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Ulteriore differimento della riscossione delle cartelle di pagamento

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L’art. 99 del D:L: 104/2020, c.d. decreto agosto, ha differito ulteriormente il termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento o pignoramento di stipendi e pensioni.

Il precedente termine previsto era quello del 31 agosto con i pagamenti che sarebbero dovuti riprendere dal 15 settembre.

Nuove scadenze

Con il decreto Agosto la sospensione dei pagamenti è stata posticipata al 15 ottobre. Questo vuol dire che per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 non saranno applicate sanzioni o interessi.

Va da se che non sarà valida la regola di decadenza per cui saltando 5 rate anche non consecutive, si perde il beneficio della rateizzazione.

Modalità di versamento delle rate scadute

Il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Gli importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Decadenza

Ai sensi della suddetta modifica, il numero di rate da saltare ai fini della decadenza diventa 10 e non più 5. Se si dovesse verificare, il contribuente si ritroverebbe a pagare l’importo residuo in un’unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

Somme pignorate

Con il D.L. 104/2020 è intervenuta una modifica anche per quanto riguarda i pignoramenti. Le somme pignorate fino a tale data non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di disponibilità. Gli effetti durano, come per la sospensione del pagamento delle cartelle, fino al 15 ottobre 2020.

Notifica nuove cartelle

È sospeso anche l’invio di nuove cartelle di pagamento. Le notifiche ripartiranno dal 16 ottobre.

Sono inoltre sospesi gli invii di altri atti di riscossione, così come la possibilità per L’agenzia Delle Entrate di avviare azioni cautelari come fermi amministrativi e ipoteche.

Rottamazione Ter

Restano valide invece le precedenti disposizioni riguardanti la rottamazione ter.

In caso di tardivo o mancato pagamento delle rate del 2020, viene data la possibilità al contribuente di pagare l’ammontare scaduto o carente entro il 10 dicembre 2020. In questo caso non è previsto il “cuscinetto” di 5 giorni per effettuare il pagamento. Ne consegue che le somme versate oltre tale data, saranno considerati acconti sulle somme dovute.

Dott. Marco Palano 03/09/2020

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