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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

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Con l’avvicinarsi del 22 settembre, data dalla quale è possibile presentare il modulo per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, ci è sembrato opportuno riproporre il tema per permettere ai contribuenti di fare le opportune valutazioni a riguardo.

Cos’è il credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Brevemente, si tratta di un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente. Se ad esempio nel 2017 le spese ammontavano a 10.000 € mentre nel 2018, tra quelle sostenute e quelle che si prevede di sostenere, l’ammontare complessivo risulta pari a 15.000 €, il credito d’imposta spetta sui 5.000 € incrementali. La condizione è che l’incremento sia almeno dell’1% rispetto all’anno precedente.

In che misura spetta il credito?

È pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Questo vuol dire che, riagganciandoci all’esempio precedente e considerando gli importi al netto dell’IVA, il credito spettante sarebbe pari a 3.750 € (5.000×75%), o 4.000 € (5.000×90%) nel caso di di piccole, medie e microimprese e start-up innovative.
Un vantaggio non indifferente e in grado di indirizzare le scelte di investimento dei soggetti sopra citati.

Quali spese riguarda?

Il credito d’imposta non può essere fruito per tutte le spese pubblicitarie sostenute, ma solo per una limitata categoria. La ratio dell’agevolazione è infatti quella di rilanciare il settore sempre più in declino dell’editoria quindi sono escluse spese pubblicitarie effettuate sui social network o sui cartelloni pubblicitari, mentre rientrano:
• Quotidiani (sia cartacei che online);
• Periodici (sia cartacei che online);
• Emittenti radiofoniche locali;
• Emittenti televisive locali.

Soggetti esclusi

Ci sono categorie di soggetti che non possono beneficiare del credito d’imposta. Si tratta di quelle riguardanti servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al beneficio si deve presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il modello si utilizza per presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa gli investimenti effettuati. Sono 3 le vie percorribili:
• direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
• tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
• tramite gli intermediari abilitati.
Il modello, utile sia per  la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sia per la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, si può trovare al seguente link .

Termini di presentazione

La domanda può essere presentata tra il 1 e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si effettua l’investimento.
Per il 2018 invece i termini decorrono dal 22 settembre al 22 ottobre così come per quelli effettuati nel 2017.
Entro il 21 novembre poi, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà una lista con i richiedenti e la relativa ripartizione del credito in base alla percentuale di esaurimento dei fondi stanziati.

Dott. Marco Palano 06/09/2018

Cinquecento euro - blocco dei pagamenti

Credito d’imposta per investimenti in R&S: come si calcola il beneficio per il 2017

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La disciplina del credito d’imposta per investimenti in R&S è stata rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017.

Le novità si applicano a partire dal 1 gennaio 2017 e andranno quindi ad influire sul Bilancio dello stesso anno. Analizziamo in questo articolo le principali novità, i soggetti interessati, quelli esclusi, le attività che rientrano nell’agevolazione e le modalità di calcolo.

Novità

Le novità della Legge di Bilancio 2017 riguardano:

  • L’aumento al 50% dell’aliquota di agevolazione, su tutte le spese ammissibili;
  • L’incremento da 5 a 20 milioni di euro per l’importo massimo annuale beneficiabile da ciascun soggetto;
  • L’estensione dei possibili beneficiari tra i quali sono inclusi anche soggetti residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di soggetti esteri;
  • L’ammissibilità di tutte le spese sostenute per personale impiegato in R&S, a prescindere dalla mansione specifica e dal titolo di studio.

Il beneficio sarà fruibile fino al periodo d’imposta al 31.12.2020. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, fino alla chiusura dell’esercizio 2020-2021.

Soggetti inclusi

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico di appartenenza o regime contabile adottato.

Quindi sono incluse anche:

  • Enti non commerciali;
  • Imprese agricole;
  • Reti d’imprese;
  • Consorzi;
  • Imprese di nuova costituzione.

Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali senza ipotesi di continuazione dell’attività

Attività agevolabili

Le attività agevolabili sono elencate nell’art.2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2016.

Tra queste non ci sono solo ed esclusivamente spese sostenute direttamente in ambito tecnologico, ma anche spese indirette sostenute per l’acquisizione di conoscenze. Elencandole brevemente sono:

  • Lavori sperimentali o teorici svolti, la cui finalità è l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • Ricerche pianificate mirate ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti, nonché per migliorare i piani di sviluppo.
  • Quelle sostenute per la produzione e il collaudo di prodotti.

Sono ammesse all’agevolazione dunque attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di produzione e collaudo.

Calcolo del beneficio

Abbiamo parlato di quali spese rientrano nel beneficio e chi può usufruirne. A quanto ammonta però in termini economici? Come influenza il bilancio d’esercizio? Si calcola su tutta la spesa sostenuta? Per spiegarlo meglio facciamo un esempio numerico.

