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Fatturazione elettronica

Invio delle Certificazioni Uniche entro il 7 marzo

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Scade il 7 marzo l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate Le Certificazioni Uniche 2018, relative al 2017. L’onere spetta a intermediari e sostituti d’imposta e riguarderà solo i dati necessari per la compilazione delle precompilate, disponibili dal 16 aprile.

Per quanto riguarda le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la precompilata, la scadenza coincide con quella per la trasmissione dei 770/2018 (31 ottobre).

Certificazioni in scadenza il 7 marzo

Le certificazioni da inviare entro il 7 marzo, sono ad esempio quelle che riguardano:

  • Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno, come i diritti d’autore;
  • Utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • Compensi da attività sportive dilettantistiche;
  • Rapporti di collaborazione di carattere amministrativo o gestionale resi nei confronti di società sportive dilettantistiche;
  • Corrispettivi erogati per le locazioni brevi, che ricordiamo sono contratti di affitto di immobili ad uso abitativo di durata inferiore a 30 giorni stipulati dal 1 giugno 2017.

Certificazioni in scadenza il 31 ottobre

L’invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della compilazione della precompilata scade invece il 31 ottobre, come previsto per 2015, 2016 e 2017.

Quali redditi riguardano? Un esempio sono:

  • Redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni. Tra questi sono compresi anche quelli relativi ai regimi minimi e forfettari;
  • Le provvigioni e i redditi esenti;
  • I corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.

Come va fatto l’invio

La compilazione e l’invio vanno fatti tramite il Modello Ordinario di Certificazione Unica.

Esso è composto:

  • Dal frontespizio;
  • Dal quadro CT riguardante la sede telematica per la ricezione dei modelli;
  • Dalla sezione contenente dati relativi al sostituto d’imposta;
  • Dalla parte relativa alla certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • Dalla parte relativa alla certificazione dei redditi da lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Le locazioni brevi

Parlando della nuova fattispecie delle locazioni brevi, i dati riferiti a contratti del medesimo immobile fatti dal medesimo locatore, possono essere comunicati in forma aggregata indicando il numero di contratti.

La regola da rispettare è seguire sempre lo stesso criterio. Quindi per ogni unità immobiliare, l’esposizione dei dati deve essere effettuata o in forma aggregata o in forma analitica.

Dott. Marco Palano 02/03/2018

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