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Legge di Bilancio 2018: abrogata la scheda carburante

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La scheda carburante introdotta dall’art. 2 della legge n. 31/1977, sarà abrogata a partire dal 1 luglio 2018. Sono due i principali risvolti di questa disposizione della Legge di Bilancio 2018. Il primo riguarda l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, che andrà a sostituire la scheda carburante. Il secondo riguarda invece la detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo, che potranno essere effettuati unicamente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

La ragione della riforma

Il motivo alla base dell’abrogazione della scheda carburante sta nel contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale. Da tempo infatti l’Agenzia delle Entrate aveva posto attenzione alle frodi iva legate alla vendita di idrocarburi e carburanti. Questo perché, nella maggior parte dei casi, la compilazione del documento in questione, era caratterizzata da timbrature compulsive da parte dei contribuenti, permesse da gestori di impianti compiacenti.

La fattura elettronica

La fattura elettronica va a sostituire la scheda carburante, la quale era assimilata in tutto e per tutto a una fattura visto che consentiva sia la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi, sia la detraibilità ai fini iva. La fattura elettronica era già stata introdotta dall’art. 1, comma 3-bis, D.P.R. n. 444/1997 come mezzo alternativo alla scheda carburante, per quei soggetti che effettuavano pagamenti con mezzi tracciabili. Dal 1 luglio 2018 si avrà invece un’abolizione totale della scheda carburante, prevedendo la fattura elettronica come unico mezzo valido ai fini della detrazione dell’iva e deduzione del costo.

Mezzi di pagamento tracciabili

Come anticipato precedentemente, per poter detrarre l’iva e dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi sarà obbligatorio, sempre a partire dal primo luglio 2018, effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili. Tra questi sono comprese:

  1. Carte di credito;
  2. Carte di debito;
  3. Carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605

Aboliti dunque i pagamenti per carburanti e idrocarburi effettuati in contanti. Queste operazioni non potranno infatti concorrere alla formazione del risultato d’esercizio.

Cosa succede ai possessori di distributori di carburante?

Considerando che la riforma in questione va a ledere gli interessi dei proprietari degli impianti, i quali dovranno pagare sempre più commissioni legate all’aumento dei pagamenti tramite carte o bancomat, è stato introdotto un credito d’imposta.

Tale credito d’imposta sarà pari al 50% del totale delle commissioni addebitate sulle transazioni che hanno ad oggetto il pagamento con mezzi tracciabili. Come sarà usufruibile? Esclusivamente tramite compensazione orizzontale in f24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato.

Dott. Marco Palano   10/01/2018

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Confermata la detraibilità IVA del 40% per le auto

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Il consiglio dell’Unione Europea, con la Decisione di Esecuzione n. 1982 dell’8 novembre 2016, ha modificato la decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’art. 26, paragrafo 1, lettera a) e all’art. 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La decisione 2007/441/CE è stata modificata successivamente dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio e dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE , che ha prorogato la data di scadenza di tali misure al 31 dicembre 2016.

Cosa riguarda la decisione?

La decisione riguarda la possibilità per l’Italia di limitare la detraibilità dell’IVA legata a veicoli a motore in misura pari al 40% fino al 2019. Questo perché taluni veicoli non sempre sono utilizzati unicamente per fini commerciali, ma anche privati. In questi casi sarebbe troppo complicato e oneroso per il soggetto passivo dimostrare in che percentuale è stato utilizzato un veicolo per uno scopo o per l’altro. Sarebbe inoltre impossibile per l’Amministrazione finanziaria una verifica efficacie di tali stime visto il gran numero di veicoli utilizzati in modo promiscuo.

Questo comporta per i soggetti IVA, di non avere l’obbligo di contabilizzare l’uso privato.

Per contrastare l’evasione e semplificare i controlli, è stato dunque scelto di non considerare l’uso privato come una prestazione di servizi a titolo oneroso, ma semplicemente di limitare la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto del mezzo, nonché a tutte le spese connesse. Un esempio sono il carburante o la manutenzione.

 

Veicoli esclusi

Alcuni veicoli restano fuori da tale decisione. Tra questi troviamo:

  1. taxi
  2. veicoli usati dalla scuola guida per l’insegnamento
  3. quelli destinati al noleggio o al leasing
  4. quelli utilizzati dagli agenti di commercio.

Nel caso in cui l’Italia voglia richiedere un’ulteriore proroga, deve presentare la richiesta entro il 1 aprile 2019.

Dott. Marco Palano 16/11/2016

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