Innanzitutto occorre premettere che il beneficio si calcola sulla spesa incrementale in R&S rispetto ai 3 esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Sull’incremento andrà applicato il 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2017 ottenendo così il credito d’imposta utilizzabile.

Ex. Investimenti agevolabili realizzati nel 2017     100.000 €

Media dei 3 esercizi 2012-2014                             50.000 €

Incremento                                                                50.000 €

Credito d’imposta utilizzabile (50.000*50%)    25.000 €

I 25.000 € così ottenuti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018 direttamente in F24 mediante il codice tributo 6857.

Certificazione

Per poter beneficare del credito R&S è necessario che le spese sostenute siano certificate da un revisore o una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

L’obbligo sussiste anche per i le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti o sprovviste di collegio sindacale.

Le spese sostenute per la certificazione delle spese agevolabili, rientrano nell’ambito del credito d’imposta e sono ammissibili al 100% fino a un massimo di 5.000 €.

La certificazione va predisposta e allegata al Bilancio e non è dovuta per quelle imprese che hanno un bilancio certificato, per le quali sussiste a prescindere l’obbligo di produrre una documentazione idonea ad attestare la spettanza del credito d’imposta.

Dott. Marco Palano 27/03/2018

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Industria 4.0: Agevolazioni disponibili fino al 31.12

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C’ è tempo fino al 31.12.17 per sfruttare le agevolazioni del Piano Industria 4.0.

Per l’accesso al super ammortamento è necessario che entro quella data sia stato effettuato l’investimento.

Per usufruire dell’iperammortamento (250%), sono necessarie anche l’interconnessione e l’integrazione del bene con il sistema impresa. Il 31 dicembre rappresenta una scadenza importante anche per il credito d’imposta R&S, usufruibile in compensazione a partire dal 16 gennaio 2018 per tutti gli investimenti effettuati entro il 31.12.17.

Per utilizzare l’iperammortamento le imprese devono dunque interconnettere e integrare i beni nella catena di fornitura. Se il bene è semplicemente consegnato possono comunque beneficiare del superammortamento (al 140%). Anche se il bene non è stato consegnato, se è stato pagato un acconto del 20% o sono stati pagati il 20% dei canoni di leasing, completando l’investimento entro settembre 2018 si può comunque godere dell’ammortamento maggiorato. L’unica differenza è che in quest’ultimo caso, il costo non avrebbe effetti sul bilancio 2017.

La legge di Bilancio 2018, potrebbe prorogare tutte queste scadenze di 12 mesi. La proroga riguarderebbe sia il super e l’iperammortamento, sia l’agevolazione per investimenti in R&S, che quest’anno ha dato un contributo del 50% su qualsiasi spesa ammissibile, compresi i costi del personale impegnato nelle ricerche.

Interconnessione del bene

L’interconnessione del bene è l’elemento determinante per godere del beneficio dell’iperammortamento. Ricordiamo che quest’ultimo consiste in una maggiorazione del costo del bene, ai soli fini dell’ammortamento, del 150%.

Si distinguono dunque 3 momenti temporali:

  • Quello dell’investimento;
  • Quello della consegna;
  • Quello dell’interconnessione.

Per poter applicare l’iperammortamento, è necessario che questi 3 momenti si verifichino entro il 31.12.17. Se manca l’interconnessione, si potrà beneficiare solo del superammortamento. Resta salva in questo caso la possibilità di applicare l’iperammortamento, nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione. La maggiorazione sarà calcolata  sulla quota residua in seguito all’applicazione del super ammortamento.

L’interconnessione è un fattore che necessita di un parere tecnico per essere verificata. Per quanto riguarda i beni superiori a 500.000 euro il parere tecnico è obbligatorio, sotto è semplicemente consigliato, ma comunque ritenuto necessario.

Elementi per determinare la data dell’investimento.

Anche se può sembrare scontato, il momento in cui prende valenza un investimento è soggetto a diverse variabili a seconda del verificarsi di possibili scenari.

  • Acquisto in modalità diretta: vale la data di consegna o spedizione, o il passaggio di proprietà in caso il momento della consegna è successivo al pagamento.
  • Locazione finanziaria: rileva il momento in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario. Se c’è una clausola di prova, vale il momento in cui il locatario ha dato un parere positivo dopo la prova.
  • Appalto: i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione o in caso si tratti di avanzamento di lavori, la data in cui la porzione risulta verificata.

Credito d’imposta R&S

È un’agevolazione che consente un contributo del 50% sulle spese effettuate entro il 31.12 giudicate ammissibili. Comprende sia i costi del personale interno, sia quelli sostenuti per consulenze esterne, sia quelli sostenuti per i macchinari.

È un credito utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 16 gennaio 2018 tramite F24.  È stato appositamente istituito il codice tributo “6857” “credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo”.

In sede di compilazione va indicato il credito residuo per il periodo d’imposta successivo. Questo vale solo nel caso in cui non si utilizzi del 2018 tutto il credito derivante dagli investimenti precedenti.

