
Imposta sostitutiva del 10% per i premi produttività
Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce una tra le tante novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quella che riguarda l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% al posto dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali.
Su cosa si applica l’imposta sostitutiva? Sui premi risultato derivanti da incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I criteri sono stati stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con un Decreto del 25 marzo 2016.
Il limite dell’agevolazione è di 2.000 euro lordi, elevato a 2500 per quelle imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Chi ne può usufruire? I titolari di reddito da lavoro dipendente che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito inferiore a 50.000 euro. Da questi vanno però esclusi eventuali benefit scelti dal dipendente al posto dei premi. I benefit non concorrono infatti alla formazione del reddito.
Detassazione per i benefit rientranti nel welfare aziendale
I benefit sono fondamentali per la definizione dei piani di welfare aziendale. Lo scopo di questi ultimi è quello di consentire ai dipendenti di scegliere tra diverse prestazioni o erogazioni in base alle proprie necessità. Se il dipendente sceglie di convertire i premi di produttività in benefit rientranti nel welfare aziendale, può approfittare di una detassazione completa del benefit. Quest’ultimo non è soggetto neanche all’imposta sostitutiva del 10%. Perché questa decisione? Perché il Legislatore ha scelto di agevolare quelle spese aventi finalità sociali. Tra queste ci sono ad esempio quelle sostenute per l’educazione e l’istruzione dei propri figli o per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o comunque non autosufficienti.
Con la legge di stabilità 2016 è stata anche introdotta la possibilità per il datore di erogare benefit tramite documenti di legittimazione sia in formato cartaceo che elettronico che riportano un valore nominale.
Quali sono gli oneri per il dipendente? Esso è tenuto a comunicare eventuali superamenti del limite di 50.000 euro o se rinuncia all’imposta sostitutiva. In caso di mancata comunicazione di questi due elementi il datore può procedere ad applicare autonomamente l’imposta sostitutiva.
Dott. Marco Palano 20/06/2016