
Il comma 320 della legge di stabilità 2016 aumenta il raggio d’azione del credito d’imposta previsto per le spese di ristrutturazione degli alberghi, istituito dall’art. 10 del D.l. 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n.106 dello stesso anno. Tale articolo 10 prevede un bonus a favore delle strutture esistenti al 1 gennaio 2012. Come si esplicita? Sotto forma di credito d’imposta nella misura del 30% delle spese indicate nei commi da 2 a 7, sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 riguardanti:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- eliminazione barriere architettoniche;
- incremento efficacia energetica;
- acquisto di pezzi d’arredamento.
Modalità di fruizione
Le modalità per usufruire del credito sono indicate nell’art. 5 del decreto del 7 maggio 2015 emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). La domanda va presentata al MIBACT tra il 1 gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti, il quale entro 60 giorni comunica all’azienda la conferma o meno dell’agevolazione basandosi su requisiti oggettivi, soggettivi e formali e sui limiti delle risorse a disposizione.
Le risorse vengono assegnate alle imprese in base all’ordine di presentazione della domanda.
Una volta concesso, il credito è ripartito in 3 quote annuali equivalenti. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stato concesso, ed è utilizzabile unicamente per compensazione. Tuttavia, come si legge nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2016, “solo con riferimento alle spese sostenute nel 2014, anno dal quale decorre l’applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta 2015, atteso che i termini di presentazione del Modello UNICO 2015 sono scaduti prima della concessione del credito”.
Dott. Marco Palano 23/05/2016