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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

IL contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020

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Il Governo italiano, in piena emergenza COVID-19, si è esposto economicamente a favore di talune imprese ed alcune categorie di lavoratori autonomi al fine di concedere un finanziamento a fondo perduto una tantum erogabile al ricorrere di requisiti specifici, ovvero in caso di danno oggettivamente quantificabile e direttamente ricollegabile alla Pandemia in corso.

Sono rimasti esclusi dal beneficio – e ciò ha generato non poche polemiche – i professionisti iscritti ad una Cassa Professionale erogatrice di un bonus dedicato alla categoria di appartenenza, i lavoratori dipendenti cui sia stata eventualmente dedicata la CIG straordinaria, gli iscritti alla gestione separata dell’INPS destinatari del c.d. bonus 600 Euro ed i lavoratori dello spettacolo.

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi individuati dal Legislatore italiano per poter ottenere il finanziamento sono tendenzialmente due:

1. Ricavi 2019 non superiori a 5 Milioni di euro;
2. Riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ai 2/3 rispetto all’aprile 2019.

Coloro che abbiano cominciato l’attività nel 2019 rientrano in ogni caso nella lista dei possibili beneficiari.
Ora, la Circolare n. 15/E/2020 si è dovuta preoccupare del coordinamento tra i requisiti di cui al punto 1. e 2., giacché il nostro Legislatore ha utilizzato in un caso l’espressione “ricavi” e nell’altro ha fatto invece riferimento ai “corrispettivi” ed al “fatturato”, e per quanto la ragione di tale differenziazione ci sfugga, il valore del contributo deriva proprio dal differenziale di fatturato tra il 2019 ed il 2020 (mese di aprile), sulla base di alcuni scaglioni di ricavi.

Per rendere il quadro più chiaro, il contribuente Classe 1, con ricavi/compensi annui non superiori a 400k, ha diritto ad un contributo pari al 20% della riduzione di fatturato; il contribuente Classe 2, tra 400k e 1M di euro di ricavi/compensi, può avere fino al 15% del differenziale; infine, chi si trovi nella Classe 3, tra 1M e 5M di euro di ricavi, ha diritto a percepire un bonus pari al 10% della riduzione di fatturato.

In ogni caso il contributo minimo erogabile è di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per i soggetti diversi (i.e. società).

L’istanza per l’accesso al finanziamento dovrà essere presentata entro il 13 agosto p.v. con apposito modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, valuterà la pratica, ne comunicherà l’esito positivo o meno e, dunque, procederà all’erogazione del beneficio.

Sanzioni

Si segnala, per concludere, che la sanzione amministrativa comminabile in caso di accertamento di istanza presentata in mancanza dei requisiti previsti sarebbe pari ad un importo compreso tra il 100% ed il 200% del contributo indebito, senza dimenticare il reato di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Giulia Palano
Legal Advisor and HR Managament

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Secondo acconto IRPEF e IRES 2019 in scadenza oggi

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Oggi 2/12/2019 scade il secondo acconto che interessa i redditi di persone fisiche e società.

Va innanzitutto ricordato che la scadenza originaria era il 30 novembre, ma è stata posticipata ad oggi in quanto il 30 cadeva di sabato.

Modalità per il pagamento delle imposte

Nella previsione del legislatore, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24.

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e il primo acconto per l’anno successivo in un primo momento, e il secondo acconto in un secondo momento.

Termini

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Quest’ultima è la data che interessa oggi i contribuenti.

Soggetti interessati

Come già anticipato, sono interessati a questa scadenza sia le persone fisiche, sia le società di capitali.

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’acconto Irpef è dovuto sull’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • Un unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • Due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Nonostante questo, il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Per quanto attiene le società di capitali ed enti equiparati, restano ferme le stesse scadenze, con l’unica differenza sull’imposta da versare che in questo caso sarà l’Ires.

Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio – vale a dire la trattenuta degli importi a debito o il rimborso di quelli a credito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione – sono effettuate direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Novità decreto fiscale 2020

Importanti novità sono state introdotte con l’adozione dell’articolo 58 del Decreto fiscale 2020.

