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Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Rottamazione cartelle 2.0

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La legge di bilancio 2018 riapre le porte della rottamazione, la cosiddetta definizione agevolata, a tutti i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, erano rimasti fuori. Sono 3 le fattispecie di contribuenti che non hanno potuto beneficiare a pieno dell’istituto.

I primi sono quelli che avevano aderito, ma sono decaduti perchè non hanno versato le rate di luglio o di settembre 2017. Anche per coloro che non avevano aderito perché la loro precedente situazione rateale non era in regola al 31.12.16, si riaprono le porte della rottamazione. Infine possono aderire anche i contribuenti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione dal 01.01.17 al 30.09.17.

Analizziamo nel dettaglio questi 3 casi.

Soggetti che non hanno versato le rate di luglio o settembre

La prima riammissione, è concessa ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione, ma avevano saltato il pagamento di luglio o settembre. Ricordiamo che bastava saltare un pagamento per decadere dall’agevolazione. Tale fattispecie si estende ovviamente a coloro che hanno saltato o pagato tardivamente l’unica rata.

A tutti questi soggetti è consentita la riammissione al beneficio previo pagamento delle rate saltate entro il 30 novembre 2017.

Soggetti non in regola al 31.12.16

La seconda fattispecie riguardai soggetti che avevano un piano rateale in atto, ma che non hanno potuto aderire alla rottamazione in quanto non in regola con le rate da ottobre a dicembre.

Anche per costoro si riaprono le porte della rottamazione purchè:

  • Facciano domanda di ammissione entro il 31.12.17;
  • Versino entro il 31.05.18 le rate sopra citate in un’unica soluzione;
  • Versino in un massimo di 3 rate l’importo derivante dalla rottamazione (a settembre, ottobre e novembre 2018).

Se non si versano tempestivamente tali importi, si decade dalla definizione agevolata.

Per tali soggetti, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, dovrà calcolare:

  • Entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo alle vecchie rateazioni;
  • Entro il 31 luglio 2018 l’importo dovuto per la rottamazione.

Cartelle ricevute entro il 30.09.17

La terza e ultima fattispecie, riguardai soggetti il cui ruolo è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. La vecchia rottamazione, permetteva di aderire solo a coloro il cui carico era stato affidato tra il 01.01.2000 e il 31.12.16.

Tali soggetti rimanevano dunque esclusi, anche se il carico si riferiva a somme di competenza antecedente.

Con la rottamazione 2.0 anche costoro potranno aderire purché presentino l’istanza entro il 15 maggio 2018. L’agente della riscossione dovrà a sua volta comunicare:

  • I carichi affidati entro settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella al 31.12.16 entro il 31 maggio 2018;
  • Entro il 30 giugno l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Si ricorda che l’adesione sospende il pagamento del piano rateale in essere a quella data. Sospende inoltre le azioni esecutive contro il contribuente. Per rivedere quali carichi sono rottamabili e la disciplina generale della rottamazione dai un’occhiata agli articoli correlati:

Dott. Marco Palano 16/10/2017

Detrazione delle spese. Tributi. Definizione agevolata. Industria 4.0 - Rottamazione

Ultimi giorni p­­­er la definizione agevolata

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Riprendiamo a pochi giorni dalla scadenza del termine di adesione, il tema della definizione agevolata o “rottamazione”.

È stata introdotta con l’art. 6 del D.L. 22.10.16 n.193 convertito con la legge 01.12.16 n. 225 entrata in vigore dal 03.12.16. Lo scopo è stato quello di permettere una sanatoria dei carichi affidati alla riscossione caratterizzata da un abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Oggetto della definizione agevolata

I carichi oggetto di rottamazione sono:

  • cartelle di pagamento;
  • Accertamenti esecutivi, inerenti a imposte sui redditi, Iva e Irap;
  • Avvisi di addebito, atti di accertamento per riscuotere i tributi inps;
  • Ingiunzione fiscale degli enti locali, modalità alternativa al ruolo di cui beneficiano i comuni per la riscossione dei tributi.

Requisiti di ammissione alla definizione agevolata

Per essere ammesso alla definizione agevolata, un carico deve essere stato affidato all’agente riscossore tra il 2000 e il 2016. Con questo non si intendono i carichi notificati entro quella data, ma semplicemente quelli affidati a Equitalia. Non rileva quindi la data di notifica, ma quella della consegna  anche senza formazione di ruoli. Entro il 28/02/17, l’agente ha informato tramite posta ordinaria tutti i contribuenti per i quali sono stati affidati carchi seppur non ancora notificati.

L’adesione può essere anche parziale e riguardare solo alcuni ruoli, nonché singoli carichi all’interno di un ruolo.

