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Gestione Patrimonio Immobiliare - Credito - Assegnazione

Assegnazione agevolata dei beni ai soci per società in liquidazione

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L’assegnazione agevolata dei beni ai soci comprende anche quei beni assegnati ai soci in fase di liquidazione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 17.10.2016. Un’eventuale cessione da parte del socio successiva all’assegnazione, non costituisce dunque un abuso del diritto.

Legge di stabilità 2016

Come previsto dalla Legge di stabilità 2016, i beni diversi da quelli strumentali per destinazione, possono usufruire di un regime di cessione ai soci agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari all’8%, 10,5% per le società non operative.

Nel momento in cui una società entra in fase di liquidazione cessa lo svolgimento dell’attività d’impresa.

I beni che possiede smettono dunque di essere strumentali e possono, pertanto, rientrare nell’agevolazione.

Dott. Marco Palano 20/10/2016

Gestione Patrimonio Immobiliare - Credito - Assegnazione

Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci: calcolo dell’imposta sostitutiva e versamento

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Come stabilito dal comma 116 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, sulla differenza tra il valore normale dei beni oggetto di assegnazione o cessione e il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5 per le società non operative in almeno 2 periodi d’imposta su 3 precedenti a quello in cui è avvenuta l’assegnazione o cessione), che va a sostituire l’imposta sui redditi e l’IRAP. Per quanto riguarda i beni immobili, il valore normale può essere determinato, ai sensi del comma 117, applicando alle rendite risultanti in catasto, dei moltiplicatori calcolati con criteri e modalità previste dal 1 periodo del comma 4 dell’art 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In seguito a numerose modifiche ed aggiornamenti , si è arrivati alla lista dei coefficienti definitivi da applicare alle rendite in base alla tipologia del bene immobile che l’ha generata.

TIPOLOGIA                           COEFFICIENTE

Terreni                                      112,5

Categoria C/1 ed E                  42,84

Categoria A/10 e D                 63

Tutti gli altri fabbricati           126

Categoria B                              176,40

Fabbricati “Prima Casa”        115,5

In ogni caso il valore normale ai fini dell’assegnazione, non può essere inferiore a quello trovato con uno dei 2 criteri sopra citati.

Un’ altra questione da considerare è quella del costo fiscalmente riconosciuto, determinato sulla base dell’art. 110, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Nel caso in cui esso sia superiore al valore normale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero, ma ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la minusvalenza non è deducibile.

Quando va versata l’imposta sostitutiva? Le società che si avvalgono della disciplina sono tenute a versare il 60% entro il 30 novembre dell’anno corrente e il rimanente 40% entro il 16 giugno dell’anno successivo secondo i criteri del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L’operazione di assegnazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori corrispondenti ai beni assegnati, correlati di relativa imposta sostitutiva. Il mancato versamento parziale o totale dell’imposta non pregiudica dunque la validità dell’operazione, ma comporta l’iscrizione a ruolo delle somme non versate ai sensi degli art. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Il contribuente ha in questo caso la facoltà di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” (art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 1997.

Dott. Marco Palano 09/06/2016

Patrimonio Immobiliare

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci

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Con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esposto chiarimenti in merito ai commi da 115 e 120 dell’art.1 della legge di stabilità 2016, che disciplinano, tra le varie cose, l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali o con una destinazione non strumentale.

L’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative o in perdita in almeno 2 periodi dei 3 precedenti) da parte della società che assegna o cede l’immobile ai soci, in sostituzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Possono usufruire del regime agevolato le società presenti nel territorio nazionale con la conformazione di:

  • SPA
  • SAA
  • SRL
  • SNC
  • SAS

Sono esclusi invece gli enti non commerciali e le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia.

I soci, come enunciato nel comma 115 dell’art.1, devono essere iscritti al libro soci al 30 settembre 2015 o entro un mese dall’entrata in vigore della legge. Un erede che subentra nella veste di socio in data successiva dopo aver accettato l’eredità, può comunque usufruire dell’agevolazione in quanto quella che si pone in essere non è una cessione volontaria.

L’agevolazione è applicabile anche nei casi in cui:

  • le azioni o le quote di un socio siano assegnate a società fiduciarie, purché l’iscrizione della società fiduciaria nel libro soci sia precedente al 30/09 e sia possibile provare che il rapporto tra i 2 soggetti sia sorto anteriormente a quella data;
  • sia stato costituito un diritto di usufrutto sulla partecipazione. In questo caso la qualità di socio è in capo al soggetto titolare della nuda proprietà;
  • la società in questione non è costretta alla tenuta di un libro soci. Va in questo caso provata l’identità dei soci attraverso dei titoli aventi data certa.

Ci sono poi due casi particolari di assegnazione: quando avvengono una fusione o una scissione.  In queste situazioni infatti, sia la società incorporante della fusione, sia quelle beneficiarie della scissione possono procedere all’assegnazione agevolata ai soci delle società incorporate, fuse o scisse purché questi risultino iscritti  nel rispettivo libro soci con data anteriore al 30/09 e i beni in questione non siano strumentali per destinazione.

Anche quando una società si trova in stato di liquidazione e non viene esercitata nessuna attività d’impresa, gli immobili possono rientrare nella disciplina in quanto si favorisce la fuoriuscita di beni non direttamente utilizzati per l’attività.

È possibile inoltre attribuire beni rientranti nell’agevolazione solo ad alcuni soci, escludendone altri.

Ma quali sono precisamente i beni rientranti e quelli esclusi dall’agevolazione?

Possono usufruire dell’agevolazione solo i beni immobili diversi da quelli elencati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R., ovvero quelli diversi da quelli utilizzati unicamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Tali beni sono quelli direttamente utilizzati per produrre il reddito aziendale, non potendo invece produrre un reddito in maniera autonoma.

Sono dunque assegnabili e possono usufruire dell’agevolazione quei beni non strumentali per destinazione come quelli strumentali per natura, concessi in locazione, che non sono utilizzati direttamente dall’impresa, quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa e quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni dell’art. 90 del T.U.I.R.

Sono esclusi quei beni che pur essendo qualificabili come strumentali per natura, sono utilizzati unicamente per l’esercizio d’impresa da parte del titolare del possesso.

Sono invece compresi nell’agevolazione quei beni che, pur contribuendo alla formazione del reddito d’impresa, sono in grado di produrre un reddito in forma autonoma come ad esempio attraverso la locazione a terzi. Tale locazione deve però garantire solamente un canone d’affitto al soggetto locatario. Se invece insieme alla locazione sono previste altre attività e servizi complementari, tale immobile deve rientrare nella categoria di beni utilizzati direttamente per l’esercizio d’impresa e pertanto non può usufruire dell’agevolazione.

Dott. Marco Palano 06/06/2016

 

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