Con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esposto chiarimenti in merito ai commi da 115 e 120 dell’art.1 della legge di stabilità 2016, che disciplinano, tra le varie cose, l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali o con una destinazione non strumentale.
L’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative o in perdita in almeno 2 periodi dei 3 precedenti) da parte della società che assegna o cede l’immobile ai soci, in sostituzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Possono usufruire del regime agevolato le società presenti nel territorio nazionale con la conformazione di:
Sono esclusi invece gli enti non commerciali e le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia.
I soci, come enunciato nel comma 115 dell’art.1, devono essere iscritti al libro soci al 30 settembre 2015 o entro un mese dall’entrata in vigore della legge. Un erede che subentra nella veste di socio in data successiva dopo aver accettato l’eredità, può comunque usufruire dell’agevolazione in quanto quella che si pone in essere non è una cessione volontaria.
L’agevolazione è applicabile anche nei casi in cui:
- le azioni o le quote di un socio siano assegnate a società fiduciarie, purché l’iscrizione della società fiduciaria nel libro soci sia precedente al 30/09 e sia possibile provare che il rapporto tra i 2 soggetti sia sorto anteriormente a quella data;
- sia stato costituito un diritto di usufrutto sulla partecipazione. In questo caso la qualità di socio è in capo al soggetto titolare della nuda proprietà;
- la società in questione non è costretta alla tenuta di un libro soci. Va in questo caso provata l’identità dei soci attraverso dei titoli aventi data certa.
Ci sono poi due casi particolari di assegnazione: quando avvengono una fusione o una scissione. In queste situazioni infatti, sia la società incorporante della fusione, sia quelle beneficiarie della scissione possono procedere all’assegnazione agevolata ai soci delle società incorporate, fuse o scisse purché questi risultino iscritti nel rispettivo libro soci con data anteriore al 30/09 e i beni in questione non siano strumentali per destinazione.
Anche quando una società si trova in stato di liquidazione e non viene esercitata nessuna attività d’impresa, gli immobili possono rientrare nella disciplina in quanto si favorisce la fuoriuscita di beni non direttamente utilizzati per l’attività.
È possibile inoltre attribuire beni rientranti nell’agevolazione solo ad alcuni soci, escludendone altri.
Ma quali sono precisamente i beni rientranti e quelli esclusi dall’agevolazione?
Possono usufruire dell’agevolazione solo i beni immobili diversi da quelli elencati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R., ovvero quelli diversi da quelli utilizzati unicamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Tali beni sono quelli direttamente utilizzati per produrre il reddito aziendale, non potendo invece produrre un reddito in maniera autonoma.
Sono dunque assegnabili e possono usufruire dell’agevolazione quei beni non strumentali per destinazione come quelli strumentali per natura, concessi in locazione, che non sono utilizzati direttamente dall’impresa, quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa e quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni dell’art. 90 del T.U.I.R.
Sono esclusi quei beni che pur essendo qualificabili come strumentali per natura, sono utilizzati unicamente per l’esercizio d’impresa da parte del titolare del possesso.
Sono invece compresi nell’agevolazione quei beni che, pur contribuendo alla formazione del reddito d’impresa, sono in grado di produrre un reddito in forma autonoma come ad esempio attraverso la locazione a terzi. Tale locazione deve però garantire solamente un canone d’affitto al soggetto locatario. Se invece insieme alla locazione sono previste altre attività e servizi complementari, tale immobile deve rientrare nella categoria di beni utilizzati direttamente per l’esercizio d’impresa e pertanto non può usufruire dell’agevolazione.
Dott. Marco Palano 06/06/2016