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Tax planning - principi contabili internazionali IAS/IFRS

Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2019

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La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. A partire dal 1 gennaio 2019,  l’adempimento riguarderà tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva. Questo include sia le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso soggetti passivi (B2B), sia verso consumatori finali (B2C).

Destinatario

A seconda del soggetto a cui viene emessa, varia la modalità di trasmissione. Se il destinatario è un altro soggetto passivo, si dovrà utilizzare il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato “FatturaPA”, già in uso per le fatture verso la Pubblica Amministrazione. Se invece il destinatario è un consumatore finale la fattura non dovrà neanche essere trasmessa, bensì messa a disposizione sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore

L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per tutti i soggetti passivi Iva a partire dal 1 gennaio 2019. C’è un’eccezione costituita dalle operazioni di cessione di carburanti e idrocarburi. Per tali operazioni l’obbligo sorge a partire dal 1 luglio 2018.

Casi di Esonero

Sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le operazioni:

  • Effettuate o ricevute da soggetti non residenti in Italia;
  • Effettuate da soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o che si avvalgono del regime forfettario;
  • Per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione ordinaria come le cessioni certificate dal corrispettivo.

Differenze con la precedente normativa

Prima della Legge di Bilancio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica sorgeva esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della PA. Dal 1 gennaio 2019 sarà invece obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Una seconda differenza riguarda le prestazioni o cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali. Prima delle legge di bilancio 2018 non era prevista la possibilità di fatturazione elettronica mentre la novità estende l’obbligo anche per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti.

Una terza differenza riguarda l’esonero che prima riguardava tutte le operazioni tranne quelle effettuate verso la PA, ora riguarda solamente i soggetti non residenti, i soggetti che hanno aderito al regime agevolato dei minimi o forfettario e le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura ordinaria.

Dott. Marco Palano 31/01/2018

Tasse - proroga - Modello 730 - Web Tax

Legge di Bilancio 2018: la web tax

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La web tax è una delle tasse che più ha fatto discutere negli ultimi anni. Si tratta di un’imposta sui servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Introdotta definitivamente nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2018, andrà a colpire, a partire dal 1 gennaio 2019, tutti i soggetti che effettuano online più di 3000 transazioni B2B l’anno. Inizialmente era stata istituita con un’aliquota del 6%. Poi è stato deciso di ridurla al 3% sulle transazioni effettuate online al netto dell’iva.

Soggetti colpiti

I soggetti interessati sono tutti coloro che effettuano più di 3000 transazioni l’anno grazie alla rete. Con questo si includono sia le imprese residenti, che quelle non residenti con una stabile organizzazione.

Il limite decisamente basso è volto proteggere le piccole imprese e renderle più competitive sia sul mercato interno che su quello internazionale. Il problema è che 3000 transazioni l’anno sono un numero esiguo per chi opera nel web. Questo vuol dire che la maggior parte delle imprese italiane saranno colpite e svantaggiate rispetto ai concorrenti stranieri i. Questi ultimi infatti, con questa tassa, assolverebbero tutti gli obblighi impositivi in Italia. Le imprese residenti invece dovranno comunque pagare anche l’IRES e L’IRAP vedendo ridurre sempre di più il proprio margine di profitto. La conseguenza sarà una necessità di vendere a prezzi più alti rispetto ai competitors.

Sono invece esclusi dalla manovra:

  1. I soggetti che hanno aderito al regime forfettario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
  2. Coloro che hanno aderito al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27 del D.l. 98/2011);
  3. Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Decorrenza

L’entrata in vigore è stabilita per il 1 gennaio 2019 ed entro il 30 aprile 2018, il MEF dovrà emanare un decreto con cui stabilisce quali sono le prestazioni di servizi che saranno colpite dall’imposizione. L’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni successivi, dovrà indicare le modalità di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della web tax ed infine sarà sempre un provvedimento delle Entrate a stabilire quali saranno gli adempimenti dichiarativi e le modalità di pagamento dell’imposta. Pagamento che con tutta probabilità sarà effettuato mediante ritenuta alla fonte da parte dell’acquirente, da versare il 16 del mese successivo all’operazione.

Ambito Europeo

In ambito comunitario, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per delineare una normativa comune.

Dott. Marco Palano 15/01/2018

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