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Ulteriore differimento della riscossione delle cartelle di pagamento

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L’art. 99 del D:L: 104/2020, c.d. decreto agosto, ha differito ulteriormente il termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento o pignoramento di stipendi e pensioni.

Il precedente termine previsto era quello del 31 agosto con i pagamenti che sarebbero dovuti riprendere dal 15 settembre.

Nuove scadenze

Con il decreto Agosto la sospensione dei pagamenti è stata posticipata al 15 ottobre. Questo vuol dire che per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 non saranno applicate sanzioni o interessi.

Va da se che non sarà valida la regola di decadenza per cui saltando 5 rate anche non consecutive, si perde il beneficio della rateizzazione.

Modalità di versamento delle rate scadute

Il pagamento delle rate scadute deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

Gli importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Decadenza

Ai sensi della suddetta modifica, il numero di rate da saltare ai fini della decadenza diventa 10 e non più 5. Se si dovesse verificare, il contribuente si ritroverebbe a pagare l’importo residuo in un’unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

Somme pignorate

Con il D.L. 104/2020 è intervenuta una modifica anche per quanto riguarda i pignoramenti. Le somme pignorate fino a tale data non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di disponibilità. Gli effetti durano, come per la sospensione del pagamento delle cartelle, fino al 15 ottobre 2020.

Notifica nuove cartelle

È sospeso anche l’invio di nuove cartelle di pagamento. Le notifiche ripartiranno dal 16 ottobre.

Sono inoltre sospesi gli invii di altri atti di riscossione, così come la possibilità per L’agenzia Delle Entrate di avviare azioni cautelari come fermi amministrativi e ipoteche.

Rottamazione Ter

Restano valide invece le precedenti disposizioni riguardanti la rottamazione ter.

In caso di tardivo o mancato pagamento delle rate del 2020, viene data la possibilità al contribuente di pagare l’ammontare scaduto o carente entro il 10 dicembre 2020. In questo caso non è previsto il “cuscinetto” di 5 giorni per effettuare il pagamento. Ne consegue che le somme versate oltre tale data, saranno considerati acconti sulle somme dovute.

Dott. Marco Palano 03/09/2020

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Rottamazione cartelle: secondo pagamento entro il 2 ottobre

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È in dirittura d’arrivo la scadenza della seconda rata per chi ha aderito alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, agente della riscossione che ha sostituito Equitalia, ha chiarito con un comunicato stampa che la scadenza del 30 settembre è slittata al 2 ottobre, in quanto il 30 cade di sabato.

Per i contribuenti che hanno rottamato i propri carichi, rappresenta un termine importante considerando che il mancato pagamento di una sola rata, fa perdere tutti i benefici della rottamazione.

Ricordiamo gli elementi importanti da tenere in mente.

Termine

La scadenza, come sopra citato, è passata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017. La ragione sta nel fatto che il 30 settembre cade di sabato. In questi casi la legge consente di effettuare i pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo. Non bisogna preoccuparsi quindi, se il 30 settembre si realizza di non avere ancora adempiuto al pagamento.

Bollettini di pagamento

Con la definizione agevolata, tutti i contribuenti che hanno aderito, hanno ricevuto una comunicazione delle somme dovute. In questo documento, oltre ai calcoli che hanno generato la somma finale da pagare, sono allegati i bollettini di pagamento. Essi contengono:

  • L’importo;
  • Il numero della rata;
  • La scadenza di pagamento;
  • Il codice RAV

Ci sono dunque tutte le informazioni utili al contribuente per effettuare i pagamenti in tutta consapevolezza.

Modalità di pagamento

I soggetti interessati hanno la possibilità di pagare i bollettini in diversi modi:

  • Sportelli bancari: Presentando il bollettino e versando la somma in contanti, con addebito in banca o con carta di credito;
  • Internet banking: soluzione che consente un pagamento in piena autonomia sul sito internet della propria banca;
  • Domiciliazione bancaria: compilando l’apposito modulo inviato con la definizione agevolata. In questo modo ci sarà l’addebito diretto sul proprio conto corrente. Il modulo va presentato almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, quindi per questa rata, la scadenza di presentazione era il 12 settembre;
  • ATM;
  • Uffici postali;
  • Tabacchi convenzionati;
  • Sito Agenzia dell’entrate o App Equiclick;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti in contanti possono essere effettuati per importi inferiori ai 3.000 euro.

Cosa succede se non si paga

Saltando la seconda rata, così come un’altra qualsiasi rata, si decade dalla definizione agevolata. Questo comporta  l’impossibilità di tornare a un eventuale precedente piano di rateazione, nonché la ripresa delle misure esecutive in essere prima dell’adesione, come i pignoramenti.  Vengono inoltre inclusi nuovamente gli interessi di mora e le sanzioni e le somme versate vengono considerate acconti.

Dott. Marco Palano 15/09/2017

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