Con la richiamata disposizione è stato previsto, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50% ovvero un’unica rata pari al 90%.

Soggetti interessati a tale modifica saranno  i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • applicano il regime forfetario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Per questi ultimi soggetti sarà quindi necessario un ricalcolo della seconda rata (dal 60% al 50%) o unica rata (dal 100% al 90%), con una conseguente rimodulazione del saldo previsto per Giugno 2020.

 

                                                                                                               Dott. Giovanni Mioni 02/12/2019

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Rottamazione cartelle: secondo pagamento entro il 2 ottobre

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È in dirittura d’arrivo la scadenza della seconda rata per chi ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, agente della riscossione che ha sostituito Equitalia, ha chiarito con un comunicato stampa che la scadenza del 30 settembre è slittata al 2 ottobre, in quanto il 30 cade di sabato.

Per i contribuenti che hanno rottamato i propri carichi, rappresenta un termine importante considerando che il mancato pagamento di una sola rata, fa perdere tutti i benefici della rottamazione.

Ricordiamo gli elementi importanti da tenere in mente.

Termine

La scadenza, come sopra citato, è passata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017. La ragione sta nel fatto che il 30 settembre cade di sabato. In questi casi la legge consente di effettuare i pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo. Non bisogna preoccuparsi quindi, se il 30 settembre si realizza di non avere ancora adempiuto al pagamento.

Bollettini di pagamento

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti che hanno aderito, hanno ricevuto una comunicazione delle somme dovute. In questo documento, oltre ai calcoli che hanno generato la somma finale da pagare, sono allegati i bollettini di pagamento. Essi contengono:

  • L’importo;
  • Il numero della rata;
  • La scadenza di pagamento;
  • Il codice RAV

Ci sono dunque tutte le informazioni utili al contribuente per effettuare i pagamenti in tutta consapevolezza.

Modalità di pagamento

I soggetti interessati hanno la possibilità di pagare i bollettini in diversi modi:

  • Sportelli bancari: Presentando il bollettino e versando la somma in contanti, con addebito in banca o con carta di credito;
  • Internet banking: soluzione che consente un pagamento in piena autonomia sul sito internet della propria banca;
  • Domiciliazione bancaria: compilando l’apposito modulo inviato con la definizione agevolata. In questo modo ci sarà l’addebito diretto sul proprio conto corrente. Il modulo va presentato almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, quindi per questa rata, la scadenza di presentazione era il 12 settembre;
  • ATM;
  • Uffici postali;
  • Tabacchi convenzionati;
  • Sito Agenzia dell’entrate o App Equiclick;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti in contanti possono essere effettuati per importi inferiori ai 3.000 euro.

Cosa succede se non si paga

Saltando la seconda rata, così come un’altra qualsiasi rata, si decade dalla definizione agevolata. Questo comporta  l’impossibilità di tornare a un eventuale precedente piano di rateazione, nonché la ripresa delle misure esecutive in essere prima dell’adesione, come i pignoramenti.  Vengono inoltre inclusi nuovamente gli interessi di mora e le sanzioni e le somme versate vengono considerate acconti.

Dott. Marco Palano 15/09/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Proroga UNICO 2016

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E’ vicina la concessione della proroga

Siamo ormai alle battute finali di uno dei temi che maggiormente ha interessato i Dottori Commercialisti di tutta Italia, specialmente nell’ultimo periodo: la proroga dei versamenti UNICO 2016. Se non ci saranno modificazioni sono previsti per il 16 giugno. Oggi, a due giorni dalla scadenza, si è ancora incerti in merito alla decisione. Secondo voci di corridoio, potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Ieri hanno infatti lavorato sul tema l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e in base a quanto riporta il quotidiano “Confindustria”, il Ministro Padoan potrebbe decidere sull’argomento proprio in data odierna e concedere quella proroga che negli anni passati è stata una costante, rendendo felici i Dottori Commercialisti ormai sempre più vittime di un’insufficiente programmazione dei tempi, poco adeguata al contesto moderno caratterizzato da una forte crescita di adempimenti e richieste da parte della  pubblica amministrazione.

Dott. Marco Palano 14/06/2016

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