Riprendiamo a pochi giorni dalla scadenza del termine di adesione, il tema della definizione agevolata o “rottamazione”.
È stata introdotta con l’art. 6 del D.L. 22.10.16 n.193 convertito con la legge 01.12.16 n. 225 entrata in vigore dal 03.12.16. Lo scopo è stato quello di permettere una sanatoria dei carichi affidati alla riscossione caratterizzata da un abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Oggetto della definizione agevolata
I carichi oggetto di rottamazione sono:
- cartelle di pagamento;
- Accertamenti esecutivi, inerenti a imposte sui redditi, Iva e Irap;
- Avvisi di addebito, atti di accertamento per riscuotere i tributi inps;
- Ingiunzione fiscale degli enti locali, modalità alternativa al ruolo di cui beneficiano i comuni per la riscossione dei tributi.
Requisiti di ammissione alla definizione agevolata
Per essere ammesso alla definizione agevolata, un carico deve essere stato affidato all’agente riscossore tra il 2000 e il 2016. Con questo non si intendono i carichi notificati entro quella data, ma semplicemente quelli affidati a Equitalia. Non rileva quindi la data di notifica, ma quella della consegna anche senza formazione di ruoli. Entro il 28/02/17, l’agente ha informato tramite posta ordinaria tutti i contribuenti per i quali sono stati affidati carchi seppur non ancora notificati.
L’adesione può essere anche parziale e riguardare solo alcuni ruoli, nonché singoli carichi all’interno di un ruolo.
Carichi rottamabili e non
Sono rottamabili:
- Imposte e tributi di ogni genere;
- IVA;
- Contributi INPS e INAIL;
- Contributi a enti come casse professionali;
- Entrate pubbliche;
- Tributi ed entrate locali.
Non sono invece rottamabili:
- Recuperi di aiuti di stato;
- Risorse tradizionali dell’UE;
- IVA all’importazione;
- Dazi doganali;
- Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- Multe e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a sentenze penali di condanna;
- Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Per quanto riguarda quest’ultimo caso, va specificato che bisogna versare l’intera sanzione, l’aggio alla riscossione le spese di notifica. Quello che si risparmia sono le maggiorazioni e gli interessi di mora. Anche il bollo auto è rottamabile.
Possono beneficiare della definizione agevolata anche quei soggetti che hanno dilazioni in corso con Equitalia che sono in regola con i pagamenti dal 01.10 al 31.12.16. Le rate dal 01.01.17 in poi sono sospese fino al pagamento della prima o unica rata da definizione agevolata.
Effetti della definizione agevolata
Una volta che aderisce alla definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare ai contenziosi in corso relativi al carico per cui sta aderendo alla rottamazione. Se poi questa non si perfeziona, il contenzioso può essere ripreso, altrimenti no.
Gli effetti principali di cui beneficia il contribuente sono invece:
- Il blocco delle attività di riscossione (blocco delle misure cautelari come fermi e ipoteche, blocco delle azioni esecutive di recupero già avviate e sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi definibili);
- Stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Procedura e tempistiche per aderire alla definizione agevolata
Come detto in precedenza, Equitalia il 28.02.17 ha avvisato i contribuenti, per mezzo di posta ordinaria, circa i carichi affidati entro il 2016 per i quali non è stata ancora prodotta una cartella. Il termine di adesione coincide invece con il 31 di questo mese. Entro quella data chi vorrà aderire alla definizione agevolata deve presentare la domanda con le modalità messe a disposizione dall’agente riscossore. Equitalia deve rispondere entro il 31/05, data in cui comunicherà l’importo delle rate da versare.
La domanda va presentata compilando il modello DA1 scaricabile sul sito di Equitalia. Vanno indicati:
- Dati anagrafici;
- Luogo di domiciliazione o PEC;
- Dettaglio delle cartelle o dei singoli carichi;
- Modalità di versamento e numero di rate;
- L’impegno alla rinuncia ai contenziosi riguardanti i carichi che si vuole rottamare.
Una volta compilata la domanda si può presentare presso gli sportelli Equitalia o via PEC, personalmente o tramite un delegato. Per quanto riguarda le domande già presentate, esse possono essere solamente integrate entro il 31.03, ma non modificate. Entro il 31.05.17 Equitalia può accettare l’istanza o opporsi in caso la domanda riguarda carichi non definibili o è stata completata in modo errato.
Il versamento
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale fino a un massimo di 5 rate. L’importante è che il 70% del debito venga estinto nel 2017 e il rimanente 30% nel 2018. In base al numero di rate scelto varieranno percentuali di versamento come esposto nella seguente tabella.
Numero Rate |
Scadenza % Rate 2017 |
Scadenza % Rate 2018 |
Totale |
Codice |
Luglio |
Settembre |
Novembre |
Tot 2017 |
Aprile |
Settembre |
Tot 2018 |
2 Rate |
70% |
|
|
70% |
30% |
|
30% |
100% |
2A |
70% |
|
|
70% |
|
30% |
30% |
100% |
2B |
3Rate |
70% |
|
|
70% |
15% |
15% |
30% |
100% |
3A |
35% |
35% |
|
70% |
30% |
|
30% |
100% |
3B |
35% |
35% |
|
70% |
|
30% |
30% |
100% |
3C |
35% |
|
35% |
70% |
30% |
|
30% |
100% |
3D |
35% |
|
35% |
70% |
|
30% |
30% |
100% |
3E |
4 Rate |
35% |
35% |
|
70% |
15% |
15% |
30% |
100% |
4A |
35% |
|
35% |
70% |
15% |
15% |
30% |
100% |
4B |
24% |
23% |
23% |
70% |
30% |
30% |
30% |
100% |
4C |
24% |
23% |
23% |
70% |
|
|
30% |
100% |
4D |
5 Rate |
24% |
23% |
23% |
70% |
15% |
15% |
30% |
100% |
|
La convenienza ad avere un numero ridotto di rate sta nel risparmiare gli interessi di dilazione di pagamento pari al 4,5% che scattano in seguito al pagamento della prima rata del 31.07.17.
Decadimento dalla definizione agevolata
In caso di mancato versamento anche di una singola rata, si decade dalla definizione agevolata. In questo caso, se si era in regola con il precedente piano rateale si definisce un uovo piano e le somme versate in fase di definizione agevolata vengono considerati acconti. Se non si era in regola con il precedente piano rateale non si può accedere a uno nuovo.
Resta salva la possibilità per il contribuente di non aderire alla definizione agevolata anche dopo aver ricevuto approvazione da Equitalia. Fino al momento del pagamento della prima rata resta infatti libero di tirarsi indietro e tornare al precedente piano di rateazione.
Dott. Marco Palano 09/03/2017