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Compilazione dell'F24 - start up innovative - acconto Ires

Somme dovute in seguito alla decadenza dalle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative

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Con l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha voluto introdurre incentivi fiscali collegati a investimenti in start up innovative. Nel concreto consistono in una riduzione delle imposte sui redditi ottenuta mediante detrazioni e deduzioni.

Le disposizioni attuative di tale decreto sono contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2016. Nell’art. 6 sono disciplinate le cause di decadenza dall’agevolazione e le modalità di restituzione degli importi fruiti.

A tale scopo sono stati istituiti i codici tributo “2016” e “2017” per permettere il versamento delle somme dovute mediante modello F24.

Il primo è chiamato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start-up innovative”, il secondo invece “Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative”.

Nella compilazione dell’F24, i codici sopra citati si trovano nella sezione “Erario” e gli importi vanno indicati nella sezione “importi a debito versati” indicando come anno di riferimento, quello in cui si è manifestata la decadenza dai benefici.

Dott. Marco Palano 30/05/2016

codici tributo - modello di pagamento unificato - 730/2017 - imposte sui redditi - rottamazione - modello rli

Ridenominazione codici tributo 1811 e 1813

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Con la risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 1811 e 1813 per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’art.1 commi da 889 a 897 della legge di stabilità 2016.

Tale articolo ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione 2 del capo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con esclusione di quegli immobili al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti al bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/14, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il comma 894 del citato art. 1 prevede in particolare che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati possono essere versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Tali importi possono essere compensati ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241.

Il versamento avviene tramite modello F24 e con la presente risoluzione, sono ridenominati i codici tributo 1811 e 1813 come segue:

  • 1811 denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”
  • 1813 denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione”.

 

Nella compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione Erario, nella colonna degli importi a debito versati.

Inoltre per tali codici, a decorrere dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/provincia/mese riferimento”  del citato modello di pagamento.

Dott. Marco Palano 27/04/2016

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