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono sostenuti gli investimenti va inoltre indicato nel quadro RU l’ammontare delle spese sostenute. Se non è utilizzato tutto nell’anno, va inoltre indicato nei quadri Ru delle dichiarazioni degli esercizi successivi fino a quella relativa all’ultimo esercizio di utilizzo del credito.

Dott. Marco Palano 25/09/2017

Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno

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In un comunicato stampa di ieri venerdì 4 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per fruire del credito d’imposta per investimenti effettuati in alcune zone della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo.

Come indicato nell’art. 1, commi da 98 a 108 della legge di stabilità 2016, il credito è fruibile dai titolari di reddito d’impresa che, nelle zone sopra indicate, acquistano beni strumentali nuovi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

La richiesta per beneficiare del credito va fatta all’Agenzia dell’Entrate attraverso il software “Creditoinvestimentisud”. Dove lo si può trovare? È facilmente scaricabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it  dove è disponibile gratuitamente.

Come può essere utilizzato il bonus? Esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Con la risoluzione n. 51/E di ieri, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 108”.

Tale codice tributo si trova nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente dovrà invece procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice andrà nella colonna “importi a debito versati”.

Dott. Marco Palano 05/07/2016

Gestione Patrimonio Immobiliare - Credito - Assegnazione

Credito d’imposta per strutture alberghiere

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Il comma 320 della legge di stabilità 2016 aumenta il raggio d’azione del credito d’imposta previsto per le spese di ristrutturazione degli alberghi, istituito dall’art. 10 del D.l. 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n.106 dello stesso anno. Tale articolo 10 prevede un bonus a favore delle strutture esistenti al 1 gennaio 2012. Come si esplicita? Sotto forma di credito d’imposta nella misura del 30% delle spese indicate nei commi da 2 a 7, sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 riguardanti:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione barriere architettoniche;
  • incremento efficacia energetica;
  • acquisto di pezzi d’arredamento.

Modalità di fruizione

Le modalità per usufruire del credito sono indicate nell’art. 5 del decreto del 7 maggio 2015 emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). La domanda va presentata al MIBACT tra il 1 gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti, il quale entro 60 giorni comunica all’azienda la conferma o meno dell’agevolazione basandosi su requisiti oggettivi, soggettivi e formali e sui limiti delle risorse a disposizione.

Le risorse vengono assegnate alle imprese in base all’ordine di presentazione della domanda.

Una volta concesso, il credito è ripartito in 3 quote annuali equivalenti. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stato concesso, ed è utilizzabile unicamente per compensazione. Tuttavia, come si legge nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2016, “solo con riferimento alle spese sostenute nel 2014, anno dal quale decorre l’applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta 2015, atteso che i termini di presentazione del Modello UNICO 2015 sono scaduti prima della concessione del credito”.

Dott. Marco Palano 23/05/2016

impresa sociale - super ammortamento

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

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Con la circolare n. 5/E del 16/03/2016 l’ Agenzia delle entrate, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito le linee guida per interpretare e applicare correttamente il bonus ricerca.

L’art. 3 del D.L.145/2013, modificato dalla legge di stabilità del 2015 riconosce a tutte le imprese un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. 27/05/2015.

Limiti e modalità di fruizione

Ai sensi del comma 1 dell’art.3 del D.L.145/2013 possono beneficiare del credito tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo in tutto il periodo decorrente dal 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019, fino a un massimo del 25% delle spese sostenute in eccedenza alla media dei 3 periodi precedenti al 31/12/2015 per quanto riguarda i costi per attrezzature di laboratorio o industriali, e fino a un massimo del 50% delle spese incrementali sostenute per personale altamente specializzato e contratti di ricerca “extra muros”.

Si può usufruire del credito indipendentemente dal:

  • fatturato;
  • dalla forma giuridica;
  • regime contabile adottato;
  • settore economico di appartenenza.

Il credito d’imposta non può superare in nessun caso i 5 milioni di euro. Per poterne usufruire bisogna aver sostenuto una spesa di almeno 30.000 euro in ogni periodo d’imposta e deve comunque essere superiore alla media dei 3 periodi antecedenti (2012-2014). Se l’inizio dell’attività è successivo ai 3 anni precedenti, la media si calcola in quel periodo inferiore.

Si può usufruire del credito per compensazione nell’F24 del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile per l’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva inoltre ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Costituendo un’agevolazione automatica, non prevede l’onere di invio di un’istanza telematica.

Qualora durante un controllo venisse accertata un’indebita fruizione del credito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero di tali somme maggiorate di interessi e sanzioni.

I controlli sono svolti sulla base di una documentazione contabile certificata. Qualora la società in questione non abbia l’obbligo della revisione legale dei conti, è comunque tenuta alla certificazione tramite Società di revisione legale dei conti iscritta negli appositi registri.

Marco Palano 26/03/2016

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