gli istituti statali, per i corsi della medesima area disciplinare e della zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale;
  • Per quanto riguarda le spese sostenute in corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie, sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. L’area geografica di riferimento è invece quella della regione dove si svolge il corso. Questo vale anche se si tratta di un corso sostenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
  • Le spese sostenute per i corsi di laurea presso università telematiche, possono infine essere detratte nella stessa misura di quelle sostenute per corsi presso le altre università non statali.

Tabella tetti massimi detraibilità

Di seguito riporto la tabella indicata nel decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288.

Area disciplinare corsi istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

 

Dott. Marco Palano 09/05/2016

Rapporti con l’esterno - Detrazione

Detrazione delle spese per la frequenza scolastica

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Con la Circolare n. 18/E di venerdì 06/05/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione delle spese sostenute per la mensa scolastica che, come chiarito nella Circolare n. 3/E del 2016, sono comprese nelle spese di frequenza scolastica e quindi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis del TUIR.

Il chiarimento riguarda la detraibilità, possibile anche quando l’erogazione del servizio è a carico di un istituto diverso da quello scolastico, come ad esempio il Comune o altri organi terzi rispetto alla scuola.

Cosa bisogna fare

Per poter usufruire della detrazione è necessario documentare i pagamenti. Bisogna dunque conservare le ricevute dei bollettini postali o dei bonifici intestati agli istituti che erogano il servizio di ristorazione, indicando nella causale:

  • Il servizio mensa;
  • L’istituto scolastico in questione;
  • Nome e cognome dell’alunno.

Come si fa se i pagamenti sono avvenuti in contanti? In questo caso è necessario un attestato dell’istituto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola nel caso essi non coincidano, in cui devono essere indicati, oltre ai dati elencati in precedenza, l’ammontare dei pagamenti eseguiti nell’arco dell’anno.

Tale attestazione, nonché l’istanza del genitore che richiede l’attestazione, sono esenti da imposta di bollo.

Si ricorda infine che la detrazione spetta al genitore intestatario del documento di pagamento. Se l’intestatario è il figlio, la detrazione spetta a entrambi i genitori.  In che misura? Nella misura del 50% ciascuno o in percentuali diverse in base alla percentuale con cui sono state sostenute le spese.

Dott. Marco Palano 09/05/2016

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