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Rottamazione delle cartelle Equitalia

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Soppressione di Equitalia S.p.a.

Con il Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, sono state prese importanti decisioni  in materia di fisco e riscossione. Una delle più importanti riguarda la soppressione di Equitalia S.p.a.

A decorrere dal 1 luglio 2017 infatti, l’organo incaricato della riscossione dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei contribuenti, cesserà di esistere e tutte le sue funzioni saranno assorbite dall’Agenzia delle entrate. Questo avverrà attraverso l’istituzione di un ente denominato Agenzia delle Entrate-riscossione. Le funzioni di controllo e vigilanza saranno affidate al Ministro dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate stessa.

Rottamazione delle cartelle Equitalia

Cosa comporta questo per i contribuenti sui quali grava una o più cartelle Equitalia?

Il debito rimane, ma è stata introdotta la possibilità di pagare le somme dovute in misura inferiore. Come? Attraverso la rottamazione delle cartelle, o definizione agevolata. Vediamo in cosa consiste.

È un istituto che permette di pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle comprese tra il 2000 e il 2016   in 5 rate. Questa manovra permetterà alla Pubblica Amministrazione di accorciare i tempi di riscossione pur rinunciando a parte dell’importo.

Analizziamo ora tutti gli aspetti legati alla rottamazione.

Presentazione della domanda

Come illustrato nella sezione “modulistica” del sito di Equitalia, ci sono 2 modi per presentare la domanda:

  • Avanzando il modulo DA1 agli sportelli dell’agenzia di riscossione;
  • Inviando il modulo DA1 alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.

La rottamazione deve dunque essere richiesta dal contribuente, non è automatica. Il limite per presentare la richiesta è stato spostato dal 28 gennaio al 31 marzo 2017. Una volta verificato l’importo dovuto, la richiesta viene accettata o respinta. In caso di accettazione, Equitalia comunica al contribuente l’ammontare e la scadenza delle rate di cui 3 vanno pagate nel 2017 per un ammontare complessivo pari al 70% del debito, mentre le rimanenti entro il 2018 (una ad aprile e una a settembre). Su queste ultime c’è un interesse del 4,5% ferma restando la possibilità di pagarle in un’unica soluzione.

Chi può presentare la domanda?

Tutti i soggetti che hanno ricevuto cartelle rottamabili. Il discorso vale anche per quei soggetti che l’hanno appena ricevuta o per quelli che già hanno iniziato a pagare, anche se in forma rateale. In questo caso le obbligazioni gravano sul contribuente fino al momento in cui vengono definite le nuove rate da rottamazione.

Cosa succede alle somme già pagate a titolo d’interesse?

Le somme già pagate non sono recuperabili. Il contribuente potrà dunque beneficiare dell’abbattimento degli interessi di mora e delle sanzioni solo sulle somme residue. Gli interessi e le sanzioni pagate sulle prime rate sono persi.

Se sono state già pattuite le nuove rate da rottamazione, ma ci sono ancora vecchie rate in scadenze nel 2016, queste ultime vanno pagate, in quanto la decorrenza si avrà dal 2017.

Tolleranza zero per i ritardi

In caso il pagamento di una rata viene effettuato in misura inferiore o in ritardo, si perde ogni privilegio della rottamazione e tornano le sanzioni e gli interessi di mora caratterizzanti le precedenti cartelle.

Obblighi da considerare quando si fa la richiesta di adesione alla definizione agevolata

Una volta che il contribuente ha presentato la richiesta, Equitalia ha l’obbligo di avvisarlo circa eventuali somme dovute per le quali ancora non è stata emessa una cartella. Inoltre si fermano i tempi di prescrizione e le eventuali azioni esecutive del fisco come i pignoramenti.

Il contribuente dovrà invece dichiarare espressamente, la rinuncia a portare avanti procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie. Ovvero rinuncia a proseguire i ricorsi contro le cartelle che sta versando.

Non tutti traggono beneficio dalla rottamazione

La definizione agevolata non è conveniente per tutti. Se un contribuente non ha disponibilità economiche adeguate nel breve termine, ha convenienza ad adottare il vecchio sistema di rateizzazione, che pur essendo caratterizzato dal pagamento degli interessi di mora e dalle sanzioni, era previsto in 60 o 72 rate. Conviene invece a quei contribuenti che hanno disponibilità liquide adeguate, i quali pagando subito si vedono abbattere gli interessi di mora e le sanzioni.

Dott. Marco Palano 21/11/2016

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