
Il comma 91 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 introduce la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di un nuovo bene materiale strumentale. La maggiorazione vale solo ai fini della determinazione delle rate d’ammortamento. Il beneficio riguarda tutti i beni acquisiti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Questo vale sia per quelli ottenuti tramite contratti di leasing, appalto che per quelli realizzati in economia. Nel caso di contratto di leasing, il beneficio spetta solo all’utilizzatore. Se invece si tratta di locazione operativa o noleggio, potrà sfruttare la maggiorazione solo il locatore o il noleggiante.
Fondamentali sono poi il carattere della materialità e della strumentalità. Il primo esclude tutti i beni immateriali, quello della strumentalità è invece fondamentale in quanto il bene deve essere strumentale all’attività aziendale. Devono inoltre essere beni a uso durevole, sono dunque esclusi quelli destinati autonomamente alla vendita.
Soggetti interessati al beneficio
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza considerare il settore in cui operano, la natura giuridica e la dimensione. Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali e i soggetti che esercitano arti e professioni o attività d’impresa applicando il c.d. regime dei minimi. Devono essere invece esclusi dal beneficio le persone fisiche che applicano il regime forfettario e che applicano un coefficiente di redditività legato ai volumi dei ricavi per il calcolo del reddito. Per tali soggetti infatti i costi sostenuti sono irrilevanti ai fini del calcolo del reddito imponibile.
Dott. Marco Palano 26/05/2016