Carichi rottamabili e non

Sono rottamabili:

  • Imposte e tributi di ogni genere;
  • IVA;
  • Contributi INPS e INAIL;
  • Contributi a enti come casse professionali;
  • Entrate pubbliche;
  • Tributi ed entrate locali.

Non sono invece rottamabili:

  • Recuperi di aiuti di stato;
  • Risorse tradizionali dell’UE;
  • IVA all’importazione;
  • Dazi doganali;
  • Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • Multe e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a sentenze penali di condanna;
  • Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, va specificato che bisogna versare l’intera sanzione, l’aggio alla riscossione le spese di notifica. Quello che si risparmia sono le maggiorazioni e gli interessi di mora. Anche il bollo auto è rottamabile.

Possono beneficiare della definizione agevolata anche quei soggetti che hanno dilazioni in corso con Equitalia che sono in regola con i pagamenti dal 01.10 al 31.12.16. Le rate dal 01.01.17 in poi sono sospese fino al pagamento della prima o unica rata da definizione agevolata.

Effetti della definizione agevolata

Una volta che aderisce alla definizione agevolata, il contribuente deve rinunciare ai contenziosi in corso relativi al carico per cui sta aderendo alla rottamazione. Se poi questa non si perfeziona, il contenzioso può essere ripreso, altrimenti no.

Gli effetti principali di cui beneficia il contribuente sono invece:

  • Il blocco delle attività di riscossione (blocco delle misure cautelari come fermi e ipoteche, blocco delle azioni esecutive di recupero già avviate e sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi definibili);
  • Stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.

Procedura e tempistiche per aderire alla definizione agevolata

Come detto in precedenza, Equitalia il 28.02.17 ha avvisato i contribuenti, per mezzo di posta ordinaria, circa i carichi affidati entro il 2016 per i quali non è stata ancora prodotta una cartella. Il termine di adesione coincide invece con il 31 di questo mese. Entro quella data chi vorrà aderire alla definizione agevolata deve presentare la domanda con le modalità messe a disposizione dall’agente riscossore. Equitalia deve rispondere entro il 31/05, data in cui comunicherà l’importo delle rate da versare.

La domanda va presentata compilando il modello DA1 scaricabile sul sito di Equitalia. Vanno indicati:

  • Dati anagrafici;
  • Luogo di domiciliazione o PEC;
  • Dettaglio delle cartelle o dei singoli carichi;
  • Modalità di versamento e numero di rate;
  • L’impegno alla rinuncia ai contenziosi riguardanti i carichi che si vuole rottamare.

Una volta compilata la domanda si può presentare presso gli sportelli Equitalia o via PEC, personalmente o tramite un delegato. Per quanto riguarda le domande già presentate, esse possono essere solamente integrate entro il 31.03, ma non modificate. Entro il 31.05.17 Equitalia può accettare l’istanza o opporsi in caso la domanda riguarda carichi non definibili o è stata completata in modo errato.

Il versamento

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale fino a un massimo di 5 rate. L’importante è che il 70% del debito venga estinto nel 2017 e il rimanente 30% nel 2018. In base al numero di rate scelto varieranno percentuali di versamento come esposto nella seguente tabella.

Numero Rate Scadenza % Rate 2017 Scadenza % Rate 2018 Totale Codice
Luglio Settembre Novembre Tot 2017 Aprile Settembre Tot 2018
2 Rate 70% 70% 30% 30% 100% 2A
70% 70% 30% 30% 100% 2B
3Rate 70% 70% 15% 15% 30% 100% 3A
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3B
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3C
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3D
35% 35% 70% 30% 30% 100% 3E
4 Rate 35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4A
35% 35% 70% 15% 15% 30% 100% 4B
24% 23% 23% 70% 30% 30% 30% 100% 4C
24% 23% 23% 70% 30% 100% 4D
5 Rate 24% 23% 23% 70% 15% 15% 30% 100%

La convenienza ad avere un numero ridotto di rate sta nel risparmiare gli interessi di dilazione di pagamento pari al 4,5% che scattano in seguito al pagamento della prima rata del 31.07.17.

Decadimento dalla definizione agevolata

In caso di mancato versamento anche di una singola rata, si decade dalla definizione agevolata. In questo caso, se si era in regola con il precedente piano rateale si definisce un uovo piano e le somme versate in fase di definizione agevolata vengono considerati acconti. Se non si era in regola con il precedente piano rateale non si può accedere a uno nuovo.

Resta salva la possibilità per il contribuente di non aderire alla definizione agevolata anche dopo aver ricevuto approvazione da Equitalia. Fino al momento del pagamento della prima rata resta infatti libero di tirarsi indietro e tornare al precedente piano di rateazione.

Dott. Marco Palano 09/03/2017

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