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Cinquecento euro - blocco dei pagamenti

Credito d’imposta per investimenti in R&S: come si calcola il beneficio per il 2017

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La disciplina del credito d’imposta per investimenti in R&S è stata rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017.

Le novità si applicano a partire dal 1 gennaio 2017 e andranno quindi ad influire sul Bilancio dello stesso anno. Analizziamo in questo articolo le principali novità, i soggetti interessati, quelli esclusi, le attività che rientrano nell’agevolazione e le modalità di calcolo.

Novità

Le novità della Legge di Bilancio 2017 riguardano:

  • L’aumento al 50% dell’aliquota di agevolazione, su tutte le spese ammissibili;
  • L’incremento da 5 a 20 milioni di euro per l’importo massimo annuale beneficiabile da ciascun soggetto;
  • L’estensione dei possibili beneficiari tra i quali sono inclusi anche soggetti residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di soggetti esteri;
  • L’ammissibilità di tutte le spese sostenute per personale impiegato in R&S, a prescindere dalla mansione specifica e dal titolo di studio.

Il beneficio sarà fruibile fino al periodo d’imposta al 31.12.2020. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, fino alla chiusura dell’esercizio 2020-2021.

Soggetti inclusi

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico di appartenenza o regime contabile adottato.

Quindi sono incluse anche:

  • Enti non commerciali;
  • Imprese agricole;
  • Reti d’imprese;
  • Consorzi;
  • Imprese di nuova costituzione.

Sono invece escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali senza ipotesi di continuazione dell’attività

Attività agevolabili

Le attività agevolabili sono elencate nell’art.2 del D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2016.

Tra queste non ci sono solo ed esclusivamente spese sostenute direttamente in ambito tecnologico, ma anche spese indirette sostenute per l’acquisizione di conoscenze. Elencandole brevemente sono:

  • Lavori sperimentali o teorici svolti, la cui finalità è l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • Ricerche pianificate mirate ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti, nonché per migliorare i piani di sviluppo.
  • Quelle sostenute per la produzione e il collaudo di prodotti.

Sono ammesse all’agevolazione dunque attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di produzione e collaudo.

Calcolo del beneficio

Abbiamo parlato di quali spese rientrano nel beneficio e chi può usufruirne. A quanto ammonta però in termini economici? Come influenza il bilancio d’esercizio? Si calcola su tutta la spesa sostenuta? Per spiegarlo meglio facciamo un esempio numerico.

Innanzitutto occorre premettere che il beneficio si calcola sulla spesa incrementale in R&S rispetto ai 3 esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Sull’incremento andrà applicato il 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2017 ottenendo così il credito d’imposta utilizzabile.

Ex. Investimenti agevolabili realizzati nel 2017     100.000 €

Media dei 3 esercizi 2012-2014                             50.000 €

Incremento                                                                50.000 €

Credito d’imposta utilizzabile (50.000*50%)    25.000 €

I 25.000 € così ottenuti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018 direttamente in F24 mediante il codice tributo 6857.

Certificazione

Per poter beneficare del credito R&S è necessario che le spese sostenute siano certificate da un revisore o una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

L’obbligo sussiste anche per i le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti o sprovviste di collegio sindacale.

Le spese sostenute per la certificazione delle spese agevolabili, rientrano nell’ambito del credito d’imposta e sono ammissibili al 100% fino a un massimo di 5.000 €.

La certificazione va predisposta e allegata al Bilancio e non è dovuta per quelle imprese che hanno un bilancio certificato, per le quali sussiste a prescindere l’obbligo di produrre una documentazione idonea ad attestare la spettanza del credito d’imposta.

Dott. Marco Palano 27/03/2018

spesometro

Spesometro: ufficiale proroga al 5 ottobre

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È ufficiale la proroga dello spesometro al 5 ottobre 2017. A formalizzarla è stata l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa di ieri 25/09.

Cos’è lo spesometro

Ricordiamo innanzitutto cos’è lo spesometro. È una comunicazione semestrale (trimestrale dal 2018) con cui titolari di partita iva, imprese e lavoratori autonomi devono dichiarare con un modello, tutte le operazioni rilevanti ai fini iva e tutte le spese per cui non c’era l’obbligo di fatturazione superiori a 3600 euro. Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, andranno comunicati inoltre tutti i versamenti iva effettuati per quel trimestre.

Proroga

Con un comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la ripresa del servizio web “fatture e corrispettivi”, sospeso dalla serata del 22 settembre. A partire da oggi, 26/09 sarà nuovamente disponibile. La ragione dell’interruzione del sevizio sta negli interventi correttivi effettuati da Sogei. Le funzionalità non saranno però tutte accessibili. La società che si occupa del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, sta effettuando ulteriori interventi. In particolare non saranno immediatamente disponibili:

  • La modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web;
  • La visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali Iva e quelle relative ai corrispettivi;
  • La precompilazione dei dati all’interno delle funzionalità di generazione dati fattura.

L’Agenzia ricorda, che tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso softwer gestionali sono sempre stati attivi.

Considerando tutti i disagi sopra elencati, è in corso un provvedimento del direttore dell’Agenzia con cui saranno ritenute tempestive, tutte le comunicazioni effettuate entro il 5 ottobre 2017.

In caso l’Agenzia riscontri obbiettive difficoltà per i contribuenti, si valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni. Per ottenere questo beneficio, si devono riscontrare meri errori materiali. L’adempimento inoltre, deve essere effettuato entro 15 giorni dall’originaria scadenza del 28 settembre.

La protesta dei commercialisti

Non è mancata nei giorni scorsi, la protesta dei commercialisti. Questi ultimi chiedevano una proroga quantomeno al 15 ottobre, giudicando di estrema gravità la situazione che si è venuta a creare.  Lo si legge in una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. E’ stato richiesto di considerare questo primo invio come un invio sperimentale con conseguente possibilità di modificare eventuali errori anche dopo la scadenza. Se così non fosse, non risponderanno di eventuali sanzioni irrogate ai propri clienti in conseguenza di un servizio che allo stato attuale dei fatti, si è dimostrato inadeguato.

Dott. Marco Palano 26/09/2017

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Contratti di locazione immobili 2017: è operativo il nuovo modello RLI

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Da ieri, 19 settembre, è diventato operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI. Con esso sarà possibile compiere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, nonché i successivi adempimenti. La compilazione e la trasmissione potranno avvenire unicamente in via telematica, autonomamente o per mezzo di un professionista delegato.

Caratteristiche del modello RLI

Tale modello consente di:

  • Richiedere la registrazione,
  • Comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzionidei contratti di locazione e affitto di beni immobili,
  • Esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca,
  • Registrare contratti di affitto dei terreni e degli annessi titoli PAC,
  • Comunicare il subentro nel contratto di locazione;
  • Comunicazione dei dati catastali;
  • Denuncerelative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;
  • Registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differentiper le diverse annualità;
  • Registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
  • Ravvedimento operoso;
  • Registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separatorispetto all’immobile principale.

Composizione del modello RLI

Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, è composto da:

  1. Quadro A “Dati generali” che comprende ad esempio la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione e una sezione dedicata agli adempimenti successivi come proroga, cessione, subentro e risoluzione. Troviamo inoltre i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
  2. Quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
  3. Quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
  4. Quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;
  5. Quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Modello RLI semplificato

Ci sono casi in cui il modello RLI può essere presentato in forma semplificata:

  • Un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
  • Una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
  • Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
  • Il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
  • Il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e i dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B. Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente.

Dott. Marco Palano 20/09/2017

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